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Senza firma digitale nulla LA cartella notificata con PEC.

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Arriva un’altra sentenza che dichiara la nullità della cartella notificata a mezzo PEC i cui files ALLEGATI non sono stati firmati digitalmente.

La CTP DI Roma HA DICHIARATO nulla la cartella di pagamento notificata a mezzo PEC a cui era allegato l’atto privo di firma digitale.

La COMMISSIONE PROVINCIALE ha accolto il ricorso di una Società che contestava preventivamente la validità della notifica di una cartella esattoriale tramite pec inviata all’indirizzo PEC del destinatario,

in quanto priva di firma digitale sui documenti impositivi allegati.

Il richiamo agli articoli: 26 comma 2 DPR 602/1973; e 60 del DPR 600/1973 e da poco  l’articolo 20, co. 1-bis del D.Lgs. 82/2005 rubricato ͞«Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici͟» e l’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 che ha introdotto le nuove regole tecniche dell’AGID — ha rilevato l’assenza di alcuna identificazione DELL’ATTO SENZA FIRMA DIGITALE che garantisca:

  • la paternità,
  • l’integrità
  • e l’ immodificabilità del documento notificato via PEC.

La CTP si è assunta l’onere, quindi,  come previsto dall’art. 20 comma 1-bis del D.Lgs. 83/2005, di accertare, se la notifica della cartella esattoriale ─ avvenuta con il formato digitale ͞.pdf͟ ─ sia valida nel garantire la conformità dell’atto notificato all’originale, ovvero se vi sia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, una firma digitale valida apposta sul documento.

La Commissione tributaria Provinciale, ha pertanto stabilito come ͞la notifica a mezzo  PEC, potrebbe essere considerata legittima ove la stessa cartella, allegata quale documento informatico, risultasse firmata digitalmente.

Nel caso di specie tale firma non era stata apposta CONSIDERANDO che  il file digitale allegato alla PEC e depositato dal ricorrente ERA MUNITO DELLA SOLA ESTENSIONE ͞.pdf͟ mentre, ove il file fosse stato firmato digitalmente, avrebbe aggiunto all’estensione ͞.pdf͟ anche quella ͞.p7m͟  in tale assunto la notifica della cartella di pagamento risulta VIZIATA da nullità per mancata sottoscrizione digitale del documento informatico, così come definito dall’articolo 20.

Oltretutto ricordiamo che in proposito è intervenuta anche la Cassazione a SS.UU., che con la Ordinanza n.10266/2018 ha stabilito come la firma digitale PAdES sia equiparabile, al fine di garantire la paternità, integrità e immodificabilità del documento, a quella CAdES, così come riconosciuto dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1506.

E quindi riepilogando quando la notifica di un atto impositivo, tramite PEC (che con decorrenza 01/07/2017 è una mera facoltà e non obbligo, come stabilito dalla precedente versione dell’art. 26 DPR 602/73), è valida solo quando  al documento informatico, sia apposta una qualunque firma digitale riconosciuta.

Sulla stessa linea anche la recentissima Sentenza della Suprema Corte n. 16173/2018, che ha confermato una sentenza della REGIONALE, la quale ha annullato un atto di pignoramento notificato dall’Agenzia Entrate-Riscossione, privo di firma digitale.

Quindi attenzione all’Agenzia, perché se non eccepite tale mancanza,  l’atto diventa valido proprio perché non ne avete rilevato la nullità.

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