L’INPS con il messaggio n. 17606 delĀ 4 novembre 2013 ha fornito chiarimenti in merito al diritto di salvaguardia degli ex lavoratori ai fini del pensionamento, Ā e alle Ā caratteristiche che devono avere per beneficiarne, in ossequio Ā all’art. 22 della legge n. 135/2012.
Le disposizioni sul “diritto di salvaguardia” – spiega l’INPS – di cui all’art. 22 del DL 95/2012 poi conv. con modif. dalla legge n. 135/2012, Ā hanno lo scopo di tutelare Ā«gli ex lavoratori che in fase di pensionamento, sono rimasti senza lavoro e senza pensione, a causa della convulsa gestione degli esuberi e alla sottoscrizione di accordi governativi entro il 31 dicembre 2011Ā»; “dimenticati” poi dalle nuove norme introdotte dalla Riforma Ā “FORNERO”.
In previsione del Ā«pensionamentoĀ» ĆØ stato predisposto un piano di ammortizzatori sociali che rimpiazza il mancato reddito fino alla reale collocazione in pensione, come l’indennitĆ di mobilitĆ , oppure dopo l’inattivitĆ , Ā mediante un unico periodo supportato Ā da CIGS E MOBILITA’, per coprire la “vacatio reddituale” FINO AL PENSIONAMENTO.
Per ottenere la “certificazione al diritto di salvaguardia” sono state individuate le caratteristiche degli ex lavoratori , da includere Ā nei procedimenti di gestione degli esuberi firmati fino al 31 dicembre 2011.
In particolare ne avranno diritto gli ex lavoratori che hanno maturano Ā«i requisiti di pensionamentoĀ» in ossequio alle norme “previgenti” L’ENTRATA IN VIGORE del DL n. 201/2011 (RIFORMA FORNERO) Ā e dopo il 31 dicembre 2011. Tali requisiti pensionistici, però, dovranno essere maturati prima di iniziare a ricevere “l’indennitĆ di mobilitĆ ”.
Inoltre avranno diritto al “certificato di salvaguardia” i lavoratori che in riguardo alla gestione degli esuberi aziendali e agli accordi sottoscritti, hanno beneficiato della “CIGS”, DURANTE LA QUALE, HANNO MATURATO I REQUISITI PENSIONISTICI dopo il 31 dicembre 2011, con le previgenti norme, e il diritto all’ Ā indennitĆ di mobilitĆ .







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