Come tutti sanno il modello di pagamento F24 consente al contribuente di effettuare, con una singola operazione, il versamento di somme dovute a titoli di imposte, tasse e contributi vari.
Il modello F24, con decorrenza 1ยบ ottobre 2014 puรฒ essere trasmesso mediante le procedure telematiche messe a disposizione dallโAgenzia delle Entrate:
โ ย da tutti i contribuenti titolari di partita IVA, sia direttamente che tramite intermediario abilitato
ย โ dai contribuenti non titolari di partita IVA, non obbligati al pagamento in via telematica che possono effettuare il pagamento tramite presentazione del modello F24 cartaceo presso qualsiasi sportello bancario, postale o Equitalia.
Ultimamente lโAgenzia delle Entrate ha emesso una serie di documenti di prassi che chiariscono le modalitร applicative del ravvedimento operoso quando il pagamento tramite modello f24 sia omesso o effettuato in ritardo.
RIFERIMENTI ” โ Agenzia delle Entrate, risoluzione 20 marzo 2017, n. 36/E โ D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 โ Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 637 โ D.L. 22 ottobre 2016, n. 193/2016, art. 7-quater, comma 31
AGGIORNAMENTO DELLE SANZIONI: A decorrere dal dal 1ยบ gennaio 2016, lโ omessa presentazione del modelloย F24 con compensazione totale ovvero a ย saldo zero, รจ sanzionata con euro 100,00, o euro 50,00 se il ritardo non supera 5 giorni dalla data di scadenza
Possibile applicare il ravvedimento operoso spontaneamente per lโomessa presentazione del modello F24 a saldo zero con il versamento dei seguenti importi:
1/9 di euro 100 = 11,11 euro se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza;
1/8 di euro 100 = 12,50 euro se la regolarizzazione avviene oltre i 90 giorni dalla scadenza;
1/6 di euro 100= 16,66 euro se la regolarizzazione avviene entro i due anni dalla scadenza.
Il modello F24 permette al contribuente di effettuare con unโunica operazione di pagamento il riversamento delle somme dovute, con la possibilitร di decurtare dalle somme dovute eventuali crediti:
ย Il modello F24 va utilizzato per pagare: โ imposte sui redditi (IRPEF, IRES) โ ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale โ IVA โ imposte sostitutive delle imposte sui redditi dellโIRAP e dellโIVA โ imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari โ altre imposte sostitutive (ad esempio: imposta sugli intrattenimenti, imposta sulle scommesse e giochi, ecc.) โ IRAP โ addizionale regionale e comunale allโIRPEF โ accise, imposta di consumo e di fabbricazione โ contributi e premi Inps, Inail, Enpals, Inpgi โ diritti camerali โ interessi โ Imu, Tares, Tari e Tasi โ tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per lโattribuzione dโufficio della rendita presunta โ Tarsu/Tariffa, Tosap/Cosap: riservato ai Comuni che hanno stipulato unโapposita convenzione con lโAgenzia delle Entrate.
Entrano in f24 dal 1ยบ aprile 2016 anche le somme dovute in relazione alla dichiarazione di successione (imposta sulle successioni, ipotecaria, catastale , imposta di bollo, Invim e tributi speciali, noncheยด interessi e sanzioni).
ย Con il modello F24 si devono inoltre pagare le somme dovute in seguito a:
โ autoliquidazione da dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP, IMU, TARSU E ALTRE
โ ravvedimento operoso
โ controllo automatizzato e documentale della dichiarazione
โ avviso di accertamento (in caso di omessa impugnazione)
โ avviso di irrogazione di sanzioni
โ istituti DI CONCILIAZIONE di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).
La circolare ADE 36/E emanata il 20 marzo 2017, ha fornito chiarimenti in riguardo alla corretta applicazione della sanzione dovuta nel caso di errata presentazione del modello f24 con compensazione a saldo zero; la precisazione maggiore chiarimenti per le suddette riduzioni delle sanzioni intervenute con la legge di stabilitร 2015 n. 190/2014.
La cd. Compensazione ORIZZONTALE ย di debiti tributari o contributi con eventuali crediti e` stata prevista dallโart. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997; prevede la possibilita` di utilizzare debiti e crediti tributari di VARIA natura.
RIPRENDENDO LE SANZIONI A SCALARE ACCENNATE PRIMA:
DOPO 90 giorni da commisurarsi alla sanzione base di euro 100,00, comporta lโapplicazione delle seguenti sanzioni:
- EURO 11,11 quando la delega viene presentata entro 90 giorni;
- euro 12,50 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dallโomissione
- euro 14,29 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro due anni dallโomissione
- euro 16,67 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata oltre due anni dallโomissione
- euro 20, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la constatazione della violazione (consegna del PVC).
Occorre ricordare che tali percentuali vanno commisurate a 100 euro che si riduce a 50 euro se lโomissione รจ sanata entro 5 giorni dalla scadenza.
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