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Studi di settore: 1 milione ammessi al regime premiale.

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ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE.

REGIME PREMIALE Studi di settore per circa 1 milione di contribuenti.

L’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 3 ottobre 2013, ha informato che sono poco meno di un milione i contribuenti che potranno accedere al regime premiale relativo agli studi di settore per l’anno 2012.

Il regime premiale agli studi di settore è stato introdotto dall’art. 10 del DL 6-12-2011, n. 201 salva Italia, che ha raddoppiato gli studi di settore a cui è possibile applicare il regime di favore, passando dai 55 studi del 2011 ai 90 del 2012.

La novità è stata introdotta dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia datato 5-07-2013 – da applicare a partire dal periodo d’imposta in corso al 1-1-2012.

Ricordiamo che coloro hanno diritto ad accedere al regime premiale:

Il co. 9 dell’art. 10 del DL 201/2011  ha previsto per i contribuenti, soggetti ad accertamento basato sugli studi di settore, che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, hanno diritto ad una serie di benefici:

  1. La preclusione di accertamenti di cui all’art. 39, primo comma, lettera d), del Dpr 600/73 e all’art. 54, secondo comma, del Dpr 633/72;
  2. La riduzione di un anno (da quattro a 3 anni dalla presentazione della dichiarazione) del termine di decadenza previsto per l’emissione dell’accertamento previsto dall’art. 43, co. 1 del DPR 600/73 e dall’art. 57, co. 1 del Dpr n. 633/72, che decade quindi al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e non entro il quarto;
  3. L’accertamento sintetico del reddito complessivo  è permesso,  a condizione “che il reddito complessivo accertabile sia pari o superiore ad 1/3 di quello dichiarato“.

Quindi per il 2012 accedono al regime premiale i soggetti che applicando gli studi di settore indicati nell’allegato 1 del provvedimento direttoriale suddetto, siano individuati tra i contribuenti per i quali siano approvati “gli indicatori di coerenza” economica riferibili:

1) a quattro delle tipologie seguenti in cui risulta la coerenza aziendale:

  • di efficienza e produttività del lavoro;
  • di efficienza e produttività del capitale;
  • durate delle scorte;
  • di redditività per addetto;
  • e di struttura aziendale.

Oppure

2) Solo a tre delle precedenti condizionii, che siano riferibili ad aree di attività economiche per le quali sia stata stimata “una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico inferiore alla percentuale di valore aggiunto del sommerso dell’intera PRODOTTO ECONOMICO”

Oppure

3) tre delle precedenti tipologie, per cui sia stato previsto il nuovo indicatore di coerenza qual’è l’«indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti»  ai sensi del  D.M. 28 marzo 2013.

Chiaramente OLTRE ALLA CONGRUITA’ occorre la  coerenza a tali indicatori, che ripetiamo dovrà essere quella risultante dalla contabilità (ossia dovrà scaturire naturalmente dalla contabilità aziendale)  il contribuente dovrà essere “congruo al ricavo puntuale” o effettuare l’adeguamento a tale ricavo atteso.

Interessante quindi la prescrizione,  prevista per coloro che hanno i requisiti suddetti, un anno prima dei termini di legge.

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