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Unico 2013 tardivo: omesso se non spedito entro oggi.

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Oggi è l’ultimo giorno utile per evitare “l’omessa dichiarazione dei redditi” con la presentazione del modello UNICO 2013 tardivo  per chi non non ha effettuato l’invio nel termine ordinario del 30-09-2013.

I consulenti dovranno congruamente verificare se pur avendo creato il file telematico tramite la procedura residente ENTRATEL, poi per mera dimenticanza non abbiano spedito il file tramite il portale, oppure gli sia sfuggito di spedire una dichiarazione di un contribuente attivo solo per alcuni mesi del 2012.

In questo caso potranno sanare la violazione con la trasmissione dell’UNICO 2013 (non inviato prima) pagando 25 euro per ogni dichiarativo in esso contenuto.

Se ad esempio trattasi di una impresa commerciale, avendo omesso l’adempimento alla scadenza del 30 settembre, potranno ancora farlo fino alle 24:00 di oggi,  pagando euro 75 tramite f24 con codice 8911 sezione erario anno 2013. Se invece il contribuente è un privato dovranno pagare con le stesse modalità solo euro 25 con le stesse modalità, in quanto nel primo caso l’UNICO comprendeva redditi, iva e irap, nel caso di un privato riguarda evidentemente solo i redditi.

Le dichiarazioni inviate non oltre i 90 giorni dalla scadenza ─ ossia entro il 30 dicembre 2013 (in quanto il 29 cadeva di domenica) ─  anche se tardive sono considerate VALIDE ai sensi dell’  art. 2 c. 7 del Dpr 322/98.

Decorsi i 90 giorni e a decorrere da domani l’UNICO 2013 non presentato sarà irrimediabilmente omesso senza altra possibilità: l’invio successivo potrà costituire solo titolo (per l’amministrazione)  atto a riscuotere le imposte in esso indicate.

Coloro che presentano entro oggi il modello UNICO 2013 tardivo dovranno versare contestualmente la sanzione per ogni tipo di dichiarazione compresa nell’ UNICO 2013. (Circ. 54/e del 19-6-2002 parag. 17.1).

Se dall’UNICO scaturiscono anche imposte non versate, oltre alla sanzione per la presentazione (pari a 25 euro per ogni dichiarazione in UNICO/2013), bisogna versare anche gli importi omessi, eventualmente sanabili con ravvedimento operoso, aggiungendo all’importo dovuto la sanzione favorevole del 3,75% oltre a interessi legali calcolati dalla data  di scadenza alla data di pagamento.

Ma il versamento non è un obbligo che invalida la presentazione al contrario della sanzione per la tardiva presentazione.

UNICO 2013 OMESSO.

L’ultimo termine di oggi 30 dicembre 2013 dovrà essere controllato con particolare attenzione per evitare di incorrere in sanzioni abbastanza rilevanti:

Quando le dichiarazioni sono omesse sia per unico 2013 comprensivo di redditi, irap ed Iva e 770 sostituti d’imposta l’art. 1 del dlg.to n 471/1997 prevede una sanzione amministrativa  dal 120% al 240% delle imposte dovute in base ad una dichiarazione omessa.

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