Scade in data 31 luglio 2017 il termine ultimo per procedere con la presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, meglio nota come Voluntary Disclosure bis, che devāessere presentata allāAgenzia delle Entrate mediante trasmissione telematica.
La presentazione della domanda inerente la richiesta di accesso alla procedura volontaria ĆØ preclusa āse la richiesta ĆØ presentata dopo che lāautore della violazione degli obblighi di dichiarazione ⦠abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dellāinizio di qualunque attivitĆ di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi allāambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria ā.
La trasmissione del Modello può avvenire direttamente dai soggetti abilitati dallāAgenzia delle Entrate, tramite i canali Entratel o Fisconline, o tramite un intermediario abilitato di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322.
Nel caso in cui si provveda alla presentazione telematica da parte del diretto interessato, questi dovrĆ conservare la richiesta di accesso alla procedura avendo cura di stamparla su formato cartaceo conforme a quello approvato e procedere con la sottoscrizione e lāeventuale firma del professionista nellāapposito riquadro ādati del professionistaā.
La presentazione del Modello per la collaborazione volontaria può essere trasmessa telematicamente per il tramite di un intermediario abilitato. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalitĆ di trasmissione del modello allāAgenzia delle Entrate. Lāintermediario deve procedere con la consegna al soggetto contribuente di una copia della richiesta trasmessa e della ricevuta dellāAgenzia delle Entrate che attesti lāavvenuta presentazione.
La richiesta viene considerata presentata il giorno in cui il Fisco italiano riceve i dati; la prova dellāavvenuta presentazione ĆØ data dalla comunicazione con cui lāAmministrazione attesta di averla ricevuta.
Ricordiamo che lāart. 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto la disciplina della Voluntary Disclosure in materia tributaria: dal 24 ottobre 2016 sino al 31 luglio 2017 i contribuenti che sono titolari di attivitĆ e beni allāestero ed hanno omesso di rilevarli ai fini del controllo fiscale, possono ācollaborareā volontariamente e definire la propria posizione con lāAmministrazione fiscale.







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