730 precompilato e conguaglio: cosa fare se il sostituto d’imposta rifiuta il conguaglio?
Può capitare, dopo aver presentato il modello 730, che il datore di lavoro o l’ente pensionistico vi comunichi il diniego ad effettuare il conguaglio a credito. A tale evenienza non esiste una norma precisa che regoli l’accaduto.
Ci sono alcuni casi in cui avendo presentato il 730 2026 il sostituto d’imposta (datore di lavoro) può non essere più tenuto ad effettuare il conguaglio, ad esempio perché il rapporto di lavoro è cessato; il contribuente non è più pensionato presso quell’ente; il sostituto non riveste più tale ruolo nei confronti del contribuente.
Il diniego del conguaglio al 730 presentato non comporta la perdita del diritto al rimborso né l’annullamento della dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate provvede a rielaborare la posizione:
- se emerge un credito, il rimborso sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, con tempi generalmente più lunghi rispetto a quelli del datore di lavoro o dell’ente pensionistico;
- se emerge un debito, il contribuente dovrà effettuare il pagamento tramite modello F24, secondo le modalità comunicate dall’Amministrazione finanziaria.
È necessario presentare una nuova dichiarazione?
Nella maggior parte dei casi no. La dichiarazione già trasmessa rimane valida e sarà l’Agenzia delle Entrate a gestire il conguaglio secondo le procedure previste.
Un consiglio pratico
Se il proprio datore di lavoro o ente pensionistico comunica il diniego, è opportuno verificare tempestivamente la propria posizione nel cassetto fiscale o rivolgersi al proprio commercialista, per evitare ritardi nei rimborsi o dimenticanze nei pagamenti.
Hai ricevuto un diniego del sostituto d’imposta o hai dubbi sul tuo 730? Contattaci: possiamo verificare la tua posizione e individuare la soluzione più corretta.


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