Proroga versamenti unico ufficiale. Ma solo per coloro soggetti agli studi di settore.
La proroga per i versamenti derivanti da UNICO e’ ufficiale.
il DPCM di rinvio ĆØ alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri per la sua successiva pubblicazione.
Il Premier “Enrico Letta” ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze “Fabrizio Saccomanni”, a breve firmeranno il decreto che proroga i versamenti derivanti da UNICO 2013 “esclusivamente per i contribuenti soggetti agli studi di settore“.
Il rinvio dei versamenti, riguarda esclusivamente i contribuenti che sono tenuti ad effettuare “i pagamenti derivanti da Unico entro il 17 giugno 2013” e che esercitano attivitĆ economiche per le quali ĆØ stato predisposto il relativo studio di settore, semprechĆ© non dichiarino ricavi superiori a 5.164.569 euro.
Con la concessione della proroga tali soggetti potranno effettuare i versamenti entro l’8 luglio 2013 senza maggiorazioni ed entro il 20 agosto 2013 con la maggiorazione dello 0,40%.
La proroga riguarda anche coloro che dovranno dichiarare redditi imputati per trasparenza (art. 5, 115 e 116 del TUIR) da soggetti per i quali ĆØ stato elaborato il relativo studio di settore, quali i soci di societĆ di persone nonchĆØ di societĆ a responsabilitĆ limitata che hanno optato per il regime della trasparenza.
Non slittano i termini ordinari di versamento per coloro che non sono interessati agli studi di settore.
Soggetti per i quali «non opera» la proroga.
- I nuovi termini di versamento, che ricordiamo sono l’8 luglio 2013 (in luogo del 17 giugno 2013) e il 20 agosto 2013 ( in luogo del 16 luglio 2013), non riguardano quei soggetti IRES, anche soggetti a studi di settore, i cui termini di versamento in via ordinaria erano giĆ previsti dopo il 17 giugno 2013.
Ed ancora rimangono fermi al 17 giugno 2013 i termini per i versamenti dei seguenti soggetti:
- I contribuenti persone fisiche che non esercitano attivitĆ di lavoro autonomo o d’impresa, e quei soggetti che ricadono nel regime dei minimi, nonchĆ© i titolari di reddito agrario quali imprenditori agricoli ed infine i contribuenti soggetti ai parametri, ai sensi dell’art. 3 comma da 181 e 187 della Legge n. 549 del 28/12/1995.
La proroga per i contribuenti soggetti all’applicazione degli studi di settore, opera anche per altri versamenti che derivano dalla dichiarazione annuale dei redditi come:
– la cedolare secca.
– i contributi previdenziali INPS di commercianti ed artigiani per l’eccedenza sul minimale.
– i contributi previdenziali INPS dovuti alla Gestione Separata INPS, da commercianti, professionisti ed artigiani.
– il saldo IVA 2012.
– L’adeguamento eventuale agli studi di settore.
– il diritto camerale dovuto per l’iscrizione al Registro Imprese.
– le imposte sul patrimonio all’estero IVIE E IVAFE.
In caso di rateazione si avrĆ solo lo spostamento della prima rata e non delle successive:
Chi vuole versare le imposte in 6 rate a partire dall’8 luglio 2013 dovrĆ pagare le successive entro il 16 luglio, 20 agosto, 16 settembre, 16 ottobre e 16 novembre 2013.
Chi vuole versare la prima rata il 20 agosto 2013, potrĆ rateizzare gli importi da pagare in sole 4 rate a partire dal 20 agosto 2013, e le successive entro il 16 settembre, 16 ottobre e 16 novembre 2013.


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