Catasto: ai Comuni l’accesso per la verifica degli immobili.
L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato del 5 giugno 2013, rende noto che i Comuni potranno accedere ai dati del Catasto, per visionare le planimetrie (depositate) degli immobili siti nel proprio territorio.
CONTROLLI CATASTO – COMUNI INTERSCAMBIO DATI AI FINI DELLA VERIFICA DEGLI IMMOBILI.
Ciò ai fini della verifica degli immobili IN CATASTO per il controllo della rispondenza tra i dati fiscali e la superficie reale.
L’Agenzia comunica che ciò sarĆ possibile attraverso la piattaforma informatica “Portale per i Comuni” e “Sistema d’interscambio” con cui gli Enti locali potranno accedere al catasto per la verifica degli immobili.
Questo occorrerĆ sia ai Comuni che allo Stato, anche ai fini del giusto pagamento IMU.
Viene data in tal modo attuazione al Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2013.
Attraverso il canale telematico quindi, i Comuni potranno accedere AL CATASTO per la verifica dei dati relativi alla superficie delle unitĆ immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte nella sezione urbana, e corredate di planimetria che sarĆ possibile visionare in via informatica.
Per i soli immobili a destinazioni abitativa, i Comuni potranno consultare i dati del Catasto relativi allaĀ superficie al netto di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie.
Tutto ciò, ovviamente, servirĆ per effettuare la verifica degli immobili presenti nel territorio comunale: precisamente per controllare se i dati e le planimetrie registrati in CATASTO corrispondano all’immobile realmente esistente.
Il Provvedimento che permetterĆ lo scambio dei dati tra Comuni e Catasto, con l’Agenzia del Territorio e l’Agenzia delle Entrate, ĆØ diretto a perseguire quelle evasioni sui dati comunicati, che spesso sono difformi dai fabbricati, sia in riguardo alla superficie che in riguardo alla categoria qualitativa dell’immobile per l’assegnazione della congrua rendita catastale.
E’ ovvio che anche in questo settore ci sono i furbi: chi dichiara di avere un immobile rurale, mentre in realtĆ “ha una villa con piscina”; che potrĆ eventualmente anche essere dichiarata come una normale abitazione di categoria A2, mentre si tratta di una categoria A7, che oltretutto non ĆØ esente dal pagamento dell’IMU sulla prima casa.

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