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Split payment: profili di illegittimità.

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Split payment … Strumento che riduce le disponibilità finanziarie dei piccoli, non pagandogli l’IVA sulle fatture. 

Il D.M. del 23 gennaio 2015, all’art. 8, ha disposto l’attuazione della disposizione contenuta nell’art. 1 co. 630 della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) introducendo il perverso sistema della scissione dei pagamenti o split payment.

Tale norma ha previsto che i soggetti passivi IVA, fornitori delle pubbliche amministrazioni, dovranno emettere fattura con indicazione (nelle note) della dicitura (operazione soggetta al meccanismo dello split payment di cui all’art. 17 – ter del DPR 633/72).

Il tal modo l’amministrazione finanziaria all’atto del pagamento corrisponde unicamente l’imponibile della fattura medesima, mentre l’IVA rimane all’Amministrazione che dovrà riversarla all’Erario.

Profili di illegittimità si stagliano all’orizzonte. (A parte il nome split payment è un meccanismo che riduce le possibilità di investimento delle PMI)

ESEMPI DI DANNO DA SPLIT PAYMENT

Il fornitore per l’IVA incassata con il pagamento dell’intera fattura, includeva nella liquidazione anche il debito verso l’Erario (per la fattura emessa verso la Pubblica Amministrazione) e se eventualmente dal calcolo risultava un debito era tenuto al versamento entro il 16 del mese successivo (a quello di competenza se mensilizzato)  o entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di competenza se con liquidazione dell’IVA con cadenza trimestrale.

Nel frattempo l’incasso dell’IVA, pur essendo un debito verso l’Erario, produceva disponibilità finanziaria.

Il fornitore per l’IVA incassata con il pagamento dell’intera fattura, includeva nella liquidazione anche il debito verso l’Erario per la fattura emessa verso la Pubblica Amministrazione, MA SE ERA CREDITORE IVA DI MOLTI MIGLIAIA DI EURO, era il modo per esserne rimborsato in parte.

In tal modo si perpetrano due illegittimità:

UN IMPRESA CHE HA GIA’ UN CREDITO VERSO LO STATO, INVECE DI AVERE DALLO STESSO UN PARTE DI QUEL CREDITO NON VERSANDO L’IVA INCASSATA dal COMUNE, L’ERARIO LA TRATTIENE AUMENTANDO DETTO CREDITO, e la seconda illegittimità è non avere la disponibilità finanziaria dallo stesso importo dell’IVA non riscossa.

In questo disastroso contesto, è stabilito che i rimborsi per istanze di IVA, saranno erogati in via prioritaria alle imprese soggette allo split payment, entro il limite dell’ammontare dell’IVA esposta sulle fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 17 ter del DECRETO N. 633/1972, EFFETTUATE NEL PERIODO IN CUI E’ SORTO IL CREDITO DOVUTO A TALE DISTORTO E ILLEGITTIMO SPLIT PAYMENT.

Ma nel frattempo che sarà erogato il rimborso l’impresa pagherà le merci, i servizi, compresa l’IVA, operando un letale spostamento temporale delle movimentazioni finanziarie dell’impresa.

Io la vedo così e tu… dimmi cosa pensi…

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