Al Ministero del Lavoro finalmente qualcuno «avverte» il bisogno di usare «la logica». Il “DURC irregolare” verrà rilasciato quando l’impresa non abbia “premi e contributi” perché lo Stato o altri enti pubblici non hanno saldato le sue fatture. 

Con la circolare n. 40 del 21-10-2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha fornito importanti istruzioni in merito alla disciplina prevista dal «D.M. 13 marzo 2013» in materia di rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità contributiva) a quelle imprese che sebbene debitrici «verso istituti previdenziali o casse edili», esigono di contro crediti verso lo Stato o le Pubbliche Amministrazioni.

La circolare infatti prevede la possibilità di rilasciare il DURC (in ottemperanza alle disposizioni di attuazione dell’articolo 13bis co.5 del DL n° 52/2012) all’impresa ─ non in regola ─ ma in possesso di idonea certificazione attestante l’esistenza di crediti verso le pubbliche amministrazioni:

  • quando siano certi, liquidi ed esigibili pretesi verso le pubbliche amministrazioni;
  • siano di ammontare fino al pari degli oneri contributivi scaduti e non ancora versati nè dilazionati.

Il documento di regolarità contributiva, indispensabile alle imprese per poter appaltare lavori sia pubblici che privati, dovrà riportare in questi casi:

  • l’ importo dei debiti contributivi e/o assicurativi dell’impresa con indicazione dell’Istituto creditore;
  • gli estremi delle certificazioni consegnate all’atto della richiesta del DURC, con l’indicazione di ciascun importo a credito diviso per ente pubblico debitore.

In tal modo l’impresa potrà continuare ad operare, e giustamente … visto che non ha potuto pagare i propri debiti previdenziali perché gli enti pubblici non gli hanno pagato i propri crediti commerciali.

G.A. Merola

giuseppe.merola.hetq@alice.it

Visited 11 times, 1 visit(s) today

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here