Dl. 148/2017 convertito in legge: SPESOMETRO TARDIVO SENZA SANZIONI
Per L’INVIO dei dati delle fatture emesse e ricevute c.d. spesometro: nei confronti dei soggetti passivi Iva che erroneamente hanno comunicato i dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017 ĆØ stata disposta la disapplicazione delle sanzioni previste dalla legge ai sensi dell’ articolo 11, commi n. 1 e n. 2-bis, del Dlgs 471 1997, semprechĆØ la comunicazione corretta venga rispedita entro entro il 28 febbraio 2018.
Inoltre ĆØ stata introdotta la facoltĆ per iĀ contribuenti di effettuare l’invio telematico dei dati con cadenza semestrale, limitando i dati da inviare alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni; in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, ĆØ possibile trasmettere i dati del documento riepilogativo; le amministrazioni pubbliche sono esonerate dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali; vengono esonerati dalla comunicazione anche i produttori agricoli con volume dāaffari non superiore a 7mila euro, composto per almeno 2/3 dalla cessione dei prodotti agricoli (art. 34, comma 6, Dpr 633/1972). Con un successivo provvedimento del direttore dellāAgenzia delle entrate verranno stabilite le modalitĆ di attuazione delle nuove disposizioni.
Si attendeva anche una rivisitazione delle liquidazioni IVA TRIMESTRALI, un carico di lavoro enorme a carico dei commercialisti ignorato dai clienti e … dallo Stato, oltre all’improbabile pagamento dell’IVA DOVUTA DALLA CHIUSURA TRIMESTRALE PER CHI NON PAGATO, MEDIANTE IL PAGAMENTO DELL’AVVISO BONARIO CHE GIUNGE QUALCHE MESE DOPO …. Se il contribuente non ha pagato nei termini, nĆØ dopo mediante ravvedimento, ĆØ normale che non potrĆ pagare neanche quando arriva l’avviso bonario… poi se si crede che tutti siano in barca mentre non pagano l’IVA …. ovviamente ĆØ altra cosa … credere ĆØ potere … ? o forse no..







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