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Secondo Acconto 2013: nell’incertezza meglio non versare, come consentito.

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NELL’INCERTEZZA MEGLIO NON VERSARE E PAGARE TUTTO A SALDO CON UNICO 2014.

Versamento secondo Acconto Irpef scadenza 2 dicembre 2013 (il 30 novembre cade di sabato).

Prima di tutto è bene precisare che il versamento del secondo acconto IRPEF “calcolato con metodo storico” non è norma perentoria, ma solo il metodo ordinario ai fini delle anticipazioni d’imposta IRPEF sull’anno in corso, nella “IPOTESI” che il reddito 2013 sia uguale a quello del 2012.

Il contribuente diversamente, ha facoltà (prevista dalla legge) di pagare meno di quello che prevede il metodo storico, attraverso la determinazione presuntiva dell’acconto IRPEF di novembre, ridotto in proporzione al minor reddito che ritiene di conseguire nel 2013 (che quest’anno sarà quasi sicuro per tutti) rispetto al 2012; e che dovrà essere sufficiente rispetto al conguaglio dovuto in occasione del prossimo UNICO/2014 a pena di sanzioni comunque sanabili con ravvedimento operoso.

Quando si decide di versare a titolo di acconto un importo inferiore a quello previsto per legge, con il metodo storico, i calcoli sono fatti bene se in occasione di UNICO/2014 il rigo RN33 sarà pari a zero o riporterà un credito.

MA PIUTTOSTO che imbattersi in calcoli improbabili, VISTA LA CRISI, oppure in difficoltà di fondi,  meglio EVITARE IL PAGAMENTO, e versare tutta l’imposta (se dovuta) in occasione della prossima dichiarazione dei redditi UNICO/2014, compreso sanzioni ed interessi con il ravvedimento operoso, SEMPRE CHE’ IL RIGO DIFFERENZA DI UNICO / 2014 riporti un debito e non sia pari a zero o a credito.

ESEMPIO:

RIGO RN33 di UNICO 2013 EURO 10.000,00 === ACCONTO DA PAGARE CON IL METODO STORICO ENTRO il 2 dicembre 2013 EURO 10.000,00.

Chiaramente è quello che lo Stato pretende per esigenze di cassa e per competenza dell’anno 2013.

Se il contribuente INVECE sa che il suo reddito 2013, sarà, ad esempio,  pari alla metà di quanto dichiarato in UNICO/2013, potrà versare l’acconto da rideterminare mediante “calcolo presuntivo”.

ATTENZIONE: Se l’acconto pagato non è sufficiente, quando il rigo RN33 di UNICO 2014 è POSITIVO, SCATTANO LE SANZIONI (salvo ravvedimento operoso).

SE NON SI E’ SICURI SE L’ACCONTO SIA DOVUTO O MENO, “E PER QUESTO NON SI EFFETTUA ALCUN VERSAMENTO o si effettua in misura minore rispetto all’acconto storico”, e l’UNICO/2014 riporterà un debito di imposta (e non un saldo a zero o a credito), su tale importo bisognerà effettuare il ravvedimento operoso, corrispondendo il 3,75% a titolo di sanzione (codice 8901 anno 2013) oltre agli interessi legali dovuti per lo spostamento del pagamento irpef DAL 2 DICEMBRE 2013 AL 16 GIUGNO 2014.

NELL’ESEMPIO PROSPETTATO, NEL CASO DI NON CONOSCENZA PRECISA DEL REDDITO CHE SI CONSEGUIRA’ NEL 2013, MEGLIO NON VERSARE “NULLA”.

Chiaramente quest’ultimo consiglio NON SARA’ PROPOSTO da nessun giornale specialistico, in quanto parte del sistema, ma la crisi non dipende dalla cattiva volontà di aziende e cittadini, bensì dalla errate politiche economiche, non ultima quella di sottoscrivere “IL PATTO DI STABILITA’ EUROPEO” (un vero suicidio economico e finanziario del nostro Paese e delle nostre aziende).

Il ruolo del commercialista, in questa situazione, non è quello di contestare “la politica” sia attuale che pregressa, ma di consigliare l’utilizzo dei mezzi leciti e disponibili affinché le aziende riescano a sopravvivere (a questo disastro), e gli imprenditori IN DIFFICOLTA’ finanziarie possano, nel rispetto della legge, prima pensare alla propria famiglia e ai propri figli, e solo dopo all’ACCONTO IRPEF 2013.

