L’esonero dal versamento dell’acconto IRPEF interviene per motivi soggettivi legati alla “status” del contribuente.

Sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto IRPEF le persone fisiche che si trovano in una delle condizioni seguenti: 

  • nel periodo d’imposta 2012 non hanno conseguito redditi e quindi non hanno presentato alcuna dichiarazione (unico o 730). Tipico caso è l’attività di impresa o lavoro autonomo iniziata nel 2013, o anche l’inizio di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dall’anno 2013;
  • nel periodo d’imposta 2012 hanno cessato l’attività d’impresa o di lavoro autonomo e non hanno altro reddito imponibile conseguito nello stesso anno;
  • nel periodo d’imposta 2012 pur avendo conseguito redditi (ad esempio da lavoro subordinato) non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in quanto essa riportava un conguaglio a zero, avendo già subito ritenute IRPEF, operate dal datore di lavoro, in misura uguale o maggiore all’imposta da versare;
  • per l’anno 2013 sono certi di non dover versare imposta.
  • Sono altresì esonerati dal versamento dell’ acconto IRPEF gli eredi del contribuente deceduto tra il 1° gennaio 2013 e il 2 dicembre 2013.
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