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Rimborsi forfettari ai volontari sportivi: guida pratica per ASD e SSD

Il trattamento dei rimborsi ai volontari che operano nelle ASD E SSD SPORTIVE.

Le ASD e SSD POSSONO EROGARE AI VOLONTARI SPORTIVI  un rimborso spese forfettario fino a 400 euro al mese, senza che sia necessario documentare le spese anticipate.

Il rimborso forfettario delle asd e ssd corrisposti ai volontari, però, non può essere erogato liberamente ma bisogna rispettare la procedura prevista.

Il volontario presta la propria attività personalmente e spontaneamente, senza ricevere un compenso; senza finalità di lucro;

per lo svolgimento dell’attività sportiva, della formazione degli atleti.

Il volontario delle asd e ssd, quindi, non può ricevere una vera retribuzione (in quel caso sarebbe imponibile IRPEF). Può ottenere ESCLUSIVAMENTE DEI RIMBORSI, PER SPESE ANTICIPATE FORFETTARIE

Il rimborso FORFETTARIO fino a 400 euro mensili potrà essere  riconosciuto al volontario sportivo soltanto  in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive, dalle Discipline associate, dagli Enti di promozione sportiva, dal CONI o dal CIP.

Non basta, quindi, che il soggetto sia qualificato come volontario: l’attività deve essere collegata a un evento sportivo riconosciuto.

I cinque adempimenti da rispettare

Prima di effettuare il pagamento, l’ASD o SSD deve:

  1. adottare una delibera preventiva che stabilisca quali attività e quali tipologie di spese possono essere rimborsate;
  2. verificare che l’attività sia collegata a una manifestazione o a un evento sportivo riconosciuto;
  3. rispettare il limite massimo di 400 euro per ciascun volontario e per ciascun mese;
  4. acquisire dal volontario un’autocertificazione delle somme già percepite nell’anno;
  5. comunicare al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – RASD i nominativi dei volontari e gli importi corrisposti.

Quando effettuare la comunicazione al RASD

La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre nel quale sono state svolte le prestazioni.

Prestazioni svolte Termine della comunicazione
Gennaio, febbraio e marzo 30 aprile
Aprile, maggio e giugno 31 luglio
Luglio, agosto e settembre 31 ottobre
Ottobre, novembre e dicembre 31 gennaio dell’anno successivo

Il limite di 400 euro è mensile

Il limite deve essere verificato per ogni singolo volontario.

Esempio: se un volontario partecipa a più eventi sportivi nello stesso mese, la somma complessivamente riconosciuta non può superare 400 euro.

Non è possibile recuperare nei mesi successivi un limite mensile non utilizzato.

I rimborsi devono essere sommati agli altri compensi sportivi

Il rimborso forfettario, anche quando non è tassato, deve essere sommato agli eventuali compensi di lavoro sportivo percepiti dal volontario nel corso dello stesso anno.

Devono essere considerate anche le somme ricevute da altre ASD, SSD, Federazioni o enti sportivi.

Per questo motivo è indispensabile acquisire, prima di ogni pagamento, un’autocertificazione aggiornata del volontario.

La soglia previdenziale di 5.000 euro

Ai fini contributivi, occorre verificare la soglia annuale di 5.000 euro.

  • Se rimborsi e compensi sportivi complessivi non superano 5.000 euro annui, non sono dovuti contributi previdenziali.
  • Se il totale supera 5.000 euro, l’eccedenza entra nella base imponibile previdenziale.
  • Se il volontario aveva già superato la soglia prima del pagamento, l’intero nuovo rimborso rileva ai fini contributivi.

La soglia fiscale di 15.000 euro

Ai fini fiscali, la soglia annuale è pari a 15.000 euro.

  • Fino a 15.000 euro complessivi, il rimborso non concorre alla formazione del reddito.
  • Se il pagamento determina il superamento della soglia, diventa imponibile soltanto la parte eccedente.
  • Se la soglia era già stata superata, l’intero nuovo rimborso diventa fiscalmente imponibile.

Sulla parte imponibile l’ente deve applicare la ritenuta prevista dall’articolo 25 del D.P.R. 600/1973.

Esempio semplice

Un volontario dichiara di avere già percepito nell’anno:

  • compensi sportivi: 14.800 euro;
  • nuovo rimborso forfettario: 380 euro.

Il totale raggiunge 15.180 euro.

Di conseguenza:

  • 200 euro restano entro la soglia esente;
  • 180 euro costituiscono eccedenza imponibile;
  • la ritenuta deve essere applicata sulla parte imponibile di 180 euro.

Ai fini previdenziali, invece, la soglia di 5.000 euro risulta già superata: il nuovo rimborso rileva interamente nella base imponibile contributiva.

Documenti da conservare

Per ogni rimborso è opportuno predisporre e conservare:

  • delibera preventiva dell’ASD o SSD;
  • indicazione dell’evento sportivo riconosciuto;
  • nominativo e codice fiscale del volontario;
  • periodo e attività svolta;
  • importo riconosciuto;
  • autocertificazione delle somme già percepite;
  • disposizione e prova del pagamento;
  • ricevuta della comunicazione effettuata al RASD.

Checklist prima del pagamento

Prima di pagare, il dirigente deve verificare:

☐ Esiste una delibera preventiva?

☐ L’attività riguarda un evento sportivo riconosciuto?

☐ Il volontario non supera 400 euro nel mese?

☐ È stata acquisita l’autocertificazione aggiornata?

☐ È stata verificata la soglia previdenziale di 5.000 euro?

☐ È stata verificata la soglia fiscale di 15.000 euro?

☐ È stata programmata la comunicazione trimestrale al RASD?

Attenzione alla sostanza del rapporto

Il rimborso forfettario non deve essere utilizzato per nascondere un compenso.

Se il pagamento è fisso, continuativo e collegato a prestazioni organizzate come un vero rapporto di lavoro, la sola denominazione di “rimborso” non è sufficiente. L’ente rischia la riqualificazione del rapporto e il recupero di imposte e contributi.

In conclusione, il rimborso fino a 400 euro mensili è utilizzabile, ma soltanto in presenza di un vero volontario, di un evento sportivo riconosciuto, di una delibera preventiva e di tutti gli adempimenti documentali previsti.

Riferimenti: articolo 29 del D.Lgs. 36/2021 e chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026, quesito n. 2.

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