Home ADEMPIMENTI FISCALI E AMMINISTRATIVI Misure cautelari a tutela del credito: fermo amministrativo

Misure cautelari a tutela del credito: fermo amministrativo

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L’ipoteca iscritta sulla base del ruolo o dell’ingiunzione (c.d. ipoteca esattoriale) ed il fermo amministrativo di beni registrati sono gli strumenti che consentono all’agente di riscossione di fare conservare al credito la funzione di garanzia patrimoniale offerta da alcuni beni del contribuente/debitore e si ritiene che abbiano natura cautelare. Il fermo e l’ipoteca hanno, infatti, una funzione di “conservare” il bene e/o i beni, nel senso di renderli reperibili, allo scopo di poterli assoggettare in un secondo momento ad esecuzione forzata.

L’articolo 86 del D.P.R n. 602 dispone che il decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50 comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del soggetto debitore è dei coobbligati iscritti in pubblici registri dandone notizia alla direzione regionale delle Entrate ed alla Regione di residenza. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente di riscossione con la notifica al debitore ed ai soggetti coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contente l’avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo amministrativo, senza necessità di ulteriore comunicazione mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente di riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.

Chiunque circola con veicoli, motoscafi, aeromobili sottoposti a fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214 comma 8 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L’iscrizione del fermo produce i seguenti effetti:

·      il veicolo soggetto a fermo non può circolare,

·      nel caso in cui il veicolo sottoposto a fermo venga trovato a circolare, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’articolo 214 del Decreto Legislativo 285/92 da un minimo di 714 euro ad un massimo di 3.086 euro, fino alla confisca del mezzo.

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