L’IVA riferita alle operazioni soggette a SPLIT PAYMENT (Scissione dei pagamenti applicabile dall’Amministrazione finanziaria fino al 30 giugno 2019 con deroga ottenuta dalla UE) DIVENTA ESIGIBLE alla data di pagamento del corrispettivo.
Il debito IVA derivante da split payment, nasce quando l’ente pubblico, la societĆ partecipazione pubblica, o la societĆ quotata in borsa, dispone il pagamento a favore del fornitore (impresa o professionista) – articolo 3, co. 1, Dm 23 gennaio 2015, trattenendo in quel momento lāIVA IN FATTURA PER IL SUO VERSAMENTO ALL’ERARIO.
Esiste l’alternativa da parte del cliente, amministrazione, societĆ partecipata o quotata, di anticipare l’esigibilitĆ dell’IVA
In alternativa, il soggetto destinatario della prestazione può anticipare lāesigibilitĆ dellāIva Ā«al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesimaĀ» (articolo 3, comma 2 del Dm). In questo caso le disposizioni di attuazione non prevedono espressamente alcuna modalitĆ di esercizio dellāopzione. La scelta dovrebbe essere dunque effettuata tramite comportamento concludente.
In mancanza di una norma specifica la soluzione può essere AGGANCIATA allāarticolo 17, comma 5 del Dpr 633 , con applicazione della medesima norma prevista per l’inversione contabile. Ā La fattura va Ā registrata nei registri Iva (libro delle fatture o dei corrispettivi) Ā«entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimentoĀ».
Se ad esempio una Ā fattura di acquisto sia stata ricevuta il 25 luglio, la registrazione dovrĆ essere effettuata entro il 31 luglio o il 9 agosto (entro i 15 giorni dal ricevimento).
Ai fini dellāesigibilitĆ IVA si farĆ riferimento alla data EFFETTIVA DI registrazione del documento. IN QUESTO CASO IL TRIBUTO ENTRERA’ NELLA LIQUIDAZIONE IVA DEL MESE DI LUGLIO O DI AGOSTO SE REGISTRATA ENTRO 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO.Ā







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