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Spesometro ANCHE PER GLI enti non profit.

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Ricordiamo che l’obbligo dell’invio dello spesometro sussiste anche per le associazioni, ed enti non profit in genere, quando in possesso di partita IVA.

Sono tenute allo spesometro anche le associazioni non lucrative a cui è stata attribuito il numero di partita IVA anche se hanno effettuato opzione per il regime forfettario di determinazione dell’imposta detraibile al 50%.

Quindi anche gli enti non profit per le operazioni con IVA, QUINDI COMUNQUE RILEVANTI AI FINI IVA dovranno inviare le fatture passive ricevute e le “fatture attive” emesse come ad esempio quelle per sponsorizzazioni di imprese o altro.

Quindi ogni associazione non lucrativa  in possesso di partita iva, anche se abbia optato per l’iva forfettizzata ai sensi della legge 398/91 art. 1,  è obbligata all’invio dell’elenco clienti e fornitori o spesometro che dir si voglia.

L’opzione ai sensi della legge  398/91, conferisce il diritto alla detrazione forfettaria dell’IVA  al 50% del DOVUTO sull’IVA ESPOSTA SULLE FATTURE ATTIVE, e pur non avendo l’obbligo di registrazione analitica delle stesse (fatture attive) si dovranno comunque comunicare gli importi relativi all’ acquisto di beni e servizi relativi all’attività commerciale correlata a quella istituzionale e per gli importi relativi alle operazioni attive soggette ad IVA.

Per quanto concerne le fatture passive che si riferiscano ad acquisti per attività istituzionale e/O commerciale, è sufficiente comunicare i soli importi riguardanti gli acquisti per l’attività commerciale contestualmente esercitata insieme a quella istituzionale che in ogni caso non è interessata dall’obbligo anche quando ha ricevuto una fattura per operazione rilevante ai fini IVA.

 

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