Home ADEMPIMENTI FISCALI E AMMINISTRATIVI Niente spesometro per gli agricoltori di montagna

Niente spesometro per gli agricoltori di montagna

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Come sancito dall’articolo 21 del DL 78/2010 come revisionato dall’articolo 4, comma 1, del decreto fiscale 193/2016, è stato disposto l’obbligo di inoltro telematico all’Agenzia delle entrate, dei dati “di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni”.
L’inoltro all’Amministrazione fiscale deve perfezionarsi entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
La medesima disposizione succitata esonera dall’adempimento i soli produttori agricoli che, nell’esercizio fiscale precedente, abbiano dato inizio all’attività o abbiano realizzato un volume d’affari non superiore ai 7.000 euro.
I produttori agricoli esentati dall’obbligo fiscale devono essere localizzati “nelle zone montane di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.”.
In particolare, ai fini dell’interpretazione normativa, occorre fare riferimento al luogo in cui sono geo-localizzati i terreni sui quali viene espletata l’attività agricola e non a quello in cui i soggetti abbiano il domicilio fiscale.
Per fruire dell’esonero è necessario che i produttori agricoli espletino la loro attività agricola in terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare, facenti parte di comprensori di bonifica montana e compresi nella lista dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale.
Si ricorda che l’espletamento dell’attività in suddetti terreni non è detto che sia esclusiva; infatti, rientrano nell’esonero anche tutti i produttori agricoli che esercitano l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane.

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