La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53/E del 6-12-2011 ha chiarito alcuni aspetti delle nuove disposizioni in tema di “riporto delle perdite fiscali” (da parte dei soggetti IRES) introdotte dall’art. 23 del D.L. 98 del 6/7/2011, convertito con modificazioni nella L. 111 del 15-07-2011.
Il D.L. n° 98/2011 (manovra di luglio) ha modificato il regime di riportabilitĂ delle perdite fiscali per i soggetti IRES, aggiornando l’art. 84 del TUIR.
Le perdite pregresse possono essere dedotte nel limite dell’80% del reddito imponibile conseguito nell’esercizio.
Interessati alle modifiche della disciplina del riporto delle perdite sono solo i soggetti IRES, ossia:
- Le societĂ per azioni e in accomandita per azioni;
- Le societĂ a
responsabilitĂ limitata; - Le societĂ cooperative;
- Le societĂ di mutua
assicurazione; - Gli enti pubblici e privati diversi dalle societĂ ;
- I trust
residenti nel territorio dello Stato, con esercizio esclusivo di attivitĂ commerciali; - Le societĂ e gli enti compresi i trust con o senza
personalitĂ giuridica, non residenti nel territorio dello Stato ma con stabile organizzazione in Italia.
Esclusi dalla limitazione al riporto delle perdite sono gli enti non commerciali anche se esercitano attivitĂ d’impresa.
Entrando nello specifico è stato eliminato il limite di utilizzo delle perdite nell’arco temporale di cinque anni dall’anno della loro formazione (con la modifica del comma 1 dell’art. 84 del TUIR),
ma la deducibilitĂ delle perdite fiscali è stata circoscritta, per ogni periodo d’imposta, nel limite dell’80% del reddito imponibile conseguito dalla societĂ .
ma la deducibilitĂ delle perdite fiscali è stata circoscritta, per ogni periodo d’imposta, nel limite dell’80% del reddito imponibile conseguito dalla societĂ .
Nella sostanza a partire dal periodo d’imposta 2011 le perdite fiscali pregresse saranno interamente deducibili senza limiti di tempo, avendo elimitato la deducibilitĂ delle stesse entro i cinque anni dalla loro formazione, ma è stata introdotta una imponibilitĂ minima del reddito societario, anche in presenza di perdite pregresse, al solo fine di recuperare gettito fiscale, disponendo che le perdite degli anni precedenti possono essere dedotte nell’esercizio oggetto di bilancio nei limiti dell’80% del reddito conseguito nell’esercizio stesso.
Tale nuova regola non vale invece per le sturt up costituite sottoforma di societĂ di capitali per i primi tre periodo d’imposta.





