Per chi vuole accedere alla fattura elettronica ed evitare la comunicazione dei dati delle fatture ricevute ed emesse (semestrale per quest’anno), la facoltà di esercitare l’opzione deve avvenire entro venerdì 31 marzo 2017. In particolare, l’opzione facoltativa per la trasmissione telematica dei dati delle fatture, può essere esercitata esclusivamente online utilizzando l’apposito servizio presente sul sito web «Fatture e corrispettivi» predisposto dall’Agenzia delle Entrate direttamente dagli interessati accedendo ai servizi di «Fatturazione elettronica». Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, l’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 6 giugno 2014, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato delle fatture elettroniche” del citato DM n. 55/2013. In particolare, per l’anno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad allineare i termini per l’invio opzionale dei dati delle fatture con quelli del nuovo spesometro obbligatorio, che erano stati revisionati dal Milleproroghe 2017.

Ciò implica che sia per chi aderisce alla trasmissione dei dati delle fatture esercitando l’opzione entro il 31 marzo che per i contribuenti che sono soggetti agli obblighi del nuovo spesometro, per il 2017 (primo anno di applicazione dei nuovi obblighi) le scadenze per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute sono le stesse. In entrambi i casi l’invio è semestrale e per il primo semestre di riferimento il termine per la trasmissione è fissato al 16 settembre 2017. Per il secondo semestre, invece, l’invio deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2018. Resta trimestrale la comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva, adempimento a cui sono soggetti i contribuenti Iva che non esercitano l’opzione. Per le liquidazioni Iva le scadenze sono dunque quattro: 31 maggio 2017 (primo trimestre), 16 settembre 2017 (secondo trimestre), 30 novembre 2017 (terzo trimestre) e 28 febbraio 2018 (quarto trimestre).

Ai servizi di “Fatturazione Elettronica” è possibile accedere con le credenziali:

  • Entratel: il servizio dell’Agenzia delle Entrate, riservato ai soggetti obbligati alla trasmissione telematica di dichiarazioni e atti, ovvero alle persone fisiche, società ed enti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta per più di 20 soggetti; intermediari per la presentazione telematica delle dichiarazioni; Poste Italiane spa, per le proprie dichiarazioni e per quelle presentate dai contribuenti agli sportelli; società che trasmettono per conto delle società del gruppo cui fanno parte, Amministrazioni dello Stato; intermediari e soggetti delegati per la registrazione telematica dei contratti di locazione.
  • Fisconline: il servizio dell’Agenzia delle Entrate, dedicato a tutti i contribuenti, compresi i cittadini italiani residenti all’estero, le società e gli enti che non devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti e che non siano già abilitati ad Entratel.
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS): una smart card che permette ai contribuenti di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione.
  • Sistema Pubblico dell’Identità Digitale (SPID): sistema che permette a tutti i contribuenti di utilizzare, con un’identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati.

 

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