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Riqualificazione energetica: cessione del credito ai fornitori

Per gli oneri sostenuti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi necessari alla riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, i soggetti contribuenti che si trovano nella cosiddetta “no tax area ” possono cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi un credito pari alla detrazione Irpef spettante, a titolo di pagamento di una parte del corrispettivo. Il condominio deve comunicare la volontà di cedere il credito ai fornitori i quali, a loro volta, devono accettare, in forma scritta, il credito ceduto a titolo di parziale pagamento del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati. Si considerano contribuenti della “no tax area” tutti coloro che hanno un reddito annuale inferiore a 8.200 euro.

Chi sono i contribuenti interessati da questa cessione del credito?

Sono tutti i condòmini che non possono usufruire della detrazione perché possiedono redditi esclusi da Irpef. L’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di cessione del credito, disponendo che:

·      la situazione di incapienza debba sussistere per l’anno 2015

·      la cessione del credito sia pari al 65% delle spese poste a carico al singolo condòmino e riguarda le spese sostenute nell’anno 2016

·      la volontà di cedere il credito deve risultare dalla delibera dell’assemblea condominiale che approva gli interventi di riqualificazione energetica

·      il credito ceduto deve avere le stesse caratteristiche della detrazione spettante al condòmino.

A partire dal 10 aprile 2017 e mediante il modello F24, il credito ceduto è utilizzabile in compensazione, attraverso i servizi telematici approntati e messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La quota di credito non fruita non può essere chiesta a rimborso.

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