Ancora una sentenza in materia di indagini bancarie che ha dato torto al contribuente.
Il caso oggetto della sentenza riguardava versamenti bancari effettuati dalla parte ricorrente giustificandoli quali prestiti ricevuti da terzi. Nonostante la documentazione fornita, la Cassazione ha deciso che la stessa era insufficiente. Sicuramente la disposizione prevede lāinversione dellāonere della Ā prova a carico del contribuente in materia di āIndagini bancarieā, ma spesso succede che le prove documentali fornite dal contribuente non sono considerate sufficienti, per cui diventa incomprensibile in che modo dimostrare, allāAmministrazione finanziaria e in seconda battuta nel giudizio processuale, che alcune movimentazioni bancarie ed in particolare lāeffettuazione di versamenti non derivano sempre da ricavi derivanti dallāattivitĆ svolta.
In riguardo alle Ā indagini bancarie il contribuente deve provare lāeffettivo sostenimento delle spese al fine del riconoscimento dei costi come affermato dalla sentenza in commento depositata il 14 gennaio 2011.
La strana circostanza appare particolare in quanto la corte costituzionale nel caso di accertamento induttivo, ha rilevato necessarioĀ riconoscere in ogni caso dei costi a fronte di maggiori ricavi, nel qual caso contrario la norma diverrebbe illegittima, anche perchĆ© la circolare dellāAgenzia delle Entrate Ā 32/E del 2006, ha comunicato indicazioni di segno contrario, per cui sembra particolare che a fronte di una disposizione emanata a livello centrale tali fattispecie di costi non vengano riconosciuti.
In ultimo, ci sembra, che sia lāorientamento degli Uffici in materia di redditometro e indagini bancarie, sia le sentenze relative motivo del contendere, porteranno seri problemi a quei contribuenti che effettivamente abbiamo bisogno di rientrare dai loro debiti bancari. Ogni versamento si considera ricavo ( che può essere invece Ā una donazione di un familiare per sostenere lāattivitĆ in un momento di difficoltĆ ) non ĆØ credibile e verosimile e difficilmente dimostrabile; Ā per cui sembra che pregiudizievolmente siamo tutti considerati evasori e non esistano casi dāimpresa diversi dallāevasione stessa.
Fonte: Il sole 24 ore.
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