Tassazione crypto risposta parlamentare 10 luglio 2025 … plusvalenza tassate minusvalenze dimenticate

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Dall’esecutivo arriva la conferma che le norme sulle crypto e digital bond è uguale a quella sugli strumenti finanziari.

A norma degli art. artt. 44 e 67 TUIR Le plusvalenze realizzati dagli strumenti digitali sono assoggettate alle stesse norme di tassazione dei titoli di credito non digitali.

Inoltre il regolamento UE 858 2022, CHE DISCIPLINA GLI OPERATORI IN STRUMENTI DERIVANTI DA BLOCKCHAIN, SONO ALLINEATI AGKU AKTRU STRUMENTI GIA’ ESISTENTI DIVERSI, COME LE ALTRE TECNOLOGIE DI REGISTRO DISTRIBUITO.

In particolare:

– l’imposta sostitutiva GRAVA sugli interessi, utili e plusvalenze derivanti da obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari emessi in forma digitale, secondo le stesse regole dei titoli cartacei;

Qualora gli strumenti digitali emessi non siano intermediati, le imposte devono essere applicate al soggetto emittente, anche per i soggetti non residenti, che potranno richiedere il rimborso nei casi in cui ne ricorrono i presupposti.
La risposta parlamentare datata 10 luglio 2025 spiega e rende piu agevole l’applicazione delle imposte su strumenti quali le CRYPTO E SIMILARI IN CONTINUA EVOLUZIONE.
Resta inteso che le perdite eventuali potranno essere scorporate nello stesso anno dal gain, ma non riportate in avanti, questo è un aspetto da chiare con certezza.

Fonte: Risp. interr. parl. 10 luglio 2025 n. 5-04222


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