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Polo unico per le visite fiscali: dal 1 settembre 2017 il via ufficiale

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INPS ha pubblicato il Messaggio n.3265 che dà già primi chiarimenti operativi in merito alla competenza esclusiva a effettuare visite fiscali e mediche di controllo sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni sia d’ufficio.
In attuazione del Decreto legislativo 27 maggio n. 75, entrerà in vigore il Polo unico per le visite fiscali e si prevede che vi sarà anche la modifica della disciplina del rapporto tra INPS e medici fiscali.
Le prime indicazioni operative sono già molto chiarificatorie e complete dato che forniscono chiarimenti molto utili in merito ai dipendenti pubblici che sono interessati dalle visite fiscali; il budget stanziato per il Polo unico per le visite fiscali relativo all’anno 2017.
Inoltre, il Messaggio n.3265 fornisce chiarimenti sulla disposizione d’ufficio ed assegnazione visite fiscali a domicilio del soggetto dipendente pubblico; sulla gestione delle visite mediche di controllo nei casi di patologia e infortunio professionale; sulla dotazione attuale dei medici fiscali.
In vista dell’entrata in vigore delle norme sul Polo unico, si è proceduto ad aggiornare gli elenchi provinciali dei medici fiscali di lista che collaborano con l’INPS per l’espletamento degli accertamenti domiciliari.
Si è anche provveduto ad analizzare i dati relativi alla procedura di gestione delle visite mediche di controllo eseguite da parte delle Strutture territoriali, al fine ultimo di monitorare la capacità di soddisfare le richieste delle verifiche mediche datoriali e di eseguire quelle d’ufficio.
Dalla fase di screening, sono state rilevate alcune criticità riferite a specifiche aree territoriali dove la carenza di medici disponibili appare rilevante. Vi sono aree territoriali che sono caratterizzate da un numero elevato di medici iscritti nelle liste speciali rispetto ai fabbisogni.
Dinanzi a disomogeneità di distribuzione non si può ovviare con trasferimenti di medici da una lista speciale ad altra. Tuttavia, occorre sottolineare che, a beneficio delle sole Strutture territoriali che non riescono a soddisfare le richieste datoriali e di quelle che non riescono già, al momento attuale, a soddisfare i fabbisogni attuali, sono tuttora vigenti le modalità per il conferimento di incarichi temporanei o la reintegrazione delle liste di medici competenti ad eseguire le visite fiscali.
Ove se ne ravvisi la necessità, si potrà anche procedere con l’assegnazione di ulteriori incarichi temporanei che possono essere di natura occasionale o continuativia per la durata massima di quattro mesi.

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