Rottamazione delle cartelle: quali debiti rientrano e quali restano esclusi
La cosiddetta rottamazione delle cartelle rappresenta uno degli strumenti più utilizzati per definire in modo agevolato i debiti iscritti a ruolo. Il meccanismo consente al contribuente di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione pagando solo il capitale e alcune spese accessorie, con l’eliminazione di sanzioni e interessi di mora.
Non tutti i debiti, tuttavia, possono essere inseriti nella definizione agevolata. La normativa individua infatti precise categorie di carichi ammessi ed esclusi.
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Quali debiti possono essere rottamati
In linea generale, rientrano nella rottamazione i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro i termini stabiliti dalla legge. Tra questi figurano:
Tributi erariali
Possono essere definiti in via agevolata i debiti derivanti da:
• IRPEF
• IRES
• IVA
• imposte sostitutive
• imposta di registro
• imposta di bollo
Si tratta della tipologia di carichi più frequente nelle cartelle di pagamento.
Tributi locali
Rientrano nella rottamazione anche molti tributi degli enti locali, purché la riscossione sia stata affidata all’Agente nazionale. Ad esempio:
• IMU
• TARI
• TASI (per le annualità in cui era in vigore)
• altri tributi comunali o provinciali.
Contributi previdenziali e assistenziali
Possono essere inclusi nella definizione agevolata anche i debiti relativi a:
• contributi INPS
• premi assicurativi INAIL
• contributi dovuti alle casse previdenziali.
Avvisi esecutivi
La rottamazione riguarda anche atti che hanno efficacia esecutiva senza passare dalla cartella tradizionale, come:
• avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate;
• avvisi di addebito INPS.
Sanzioni per violazioni del Codice della strada
Le multe stradali possono essere inserite nella rottamazione ma con una particolarità:
• la sanzione resta dovuta,
• vengono invece eliminati interessi e maggiorazioni.
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Cosa si paga con la rottamazione
Con la definizione agevolata il contribuente è tenuto a versare:
• il capitale del debito
• le spese di notifica
• le spese di riscossione
Non devono invece essere pagati:
• sanzioni amministrative tributarie
• interessi di mora
• interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Questo comporta spesso una riduzione significativa dell’importo complessivo dovuto.
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Debiti esclusi dalla rottamazione
La normativa esclude espressamente alcune categorie di crediti pubblici, che non possono essere oggetto di definizione agevolata.
Tra i principali casi di esclusione rientrano:
Recupero di aiuti di Stato
Non possono essere rottamati i debiti derivanti dal recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.
Crediti della Corte dei Conti
Restano esclusi i debiti derivanti da condanne per responsabilità amministrativa o contabile stabilite dalla Corte dei Conti.
Sanzioni penali
Sono esclusi i debiti relativi a:
• multe penali
• ammende
• altre sanzioni derivanti da procedimenti penali.
Risorse proprie dell’Unione Europea
Non rientrano nella rottamazione:
• dazi doganali
• IVA all’importazione.
Debiti affidati fuori dal periodo previsto
Sono inoltre esclusi i carichi affidati alla riscossione dopo la data limite fissata dalla legge che disciplina la specifica rottamazione.
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Perché conviene verificare la propria posizione
La definizione agevolata può rappresentare una opportunità concreta per ridurre il debito fiscale, soprattutto quando nelle cartelle sono presenti sanzioni e interessi elevati.
Prima di aderire è comunque opportuno:
• verificare quali carichi rientrano effettivamente nella rottamazione;
• controllare l’importo effettivamente dovuto senza sanzioni e interessi;
• valutare la sostenibilità del piano di pagamento rateale.
Una verifica preventiva consente infatti di evitare errori e di sfruttare correttamente uno strumento che, negli ultimi anni, è stato utilizzato da milioni di contribuenti per regolarizzare la propria posizione con il Fisco.







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