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Le rimanenze di prodotti in corso di lavorazione.

RIMANENZE DI PRODOTTI in CORSOĀ di LAVORAZIONE e SERVIZIĀ in CORSO di ESECUZIONE NON FATTURATI AL 31 DICEMBRE 2013.

Quando una impresa al 31 dicembre 2013 ha in corso la produzione di beni e servizi Ā«non ancora completatiĀ» e senza obbligo di rilevazione nelle scritture ausiliarie di magazzino, non potrĆ  determinare la valutazione di tali prodotti semilavorati con il sistema globale visto nell’articolo precedente LIFO E FIFO, ma dovrĆ  registrare nei ricavi alla voce “RIMANENZE DI OPERE IN CORSO DI LAVORAZIONE O SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE” Ā«la somma dei costi specifici subiti per la lavorazione o l’esecuzione di tali beniĀ» alla data 31 dicembre 2013.

opere in costruzione valutazione delle rimanenze ricavi di competenza bilancio 2013Esempio:

Un’impresa di costruzioni nel 2013 ha acquistato un terreno su cui sta costruendo un immobile, che, al 31-12-2013 ĆØ ancora allo stato grezzo e quindi non completato.

Il valore delle rimanenze delle opere in corso di costruzione di tale fabbricato sarĆ  ottenuto sommando:

  • – i costi di acquisto del terreno;
  • – i costi di progettazione;
  • – i costi dei materiali impiegati nella costruzione fino al 31 dicembre (a parte le rimanenze di merci ancora non utilizzate e lavorate)
  • – i costi del personale impiegati nel lavoro di edificazione.

La somma di tali costi specifici costituisce ai sensi dell’art. 92 del TUIR, l’importo dei ricavi da imputare a conto economico. In tal modo si otterrĆ  il pareggio dei costi sostenuti e dedotti in conto economico nell’esercizio medesimo.

Lo stesso principio vale per i servizi in corso di esecuzione, a cui chiaramente non potrĆ  essere ricondotto il principio espresso dall’art. 93 c. 1 e dall’art. 92 c.6 del dpr 917/73 (TUIR) che riguarda leĀ commesse diĀ durata ultrannuale.

DETERMINAZIONEĀ del VALORE DELLE OPERE IN CORSO DI LAVORAZIONE DA IMPUTARE A RICAVI.

Come nell’esempio sopra riguardante la costruzione di un immobile, nel computo sono da includere Ā ancheĀ gliĀ oneri accessoriĀ direttamente afferenti alla produzione del bene o servizio, con esclusione del costo sostenuto per spese generali Ā e interessi passivi. (Questi ultimi proprio per gli immobili fanno eccezione).Ā 

Nella determinazione dei  costi di fabbricazione (che poi dovranno essere imputati a ricavi) si potranno aggiungere anche le spese non direttamente «riferibili» alla produzione del bene.

Come nell’esempio sopra, i costi sostenuti per interessi passivi per l’edificazione dell’immobile verranno per eccezione compresi nel calcolo dei costi quando si riferiscono a Ā interessi passiviĀ su finanziamenti sottoscrittiĀ per la loro fabbricazione.

RETTIFICA delle RIMANENZE di opere in caso di accertamento.

LeĀ rimanenze finaliĀ di opere, rilevate nei ricavi al 31-12-2013 chiaramente dovranno essere ribaltate all’ 1-1-2014 quali “rimanenze iniziali di opere” per il medesimo ammontare.

Nei casi in cui l’Ufficio emetta un avviso di accertamento o rettifica della valutazione delle rimanenze di opere iscritte in bilancio (ovviamente in aumento rispetto al dichiarato) per un determinato anno, tale rettifica avrĆ  effetto ancheĀ per gliĀ esercizi successivi.

L’Ufficio quindi, facendo un esempio, se va a rettificare la valutazione delle rimanenze di opere in costruzione realizzate al 31-12-2009, di risulta dovrĆ  procedere (per ribaltamento) anche alla rettifica delle valutazioni delle rimanenze di opere relativeĀ agliĀ esercizi successivi.

