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Tari e Tasi: importi e scadenze lasciate ai Comuni. Illegittimo!

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il comunicato n. 7-2014 del 10 gen. 2014 ha reso note le scadenze standard previste per i tributi locali TARI E TASI relative all’anno 2014, secondo quanto disposto dalla legge di stabilità 2014  n. 147/2013 del 27 dic. 2013.

Nel Comunicato – il MEF – spiega i termini di versamento standard fissati per TASI e TARI dalla legge di stabilità 2014.

In particolare fa presente che l’Imposta Comunale Unica I.U.C.,  che è costituita appunto da TASI, TARI ma anche IMU è da pagarsi in due rate annuali:

  • TARI e TASI : 2 rate, una ogni sei mesi o più rate stabilite dal Comune, anche con termini di versamento per i vari tributi. Il pagamento in unica rata sarà possibile solo se effettuato entro il 16 giugno 2014 ;
  • IMU: il termine di pagamento dell’imposta sugli immobili diversi dall’abitazione principale restano fissati al 16 giugno e 16 dicembre.

In pratica la legge di stabilità ha fissato le scadenze minime, e gli importi minimi e massimi con cui i Comuni dovranno far pagare i tributi locali ai concittadini; con la possibilità per ogni Municipio di variarle ma solo in favore dei contribuenti.

Sul quantum da pagare, possiamo dire solo che “si salvi chi può”. Infatti ogni Sindaco potrà elaborare la misura dei tributi TARI, TASI ed IMU, in riguardo a quanto occorre per ripianare il proprio singolo bilancio.

Lo Stato praticamente si esime da qualsiasi ingerenza, lasciando una notevole iniquità sociale tra i cittadini italiani laddove in Comuni meno bisognosi si pagherà di meno, in Comuni con più costi si pagherà di più, in un gioco costituzionalmente illegittimo.

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