GIURISPRUDENZA NEWS

Il risarcimento danni contro Equitalia deve essere richiesto al giudice ordinario. Cass. Civile SS.UU sentenza n.14506 del 10-06-2013

Secondo laĀ  Cassazione (Civile, SS.UU sentenza n. 14506 del 10-06-2013) il ricorso del contribuente contro Equitalia – per risarcimento danni derivanti dall’illegittima iscrizione ipotecaria da parte di equitalia deve essere proposto al Giudice Ordinario.

I giudici della Cassazione hanno escluso la competenza alla giurisdizione tributaria.

E riferendosi anche alla precedente pronuncia, Cass. civ. SS.UU, sentenza 15.05.2007 n° 11082,Ā hanno dichiarato, che aiĀ  fini dell’individuazione del “Giudice dotato di potestas decidendi”,Ā 

Ā«Qualora la domanda di risarcimento danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario (come il risarcimento danni), ĆØ devoluta alla cognizione dell’autoritĆ  del giudice ordinario, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie; infatti, anche nel campo tributario, l’attivitĆ  della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria “del neminem laedere”, per cui ĆØ consentito al giudice ordinario – al quale ĆØ pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato – accertare se vi sia stato, da parte dell’Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivoā€.

Estratto della precedente pronuncia Cass. civ. SS.UU, sentenza 15.05.2007 n° 11082:

(“in materia di imposte e tasse, la giurisdizione attribuita alle commissioni tributarie ĆØ esclusiva e generale, ossia non circoscritta ad alcuni aspetti soltanto, ma estesa ad ogni questione, sia essa relativa all’an o al quantum del tributo. Tale giurisdizione, pertanto, ĆØ totalmente indifferente al contenuto della domanda e si arresta unicamente di fronte agli “atti della esecuzione forzata tributaria”, fra i quali, tuttavia, non rientrano le cartelle esattoriali, gli avvisi di mora e le mere intimazioni di pagamento).

Con la sentenza la Cassazione ha evidenziato come le commissioni tributarie siano deputate a stabilire il quantum e l’an del tributo: la competenza loro attribuita ĆØ esclusiva e generale, ed estesa ad ogni questione. Competenza che si arresta in materia di risarcimento danni per recupero forzato del tributo, negli “atti della esecuzione forzata tributaria” come quelli esperiti dal Concessionario della Riscossione Equitalia.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Condividi:
Share
DEVI APRIRE LA TUA AZIENDA, VUOI RISPARMIARE E AVERE ALTA PROFESSIONALITA' ? CLICCA QUI.... oppure compila la scheda
CONTATTI

Prodotti

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing elit
aenean commodo ligula eget dolor eget.

Lorem ipsum dolor sit amet elit quam aenean commodo ligula eget dolor eget natoque penatibus sociis magnis dis parturient montes quam.

Servizi e risorse utili:
šŸ“¢ Ricevi gli aggiornamenti fiscali su Telegram

Nuovi articoli, novitĆ  su cartelle esattoriali, bonus e normativa fiscale.

Iscriviti al canale Telegram
CONTATTI
POSSIAMO ELABORARlA NOI CON INCARICO DIRETTO IN 3 GIORNI LAVORATIVI. PER INFO SCRIVICI CLICCANDO sul pulante whatsapp sotto.
Servizi e risorse utili:
Share