Il fallito paga al fallimento parte dei guadagni della nuova attività.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il fallito che intraprende una nuova attività in proprio deve versare al fallimento, chiuso precedentemente, una parte dei guadagni conseguiti e non dei ricavi lordi. “In assenza di determinazione, da parte del giudice delegato, delle somme che il fallito è autorizzato a trattenere, dovrà essere il giudice … Leggi tutto