L. 27-12-2006 n. 296 finanziaria 2007 articolo 1 commi 161, 163.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
per un omesso o parziale versamento ICI relativo all’anno 2005, dovuto al Comune in cui è ubicato l’immobile del contribuente, l’avviso di accertamento deve essere validamente notificato entro il 31-12-2010 a pena di decadenza e quindi prescrizione, cioè entro il 31 dicembre del 5°anno successivo a quello di omesso versamento.









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