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Contributi previdenziali: Conguaglio fine anno 2017, chiarimenti INPS

Con Circolare pubblicata in data 3 gennaio 2018 INPS ha fornito importantissimi chiarimenti e dettagli in merito alle modalità da seguire per procedere con lo svolgimento delle operazioni di conguaglio fine anno 2017.

Ciò riguarda il calcolo e la quantificazione dell’imponibile contributivo spettante ai datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UNIEMENS.

Effettuazione conguaglio contributivo: Termine

I datori di lavoro privati non agricoli, secondo quanto disposto dalla Circolare n. 1 pubblicata in data 3 gennaio 2018 possono svolgere le operazioni di conguaglio contributivo con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2017” (scadenza di pagamento 16/1/2018) e, pure con quella di competenza di “gennaio 2018” (scadenza di pagamento 16/2/2018).

Rimane comunque fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sugli elementi “variabili” della retribuzione nel mese di gennaio 2018.

Quali sono gli elementi variabili della retribuzione?

Come riportato sulla Circolare INPS n. 1 del 3 gennaio 2018 viene richiamata come fonte normativa la delibera n. 5 del 26.03.1993, approvata con il DM 7.10.1993, la quale ha stabilito che: “qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori […].

Gli eventi o elementi considerati sono:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità per ferie non godute;
  • indennità riposi per allattamento;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
  • giornate retribuite per donatori sangue;
  • permessi non retribuiti;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • astensioni dal lavoro;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali (non a zero ore).

 Agli elementi ed eventi si possono considerare assimilabili anche l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere”.

Il datore di lavoro deve procedere alla compilazione del flusso UniEmens per procedere con la gestione delle variabili retributive e contributive in incremento e in diminuzione, mediante compilazione elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>.

Chiarimenti Fringe Benefits 2018 (art. 51, comma 3, del T.U.I.R.).

L’art. 51, comma 3 del TUIR n. 917/1986 sancisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.

Si ricorda che se in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati da parte del datore di lavoro risulti superiore a 258, 23 euro, l’azienda deve provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo, NON solo la quota eccedente.

Il datore di lavoro che opera il conguaglio deve provvedere al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati.

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giuseppe merola

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