Dal 1° ottobre 2013 l’aliquota IVA ordinaria Iva è aumentata dal 21% al 22%.

Il problema sorge in merito alla corretta aliquota da applicare, in riferimento all’erogazione dei servizi di cui all’art. 6 del DPR 633/72  (in ossequio all’art. 6  c. 3 e 4 del DPR 633/72 per ciò che riguarda i servizi interni e l’art 6 c. 6 del D.P.R. 633/1972 per  le prestazioni ricevute da soggetti esteri sia comunitari che extracomunitari) che disciplina il momento in cui l’IVA DIVIENE ESIGIBILE, ossia individua il momento di effettuazione delle operazioni.

Le norme sull’IVA per le prestazioni ricevute da soggetti non residenti – sia comunitari che extra-comunicati –  sono state introdotte dalla Legge Comunitaria del 2010 (L. 217/2011) e con i necessari chiarimenti riportati nella C.M. n. 16/E/2013.

Operazioni interne.

Per le operazioni nazionali  tra soggetti IVA italiani rileva, ai fini IVA,  il momento del pagamento del corrispettivo. Se la fattura è stata emessa o sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, nei limiti dell’importo pagato o fatturato, alla data di emissione della  fattura o alla data del pagamento.

Facendo un esempio SE un professionista effettua una consulenza nel mese di settembre 2013 (quando l’IVA ORDINARIA VIGEVA AL 21%) e il pagamento del corrispettivo VIENE RICEVUTO nel mese di OTTOBRE 2013, l’aliquota applicabile è connessa al pagamento del corrispettivo, che costituisce MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLA PRESTAZIONE  e che quindi sconta l’IVA al 22%.

Eguale principio vale per le imprese che effettuano servizi di trasporto nazionale: anche se il trasporto sia effettuato a settembre 2013, e il pagamento avviene il 4 ottobre 2013, l’ operazone sconta l’Iva al 22%. Nel caso in cui invece il pagamento è stato ricevuto anticipatamente nel mese di settembre 2013, per la quale SIA STATA EMESSA FATTURA  nel corso dello stesso mese di settembre, troverà applicazione l’aliquota Iva del 21%, anche se la prestazione verrà effettuata nel mese di ottobre.

Soggetto non residente.

Per le prestazioni ricevute da soggetti non residenti l’articolo 6 c. 6 del  D.P.R. 633/1972 ha previsto che per i servizi generici, normati dall’art. 7–ter dell’art. 19 del DPR 633/72, resi quindi  da soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato ITALIANO a soggetto passivo stabilito invece in Italia, le operazioni vengono considerate effettuate nel momento in cui esse siano ultimate, sempre considerando il pagamento intervenuto precedentemente all’ultimazione della prestazione che costituisce un autonomo evento generatore d’imposta.
La data di ultimazione della prestazione costituisce invece  la data di riferimento, alla quale  il committente italiano deve attenersi ai fini dell’ adempimento degli obblighi di assolvimento dell’imposta attraverso l’integrazione o l’emissione dell’autofattura.

Se anteriormente al verificarsi di questi eventi la prestazione viene pagata, la stessa si considera effettuata nei limiti del pagamento.

In riferimento al principio relativo alla consulenza fornita da un professionista ad una società italiana reso nel mese di settembre, ipotizzando che il professionista sia un soggetto non residente, qualora la prestazione s’intenda ultima nel mese di settembre, l’operatore nazionale deve integrare ovvero autofatturare l’operazione applicando l’imposta all’aliquota del 21%.

Diversamente  se la prestazione venga completata nel mese di ottobre 2013, ma era stata fatturata nel mese di settembre 2013, l’integrazione della fattura ovvero l’emissione dell’autofattura deve avvenire al 22 per cento.

Principi differenti tra operazioni interni e operazioni estere. Infatti mentre nel primo caso non assume rilievo il momento di ultimazione della prestazione, nel secondo caso tale momento diventa fondamentale per le operazioni con l’estero.

La C.M. 16/E/2013 suddetta ha fornito chiarito il concetto di ultimazione della prestazione stabilendo che la fattura emessa dal soggetto esteropossa essere assunta come momento di  effettuazione dell’operazione.

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