Licenziamento illegittimo del lavoratore in malattia che svolge un'altra attività.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4869 del 28 febbraio 2014 ha dichiarato illegittimo il licenziamento del lavoratore che svolge altro lavoro durante il periodo di malattia.

Spetterà al datore di lavoro dimostrare che la diversa attività svolta dal suo dipendente in malattia, potrà pregiudicarne la ripresa e la guarigione dalla malattia e quindi provare la legittimità del licenziamento per giustificato motivo.

Nel caso esaminato i giudici della legittimità hanno rigettato il ricorso di una grossa impresa operante nel campo dei gioielli che aveva dispsto il licenziamento di un suo subordinato in quanto  -durante il periodo di assenza per malattia – aveva fatto il cacciatore.

In assenza della prova della correlazione tra l’attività lavorativa svolta nel periodo  di malattia e l’allungamento dei tempi di guarigione o il pregiudizio ad essa, non si è ritenuto “giustificato e quindi legittimo” il licenziamento disposto dall’azienda, e quindi se nè ordinato il reintegro.

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