TFR VA ALL’INPS con le nuove regole per le assunzioni dal 1° luglio 2026.
Cambiano le regole sull’accantonamento del TFR: dal 1° luglio 2026 solo per il settore privato, le somme sono versate all’inps in assenza di opzione del lavoratore.
La modifica della norma sulla destinazione del TFR, in attesa di essere corrisposto al lavoratore nel momento interviene la risoluzione del rapporto, e che ovviamente toglie liquidità alle aziende, è particolarmente importante per i datori di lavoro perché interviene direttamente sulle procedure da seguire al momento dell’assunzione.
La novità principale della nuova norma è questa:
il lavoratore interessato dalla nuova disciplina del TFR ha 60 giorni per decidere dove destinare il proprio TFR. Se non effettua la scelta entro il termine previsto, opera il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.
Il nuovo sistema TFR entra in funzione dopo l’emanazione del decreto interministeriale del 4 settembre 2026, che ha introdotto il nuovo modello TFR3.
Le nuove disposizioni riguardano i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a decorrere dal 1° luglio 2026, secondo le condizioni previste dalla normativa.
Particolare attenzione deve essere prestata alla prima assunzione nel settore privato, perché è in questo momento che il lavoratore è chiamato a effettuare la scelta fondamentale sulla destinazione del proprio TFR.
Per chi ha invece già avuto precedenti rapporti di lavoro occorre verificare la scelta effettuata in passato e l’eventuale esistenza di una posizione di previdenza complementare alimentata dal TFR.
Sono esclusi dalla nuova procedura i lavoratori domestici.
Prima assunzione: il lavoratore ha 60 giorni per scegliere
Il cambiamento più evidente riguarda il termine concesso al lavoratore per decidere dove conservare il suo TFR.
Il precedente sistema prevedeva un periodo di sei mesi. Con le nuove disposizioni il termine viene ridotto a 60 giorni dalla data di assunzione.
Entro questo periodo il lavoratore può effettuare una scelta espressa sulla destinazione del TFR maturando.
In particolare, può decidere di:
- destinare il TFR alla previdenza complementare;
- mantenere il TFR secondo il regime previsto dall’articolo 2120 del Codice civile, fermo restando l’eventuale obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS.
Cosa succede se il lavoratore non sceglie
Questa è probabilmente la novità che richiede maggiore attenzione da parte dei datori di lavoro.
Se entro i 60 giorni previsti il lavoratore non manifesta espressamente la propria volontà, entra in funzione il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.
Il silenzio del dipendente, quindi, produce conseguenze precise.
Il TFR maturando viene destinato alla forma pensionistica complementare individuata secondo le disposizioni legislative e contrattuali applicabili al rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro non può pertanto limitarsi ad attendere indefinitamente la decisione del dipendente: deve controllare la scadenza dei 60 giorni e applicare correttamente la destinazione prevista in caso di mancata scelta.
Attenzione: con l’adesione automatica può entrare in gioco anche la contribuzione
Un aspetto particolarmente importante riguarda gli effetti dell’adesione automatica.
Non si tratta necessariamente del semplice trasferimento del solo TFR.
Quando ricorrono le condizioni previste dalla contrattazione collettiva applicabile, alla posizione di previdenza complementare possono essere destinati:
TFR + contributo del datore di lavoro + contributo minimo a carico del lavoratore.
Per questo motivo la mancata scelta entro i 60 giorni non deve essere considerata un semplice adempimento formale.
Può produrre conseguenze economiche sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro.
Arriva il nuovo modello TFR3
Il decreto interministeriale del 4 settembre 2026 ha adottato il nuovo modulo TFR3.
Il modello serve a gestire le nuove regole e, soprattutto, a ricostruire correttamente la posizione del lavoratore.
Occorre infatti distinguere tra:
1. lavoratore alla prima assunzione nel settore privato;
2. lavoratore che ha già avuto precedenti rapporti di lavoro;
3. lavoratore che possiede già una posizione di previdenza complementare alimentata dal TFR;
4. lavoratore che aveva una precedente posizione previdenziale ma l’ha integralmente riscattata.
La distinzione è fondamentale perché le possibilità di scelta possono essere differenti.
Cosa deve fare concretamente il datore di lavoro
Per le nuove assunzioni non è quindi sufficiente consegnare un modulo e attendere che il lavoratore lo restituisca.
Il datore di lavoro deve innanzitutto verificare la situazione previdenziale del dipendente e fornirgli le informazioni previste sulla destinazione del TFR e sulle forme di previdenza complementare applicabili.
Successivamente deve acquisire la scelta attraverso il nuovo modello previsto dalla normativa.
Particolare attenzione deve essere riservata alla scadenza dei 60 giorni.
Se il dipendente non effettua una scelta espressa entro tale termine, il datore di lavoro deve applicare le regole previste per l’adesione automatica.
Il modello e la relativa documentazione devono inoltre essere conservati dal datore di lavoro e una copia deve essere consegnata al lavoratore.
Una nuova procedura da inserire nella gestione delle assunzioni
Per gli studi professionali e per gli uffici del personale diventa quindi opportuno inserire un vero e proprio controllo TFR nella procedura di assunzione:
nuova assunzione → verifica della precedente posizione → informativa al lavoratore → TFR3 → controllo dei 60 giorni → acquisizione della scelta oppure applicazione dell’adesione automatica.
Una dimenticanza non riguarda più soltanto la mancata acquisizione di un modulo.
Trascorso il termine previsto dalla legge, infatti, il silenzio del lavoratore produce effetti sulla destinazione del TFR.
Ma c’è un’altra novità sul TFR che riguarda direttamente la liquidità delle imprese
Fin qui abbiamo esaminato le nuove regole relative alla scelta del lavoratore.
Ma la riforma del TFR contiene un secondo intervento, economicamente molto rilevante per le aziende.
Il legislatore ha infatti modificato anche le regole che stabiliscono quando il TFR può rimanere finanziariamente nell’impresa e quando, invece, deve essere versato al Fondo di Tesoreria INPS.
Ed è proprio su questo secondo aspetto che gli effetti della riforma diventano particolarmente interessanti per imprese e professionisti.







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