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Reverse Charge Inversione contabile: Sanzione fissa da 500 a 20mila euro. Dal 22 ottobre 2015 attenzione alle nuove regole.

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In merito al reverse charge o inversione contabile la sanzione ora diventa fissa e non più percentuale dal 100% al 200% dell’imposta non correttamente evidenziata in fattura. In particolare per omissioni si parte da 500 fino ad arrivare a 20.000 euro.

Con la pubblicazione in GU n. 233 del 7.10.2015 del D.Lgs. 158/2015,  a partire dal 22 ottobre cambiano le sanzioni per omissioni o errori nell’applicazione del reverse charge o inversione contabile che dir si voglia.

Dalla data di entrata in vigore le sanzioni per errori nell’applicazione del reverse charge diventano a misura fissa e non più variabile in percentuale sull’IVA non esposta in fattura.

IL COMMITTENTE O RICEVENTE NON REGISTRA LA FATTURA SIA NEGLI ACQUISTI CHE NELLE VENDITE.

La sanzione per la disapplicazione delle regole del reverse charge in questo caso vanno da 500 a 20.000 euro.

ESEMPIO: Il cedente emette fattura per 10.000 euro indicando la non applicazione IVA ai sensi dell’art. 17 del DPR 600/73, e il ricevente tenuto alla registrazione sia negli acquisti che nelle vendite omette la registrazione.

LA FATTURA REVERSE CHARGE NON VIENE EMESSA DAL CEDENTE E L’ACQUIRENTE O COMMITTENTE NON REGOLARIZZA ENTRO 30 GIORNI. 

La sanzione in tal caso si applica la sanzione in misura proporzionale dal 5 al 10 % dell’imponibile con un minimo di mille euro.

SE NELLA FATTURA SOGGETTA A INVERSIONE CONTABILE, L’IVA VIENE VERSATA NORMALMENTE DAL CEDENTE.

Sanzione in misura fissa da 250 a 10MILA euro.

Esempio tipico e che capita spesso si ha quando il cedente non è informato sull’obbligo di applicazione del reverse charge ed emette la fattura in via normale con IVA esposta in fattura, rimanendo obbligato verso l’ERARIO AL PAGAMENTO.

Pesanti quindi le sanzioni sulle regole da seguire per il reverse charge dove l’Erario in effetti per determinate cessioni o prestazioni vuole che il cedente non esponga e non versi l’IVA (che normalmente dovrebbe effettuare), e l’acquirente non detragga L’IVA sulla fattura registrando l’acquisto sia nel registro acquisti che in quello vendite. 

NOTE:

Caso: Ipotizziamo che le operazioni di acquisto e vendita siano fatte nello stesso giorno per tutto il materiale al fine di escludere le considerazioni cui si dovrebbe tener conto nel caso di diversità temporali tra acquisto e vendita. Nella realtà non avviene così, tuttavia nulla cambia in termini sostanziali anche in presenza di interferenze delle rimanenze. Facciamo il caso di acquistare gr 1.000,00 di prodotto al prezzo di 30 Euro al grammo Lo stesso prodotto viene rivenduto lo stesso giorno al prezzo di 40 Euro al grammo Vediamo che: Nel caso di IVA esposta: – Il cedente incassa dal cessionario 36.300 di cui 6.300 Euro che verserà all’Erario – Il cessionario versa all’Erario 2.100 Euro (formati dall’imposta del 21% sul valore aggiunto) – Complessivamente l’Erario incassa 8.400 da due soggetti diversi. Nel caso di Iva non esposta (R.C) – Il cedente non incassa dal cessionario importi riferiti all’IVA per cui non versa nulla all’Erario – Il cessionario, accollandosi l’onere del versamento, corrisponde all’Erario 8.400,00 Euro pari all’iva dovuta sull’intera operazione complessivamente considerata ( corrispondenti a 6.300,00 + 2.100,00 ). Quindi l’Erario incassa esattamente la stessa imposta.

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