Cessione quote senza notaio: guida pratica completa con esempio reale e contratto gratuito
La cessione di quote di una società a responsabilità limitata può essere effettuata anche senza l’intervento del notaio, mediante scrittura privata informatica sottoscritta con firma digitale dalle parti e successivo deposito presso il Registro delle Imprese da parte di un intermediario abilitato.
Si tratta di una procedura prevista dalla normativa vigente, utile per trasferire partecipazioni societarie in modo rapido, tracciabile e, in molti casi, anche a distanza.
In questa guida vediamo quando è possibile fare la cessione quote senza notaio, quali documenti servono, quali controlli devono essere effettuati prima della firma e come funziona la procedura fino al deposito finale. In fondo alla pagina troverai anche un contratto gratuito basato su un caso reale, reso anonimo per uso informativo.
Quando è possibile fare la cessione quote senza notaio
La cessione di quote senza notaio è normalmente possibile quando:
- si tratta di quote di SRL o SRLS;
- le parti possono firmare digitalmente l’atto;
- non vi sono particolari ostacoli statutari al trasferimento;
- la pratica viene trasmessa al Registro delle Imprese da un intermediario abilitato.
Prima di predisporre il contratto è comunque necessario verificare con attenzione lo statuto della società, perché potrebbero essere presenti clausole di prelazione, gradimento o limiti alla trasferibilità delle quote.
2. Predisposizione del contratto di cessione quote
Una volta completati i controlli preliminari, si passa alla redazione del contratto. In un atto corretto devono comparire almeno:
- i dati anagrafici completi dei cedenti e del cessionario;
- i dati della società;
- la quota ceduta, totale o parziale;
- il valore nominale della quota e il corrispettivo pattuito;
- le dichiarazioni sulla piena proprietà e disponibilità della quota;
- la decorrenza degli effetti della cessione;
- la disciplina delle spese e degli adempimenti successivi.
3. Firma digitale delle parti
L’atto viene poi sottoscritto digitalmente da tutti i cedenti e dal cessionario. La firma digitale è il passaggio che consente di formare validamente la scrittura privata informatica destinata al deposito.
La sottoscrizione può avvenire:
- in presenza;
- a distanza, se le parti dispongono degli strumenti necessari;
- tramite smart card o firma digitale remota.
4. Registrazione e deposito al Registro delle Imprese
Dopo la firma, l’atto deve essere registrato e depositato al Registro delle Imprese entro 30 giorni. Il deposito viene effettuato dall’intermediario abilitato che cura l’invio telematico della pratica e l’aggiornamento della compagine sociale.
Documenti necessari per la cessione quote
In via generale, per predisporre correttamente la pratica occorrono:
- documenti di identità e codici fiscali delle parti;
- visura camerale aggiornata;
- statuto vigente;
- eventuale documentazione sulla prelazione o sulle rinunce degli altri soci;
- firma digitale delle parti;
- eventuale consenso del coniuge, se necessario in relazione al regime patrimoniale.







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