Modello f24 a saldo zero le nuove sanzioni. Circolare 36/e 20 marzo 2017

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Come tutti sanno il modello di pagamento F24 consente al contribuente di effettuare, con una singola operazione, il versamento di somme dovute a titoli di imposte, tasse e contributi vari.

Il modello F24, con decorrenza 1ยบ ottobre 2014 puรฒ essere trasmesso mediante le procedure telematiche messe a disposizione dallโ€™Agenzia delle Entrate:

โ”€ ย da tutti i contribuenti titolari di partita IVA, sia direttamente che tramite intermediario abilitato

ย โ€“ dai contribuenti non titolari di partita IVA, non obbligati al pagamento in via telematica che possono effettuare il pagamento tramite presentazione del modello F24 cartaceo presso qualsiasi sportello bancario, postale o Equitalia.

Ultimamente lโ€™Agenzia delle Entrate ha emesso una serie di documenti di prassi che chiariscono le modalitร  applicative del ravvedimento operoso quando il pagamento tramite modello f24 sia omesso o effettuato in ritardo.

RIFERIMENTI ” โ€“ Agenzia delle Entrate, risoluzione 20 marzo 2017, n. 36/E โ€“ D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 โ€“ Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 637 โ€“ D.L. 22 ottobre 2016, n. 193/2016, art. 7-quater, comma 31

AGGIORNAMENTO DELLE SANZIONI: A decorrere dal dal 1ยบ gennaio 2016, lโ€™ omessa presentazione del modelloย  F24 con compensazione totale ovvero a ย saldo zero, รจ sanzionata con euro 100,00, o euro 50,00 se il ritardo non supera 5 giorni dalla data di scadenza

Possibile applicare il ravvedimento operoso spontaneamente per lโ€™omessa presentazione del modello F24 a saldo zero con il versamento dei seguenti importi:

1/9 di euro 100 = 11,11 euro se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza;

1/8 di euro 100 = 12,50 euro se la regolarizzazione avviene oltre i 90 giorni dalla scadenza;

1/6 di euro 100= 16,66 euro se la regolarizzazione avviene entro i due anni dalla scadenza.

 

Il modello F24 permette al contribuente di effettuare con unโ€™unica operazione di pagamento il riversamento delle somme dovute, con la possibilitร  di decurtare dalle somme dovute eventuali crediti:

ย Il modello F24 va utilizzato per pagare: โ€“ imposte sui redditi (IRPEF, IRES) โ€“ ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale โ€“ IVA โ€“ imposte sostitutive delle imposte sui redditi dellโ€™IRAP e dellโ€™IVA โ€“ imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari โ€“ altre imposte sostitutive (ad esempio: imposta sugli intrattenimenti, imposta sulle scommesse e giochi, ecc.) โ€“ IRAP โ€“ addizionale regionale e comunale allโ€™IRPEF โ€“ accise, imposta di consumo e di fabbricazione โ€“ contributi e premi Inps, Inail, Enpals, Inpgi โ€“ diritti camerali โ€“ interessi โ€“ Imu, Tares, Tari e Tasi โ€“ tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per lโ€™attribuzione dโ€™ufficio della rendita presunta โ€“ Tarsu/Tariffa, Tosap/Cosap: riservato ai Comuni che hanno stipulato unโ€™apposita convenzione con lโ€™Agenzia delle Entrate.

Entrano in f24 dal 1ยบ aprile 2016 anche le somme dovute in relazione alla dichiarazione di successione (imposta sulle successioni, ipotecaria, catastale , imposta di bollo, Invim e tributi speciali, noncheยด interessi e sanzioni).

ย Con il modello F24 si devono inoltre pagare le somme dovute in seguito a:

โ€“ autoliquidazione da dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP, IMU, TARSU E ALTRE

โ€“ ravvedimento operoso

โ€“ controllo automatizzato e documentale della dichiarazione

โ€“ avviso di accertamento (in caso di omessa impugnazione)

โ€“ avviso di irrogazione di sanzioni

โ€“ istituti DI CONCILIAZIONE di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).

La circolare ADE 36/E emanata il 20 marzo 2017, ha fornito chiarimenti in riguardo alla corretta applicazione della sanzione dovuta nel caso di errata presentazione del modello f24 con compensazione a saldo zero; la precisazione maggiore chiarimenti per le suddette riduzioni delle sanzioni intervenute con la legge di stabilitร  2015 n. 190/2014.

La cd. Compensazione ORIZZONTALE ย di debiti tributari o contributi con eventuali crediti e` stata prevista dallโ€™art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997; prevede la possibilita` di utilizzare debiti e crediti tributari di VARIA natura.

RIPRENDENDO LE SANZIONI A SCALARE ACCENNATE PRIMA:

DOPO 90 giorni da commisurarsi alla sanzione base di euro 100,00, comporta lโ€™applicazione delle seguenti sanzioni:

  • EURO 11,11 quando la delega viene presentata entro 90 giorni;
  • euro 12,50 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dallโ€™omissione
  • euro 14,29 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro due anni dallโ€™omissione
  • euro 16,67 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata oltre due anni dallโ€™omissione
  • euro 20, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la constatazione della violazione (consegna del PVC).

Occorre ricordare che tali percentuali vanno commisurate a 100 euro che si riduce a 50 euro se lโ€™omissione รจ sanata entro 5 giorni dalla scadenza.


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