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La dichiarazione di fallimento: chiarimenti dottrinali

L’articolo 6 della Legge Fallimentare recita: “il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori su richiesta del pubblico ministero”. Prima del 15 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 5/2006, era ammessa anche l’iniziativa d’ufficio del giudice; l’articolo 8 della Legge Fallimentare (abrogato dalla riforma del 2006) affidava al giudice civile il compito di riferire al Tribunale competente per la dichiarazione del fallimento l’eventuale accertamento, seppur in via accidentale, dello stato di insolvenza di un imprenditore che fosse parte nel giudizio.

In merito all’iniziativa dell’imprenditore in prima persona, l’attuale versione dell’articolo 14 Legge Fallimentare indica una serie di adempimenti che costui ha l’onere di ottemperare, tra i quali spicca il deposito presso la cancelleria del Tribunale delle scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre pregressi esercizi e, dall’altro lato, dello stato estimativo delle sue attività. L’imprenditore deve depositare l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti, l’indicazione dei ricavi lordi per ciascuno dei tre anni, l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Ulteriore novità è contenuta nell’ultimo comma dell’articolo 5 Legge Fallimentare, il quale esclude la dichiarazione di fallimento qualora l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare sia inferiore a 25.000 euro.

Secondo l’articolo 16 Legge Fallimentare, la sentenza dichiarativa di fallimento, pronunciata in camera di consiglio, oltre ad imporre al fallito il deposito dei documenti, adempie ad una serie di funzioni: individuazione del giudice delegato per la procedura del curatore, stabilisce il luogo, il giorno, l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, assegna ai creditori ed ai terzi il termine perentorio per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata al debitore ed è comunicata per estratto al curatore ed al richiedente il fallimento.

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giuseppe merola

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