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Società immobiliari al test delle società di comodo.

Immobili – Società immobiliari e società di comodo.

Con la Circolare n. 3/E del 2008 è stato confermato che ai fini dell’effettuazione del test di operatività sulle società di comodo (per una società immobiliare)  non devono essere considerati «gli immobili in corso di costruzione» di proprietà societaria.
Medesimo trattamento è riservato (dalla Circolare n° 44/E del 2007) agli immobili che siano oggetto di lavori di ristrutturazione, che siano fatiscenti e/o in condizioni tali da non poter essere utilizzati per l’attività economica propria della società o che siano mancanti delle autorizzazioni amministrative che non hanno permesso la realizzazione delle opere di ristrutturazione.

Nel caso di immobili concessi in locazione, i cui canoni percepiti non siano sufficienti a superare il test sulle società di comodo, “occorre fornire la prova” che gli stessi canoni concordati siano almeno eguali ai prezzi di mercato ai sensi dell’art. 9 del TUIR. Quando si riesce a provare tale circostanza la società non è considerata di comodo anche se non supera i ricavi convenzionali.

Ancora, secondo la circolare n. 25/E del 2007 non vanno a far parte del calderone dei beni su cui applicare i coefficienti per la verifica dell’operatività della società neanche gli immobili da questa concessi in usufrutto gratuito a soggetti “diversi” dai familiari o dai soci della società medesima.
Questi sono alcuni dei casi più comuni di disapplicazione della normativa sulle società di comodo.

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