INTERESSI PASSIVI SOSTENUTI PER LA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE Ā DIĀ IMMOBILI-MERCE

Il Codice civile permette laĀ capitalizzazioneĀ degliĀ interessi passivi anche per i beni merce (da sommare quindi agli altri costi specifici per la costruzione), Ā come succede per i cespiti ammortizzabili. Tali spese su finanziamenti determinano unĀ maggior ricavo dell’anno. e riguardanoĀ in particolare gli immobili destinati alla rivendita.

IĀ Principi contabili nazionali OICĀ stabiliscono che se un finanziamento ĆØ stato contratto per sostenere specifiche spese incluse in un processo produttivo per la realizzazione di un bene , la cui ultimazione richiede vari anni, prima di poter essere venduto potranno essere Ā incluse tra i costi sostenuti nel Ā periodo di produzione, se ovviamenteĀ realmente sostenutiĀ e i

“costi più gliĀ interessi passivi non eccedanoĀ ilĀ valore nettoĀ diĀ realizzo della cessione del bene merce.

E’ quindi obbligo, per le imprese edili, Ā sospendereĀ laĀ rilevazioneĀ degliĀ interessi passiviĀ nel valore delle opere non appena il fabbricato sia stato ultimato, anche quando l’imprenditore abbia un utile/margine sul bene prodotto anche deducendo gli interessi.

Bisogna oltretutto fare il confronto tra:

valore contabileĀ comprensivo degli interessi Ā <———rispetto——–> al valore Ā realizzabileĀ alla vendita al 31-12-2013.

Quando il primo sia inferiore al valore realizzabile, l’imprenditore potrĆ  dichiarare quest’ultimo, e in tal modo risparmierĆ  imposta, che proprio per tale motivo sarebbe indebitamente dovuta.

Infatti l’art. 110 del D.P.R. 917/1986 TUIR stabilisce:

che in riguardo Ā ai fabbricati-merce vanno compresi nel costo anche gli interessi passivi sui finanziamenti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

La disposizione si limita a dareĀ rilevanza fiscaleĀ allaĀ capitalizzazioneĀ degli interessi passiviĀ senza indicare un tetto minimo di Ā valutazione fiscale Ā delle rimanenze di immobili che comprenda anche i suddetti interessi.

Dottrina prevalente ritiene in ogni caso obbligatoria l’inclusione di tali interessi nelle rimanenze di opere in corso di produzione.

Se la capitalizzazione degli interessi passivi sugli immobili-merce ĆØ effettuata per un singolo anno dovrĆ  Ā essere mantenutaĀ ancheĀ per tutto ilĀ restoĀ dellaĀ costruzioneĀ  ? Se vista l’autonomia fiscale dei periodi di imposta, abbia efficacia fiscale la capitalizzazione effettuata in un esercizio e non in quelli successivi.

La risposta proviene dal diritto civile.Ā Infatti la norma fiscale dispone che ai fini del solo riconoscimento degli interessi passivi nella preventiva imputazione in bilancio dei costi di costruzione e precedente alla ultimazione dei lavori, tali interessi capitalizzati potranno permanere nel computo globale sempre in osssequio alle corrette regole contabili.

Nella imputazione degli interessi passivi, si potrĆ  utilizzare Ā un diverso criterio contabile tra vari anni, Ā quando ad esempio gli stessi interessi passivi in un anno siano sommati ai costi del bene da produrre mentre tale operazione si decida di non effettuarla per gli anni successivi.

OBBLIGO di TENUTAĀ della CONTABILITƀ di MAGAZZINO

Le imprese di piccole dimensioni che non hannoĀ istituito laĀ contabilitĆ  fiscaleĀ diĀ magazzino, dovranno controllare l’eventuale superamento dei limitiĀ che fanno scattare l’obbligo di tenuta dei registri ausiliari di magazzino, come da tabella sotto, che abbiamo gentilmente preso in prestito dalla “settimana fiscale frizzera”.

Qualora tali limiti vengano superati duranteĀ l’ultimo biennio, l’impresa avrĆ  a Ā disposizione un primo anno per predisporre l’impianto contabile, in quanto il vero e proprio obbligo avrĆ  decorrenza dal secondo anno successivo al superamento dei predetti limiti.

