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Rimanenze di immobili merce

Le rimanenze di immobili merce detenuti da una società immobiliare devono essere valutate con il criterio del costo specifico e non al valore di mercato.

Una società immobiliare, che sia di costruzione o di acquisto e rivendita di immobili, non può valutare le rimanenze di immobili merce al valore di mercato ed effettuarne la svalutazione rispetto al costo di costruzione.

Le rimanenze di immobili merce detenuti da società immobiliari devono essere necessariamente valutate al costo specifico, in quanto non rientrano tra i beni fungibili.

A fine esercizio quindi si dovrà procedere alla determinazione del valore degli immobili merce in rapporto ai costi effettivamente sostenuti per la loro costruzione o il loro acquisto, che potrà essere incrementato degli oneri subiti sul debito occorso per le spese, in base all’art. 110 co. 1 lett. b del TUIR.

Ai fini fiscali la loro svalutazione non è permessa, in quanto le rimanenze di immobili merce sono valutate al costo specifico, e non similarmente ai beni fungibili con applicazione dei criteri FIFO e LIFO.

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