Sospensione feriale dei termini processuali, e attivitร giudiziarie escluse.
La sospensione feriale dei termini processuali, prevista dalla L. 742 del 7/10/1979, ย opera nel periodo 1ยฐ agosto – 15 settembre di ogni anno, ย e tanto vale anche per il 2013.
La sospensione feriale si applica esclusivamente per le giurisdizioni ordinarie ed amministrative (comprese le sezioni tributarie).
E’ bene precisare, ย che quando il “dies a quo” cade tra il 1ยฐ agosto e il 15 settembre 2013, ย occorre fare le seguenti distinzioni:
– quando la sospensione feriale non รจ applicabile, come nei casi esposti in calce, il computo dei termini non sarร influenzato da alcun congelamento;
– quando invece interviene la sospensione feriale dei termini processuali, la riattivazione decorre dal giorno 16 settembre compreso.
Si puntualizza che il giorno 16 settembre dovrร essere considerato come primo giorno utile.
La sospensione feriale dei termini processuali invece รจ esclusa:
- per le controversie individuali di lavoro ex art. 409 c.p.c.;
- per le controversie che riguardino previdenza ed assistenza obbligatoria;
- Per il procedimento cautelare;
- Per sfratto e relative opposizioni;
- Per cause relative agli alimenti da corrispondere al coniuge separato o ai figli;
- Per i provvedimenti in materia di sostegno, di interdizione, di inabilitazione;
- Per i procedimenti contro gli abusi familiari;
- Per la legge fallimentare come le dichiarazione e revoca del fallimento.
- Per i procedimenti di opposizione alle esecuzioni mobiliari e immobiliari;
- Per le opposizioni contro le esecuzioni e gli atti impositivi (cfr. Cass. 3-3-2009 n. 5059; Cass. 31-05-2006, n. 12997; Cass. 20-03-2006, n. 6103; Cass. 15-02-2006, n. 3278);
- Per le opposizioni di terzi allโ esecuzione (cfr. Cass. 20-03-2006, n. 6103; Cass. 31-01-2006, n. 2140; Cass. 16-09-2005, n. 18356; Cass. 30-07-2004, n. 14601; Cass. 20-02-2003, n. 2627).
Si precisa che quest’anno 2013 il 16 settembre cade di lunedรฌ per cui non sussistono problemi circa l’eventualitร che lo stesso giorno giunga di sabato o domenica, per cui diventerebbe discussa la riattivazione dei termini dal primo giorno feriale, o anticipare la decorrenza dal 15 o 14 settembre.
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