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Voluntary 2: Domande entro il 31 luglio 2017

La Voluntary Disclosure 2 ĆØ Ā importante opportunitĆ  per regolarizzare la propria posizione fiscale.

Riaperti i termini Ā per il rientro dei capitali all’estero: la Voluntary Disclosure bis. IlĀ decreto legge n.193 pubblicato nellaĀ Gazzetta Ufficiale del 24/10/2016 contiene le regole principali per regolarizzareĀ  la propria posizione quando si detengono capitali all’estero, prevenendo azioni amministrative e penali dello comminabili dallo Stato italiano.

Insieme alla dichiarazione di adesione alla voluntary disclosure occorre presentare il proprio calcolo di imposte e sanzioni dovute per regolarizzare i propri capitali. Consigliamo di rivolgersi a due tipologie di professionisti contemporaneamente: un legale e un fiscalista.

Le sanzioni per la regolarizzazione. La mancata presentazione in dichiarazione dei redditi del quadro RW, cioĆØ la dichiarazione dei redditi e capitali detenuto all’estero, ĆØ sanabile tramite il pagamento del 3% annuo. L’importo sale al 6% annuo quando i capitali sono depositati o detenuti in Paesi che non scambiano i dati finanziari con l’Italia, cosidetti “Paradisi Fiscali”.

Attenzione: il 3% o 6% di sanzioni vale solo per l’omessa dichiarazione del quadro RW, altra cosa ĆØ poi stabilire come si sono formati tali capitali.

In questo caso per regolarizzare redditi derivanti da evasione fiscale oggetto di voluntary disclosure , il contribuente dovrĆ  pagare le imposte dirette:

  • sull’intero ammontare dell’attivitĆ  detenute all’estero (con aliquota IRPEF marginale dei redditi giĆ  dichiarati) quando i proventi occultati e capitalizzati all’estero sono stati prodotti in periodi non prescritti;
  • sui proventi finanziari generati dalle attivitĆ  non dichiarate all’estero. Con la possibilitĆ  di pagare il forfait del 5% sul 27% dell’intero ammontare di reddito esportato all’estero (con la presunzione quindi che tali capitali abbiano prodotto redditi finanziari pari al 27%).

NovitĆ  della nuova voluntary disclosure.

Le principaliĀ novitĆ  che rinveniamo riguardano Ā l’esonero dalla compilazione del quadro RW 2017, per le attivitĆ  oggetto di voluntary 2 eĀ l’autoliquidazione diĀ imposte, sanzioni ed interessi rilevanti ai fini della procedura.

E’ possibile aderire alla Voluntary Disclosure 2 coloro che hanno detenuto capitali illegalmente all’estero negliĀ anni 2014, 2015 e tutte le violazioni commesse entro il 30 settembre 2016.Ā La precedente procedura di voluntary disclosure infatti limitava la sua azione fino all’anno 2013. Esclusivamente per Ā i redditi inclusi nella procedura, i termini di decadenza sono prorogati al 31 dicembre 2018 per tutti quelli prescrivibili al al 1° gennaio 2015.

 

Se hai intenzione di far emergere capitali detenuti all’estero, ti consigliamo di rivolgerti a professionisti giĆ  esperti della precedente voluntary.

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Al termine di questa prima fase assolutamente riservata potrai decidere se avvalerti o meno delle procedure di voluntary.

Per contatti riservati si prega compilare il modulo di Ā contatto senza indicare il proprio nominativo e includendo solo i riferimenti telefonici

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giuseppe merola

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