La risoluzione 19/E/2008 è stata diramata dall’Agenzia delle Entrate, in risposta ad una istanza d’interpello proposta da un società (proprietaria di un appartamento all’interno di un condominio). La società chiedeva se il tetto limite pre fruire del beneficio di euro 48.000 sulle parti comuni o condominiali fosse riferito ad ogni singola unità immobiliare o all’intera comunione che nella fattispecie era composto da 10 appartamenti.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta, ha chiarito (con la risoluzione che potrete leggere cliccando sul link sopra), che il tetto massimo di spesa di 48.000 euro, per i lavori su parti comuni di un edificio, si riferisce ad ogni singola abitazione in riparto tra i comproprietari sulla base delle tabelle millesimali.
Il quesito:
Nella conclusione quindi, per i lavori sulle parti condominiali il tetto di 48.000 euro di spesa, su cui calcolare la detrazione del 36%, si riferisce ad ogni singola abitazione e non all’intero condominio.
Questo in seguito al Decreto Bersani 2006 che ha cambiato le modalità di fruizione del beneficio che non è più riferito alle persone ma ad ogni singola unità abitativa:
unità abitativa residenziale ———-> limite massimo agevolazione 48.000 euro
L’amministratore a fine anno certificherà tali spese e il diritto alla detrazione per ogni proprietario, che le potrà inserire nella propria dichiarazione dei redditi accanto alle proprie.







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