L’obbligoĀ di istituzione dellaĀ contabilitĆ  fiscaleĀ diĀ magazzinoĀ (ex art. 1 del D.P.R. 695/1996) rileva quindi a partireĀ dal secondoĀ periodo d’imposta successivoĀ a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, sono statiĀ superatiĀ congiuntamenteĀ i seguenti parametri:

  • 5.164.569Ā euro diĀ ricaviĀ ai sensi dell’art. 85 del TUIR, Ā D.P.R. 917/1986;
  • 1.032.914Ā euro diĀ rimanenze finaliĀ di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR Ā e cioĆØ rimanenze di merci e prodotti finiti destinati , di materie prime, di semilavorati, di prodotti in corso di lavorazione, oltre ad Ā opere e servizi in corso di esecuzione di durata non solo annuale ma anche ultrannuale.

Dal 1° gennaio 2014Ā ad esempio ĆØ scattato l’obbligoĀ della tenuta dellaĀ contabilitĆ Ā diĀ magazzinoĀ per quelle aziende che Ā nell’anno 2011 e Ā nell’anno 2012, hanno superato per entrambi i parametr i suddetti limiti di legge.

Ai fini della verifica dello sforamento del tetto di legge ricavi e rimanenze dovranno essere quantificate in rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 917/1986.

In riferimento ai ricavi, saranno considerati iĀ corrispettiviĀ conseguiteĀ nell’esercizio di competenza compreso gli importi dei beni autoconsumati ai sensi dell’art. 109 del TUIR in ossequio alĀ criterioĀ diĀ competenza.

Per leĀ rimanenze invece bisognaĀ riferirsi aiĀ principiĀ diĀ valutazioneĀ disposti dagli artt. 92 e 93 del TUIR.

Nel caso di esercizio con durata inferiore aiĀ 12 mesi, il confronto dei ricavi dovrĆ  essere effettuato con ragguaglio ad anno:

RICAVI X 365 /GIORNI EFFETTIVI DI ESERCIZIO

Quando l’impresa si trova nel regime obbligatorio di tenuta della contabilitĆ  del magazzino nel caso perĀ due eserciziĀ consecutivi, almenoĀ unoĀ dei due limitiĀ nonĀ venga nuovamenteĀ superato, l’adempimento obbligatorio si estingue.

La cessazione dell’obbligo della tenuta delle scritture di magazzino decorre dall’inizio del periodo d’imposta immediatamente successivo.

OBBLIGO di TENUTA
della CONTABILITƀ di MAGAZZINO

fonte Settimana Fiscale

OBBLIGO di TENUTA della CONTABILITƀ di MAGAZZINO dall’1.1.2014
(valori espressi in euro)
Ā  2011 2012 2013 Obbligo dall’1.1.2014
Ricavi  Sup. 5.164.569  Sup. 5.164.569 Indifferente SÌ
Rimanenze Sup. 1.032.914 Sup. 1.032.914
RicaviĀ  Sup. 5.164.569 Sup. 5.164.569Ā  Inf. 5.164.569Ā  Inf. 5.164.569Ā  Indifferente NO
Rimanenze Sup. 1.032.914Ā  Inf. 1.032.914 Sup. 1.032.914 Inf. 1.032.914
Ā  Ā  Ā  Ā  Ā 
    Oppure Ú Oppure Ú  
Ricavi Sup. 5.164.569Ā  Inf. 5.164.569 Inf. 5.164.569Ā  Sup. 5.164.569 Sup. 5.164.569Ā  NO
Rimanenze Inf. 1.032.914 Sup. 1.032.914 Inf. 1.032.914 Sup. 1.032.914 Sup. 1.032.914 (N.B. obbligo dall’1.1.2015)
Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā 
  Oppure Ú Oppure Ú        
Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā 
Ricavi Sup. 5.164.569 Inf. 1.032.914 Inf. 5.164.569 Sup. 1.032.914 Inf. 5.164.569 Sup. 5.164.569 Inf. 5.164.569Ā  Inf. 5.164.569Ā  Indifferente NO
Rimanenze Ā  Ā  Inf. 1.032.914Ā  Inf. 1.032.914 Sup. 1.032.914 Inf. 1.032.914Ā 
  Oppure Ú Oppure Ú        
        Oppure Ú Oppure Ú  
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giuseppe merola

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