NORMATIVA ACCONTO IRPEF

Ogni persona fisica (italiana o estera), che abbia prodotto redditi in Italia ed ha presentato il modello UNICO 2013 o il 730/2013 con saldo IRPEF a debito 2012 è obbligata al pagamento dell’acconto IRPEF a valere per l’anno 2013. La base di calcolo è costituita dal rigo RN33 “DIFFERENZA”.

L’acconto Irpef, che i contribuenti dovrannno versare per l’anno in corso, nel termine del 2 dicembre 2013, è calcolato applicando all’ imposta dovuta per l’anno 2012 (rigo RN33 di Unico 2013) una percentuale pari al 100% dello stesso importo. (Finora la norma aveva sempre previsto il 99 per cento di acconto IRPEF per l’anno in corso, calcolato sul rigo rn33, ma quest’anno, l’Erario per esigenze di cassa, (e vista la enorme liquidità in possesso delle famiglie italiane … ) pretende il 100% dell’imposta pagata per l’anno precedente in ossequio al Dl 76/2013 che ha incrementato, infatti, dal 99% al 100% l’acconto Irpef dovuto per l’anno in corso) .

In pratica, per l’anno di imposta 2013, lo Stato chiede il pagamento del secondo acconto  IRPEF 2013 ( sui redditi prodotti nell’anno in corso 2013) , in misura almeno pari al 100%i dell’ importo dovuto per l’anno 2012. (metodo storico).

A conguaglio, in occasione della redazione di UNICO/2014, il contribuente dovrà integrare il saldo IRPEF, decurtando gli acconti versati, tramite pagamento della differenza del maggior reddito conseguito nel 2013 (fatto improbabile), o andare a credito se il reddito 2013 sarà minore dell’anno 2012 (CIRCOSTANZA MOLTO PROBABILE).

Si ricorda ancora che mentre a regime l’acconto IRPEF è stato sempre dovuto nella misura del 99%, quest’anno dovrà essere versato invece per il totale a debito dell’anno 2012 ossia in misura pari al 100% dell’imposta a debito. (Lo scorso anno la percentuale era stata straordinariamente ridotta al 96% per effetto del DPCM del 21.11.2011 che ha differito il pagamento di 3 punti percentuali dell’acconto 2012 alla data di versamento del saldo in UNICO 2013 CHIARAMENTE A PARITA’ DI REDDITI).

Il metodo di calcolo suddetto è anche definito «storico» proprio perché  tiene conto del reddito dell’anno precedente, che emerge  quindi dall’ UNICO 2013, per definire l’ammontare dell’acconto dovuto tuttavia:

se l’importo indicato nel rigo RN33 (vale a dire l’imposta a debito per il 2012) è inferiore ad euro 51,65, il contribuente non è tenuto ad alcun versamento .

Diversamente, se tale rigo è pari o superiore ad euro 51,65 ( per arrotondamento ad euro 52 essendo gli importi TRONCATI ALL’ UNITA’ DI EURO) , il versamento dell’acconto potrà essere eseguito con differenti modalità a seconda dell’entità dello stesso:

• se l’importo dovuto E’ MINORE DI euro 257,52 l’acconto deve essere versato in un’unica soluzione entro la scadenza fissata per il 2 dicembre 2013;

• se l’importo dovuto E’ SUPERIORE ALLA soglia di euro 257,52 tale somma deve essere versata in due rate nella misura del:

– 40% del valore indicato al rigo RN33 entro il 17 giugno 2013 (il 16 cadeva di domenica) ovvero entro il 17 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
– 60% del valore indicato al rigo RN33 entro il 2 dicembre 2013 (il 30 novembre cade di sabato).

Come anticipato, il criterio di determinazione dell’acconto in esame viene definito «storico» in quanto esula dal reale reddito prodotto nel corso del periodo di imposta 2013 e utilizza come base di CALCOLO l’imposta dovuta per la precedente annualità.

In alternativa al metodo storico, il contribuente potrà utilizzare IL metodo «previsionale» che DETERMINA appunto il presumibile reddito imponibile 2013 e definisce il corrispondente ACCONTO IRPEF DOVUTO.

A differenza del primo acconto di imposta -per cui il contribuente ha la possibilità scegliere la rateazione, il versamento del secondo acconto in scadenza al 2 dicembre 2013 deve essere versato in un’unica soluzione.

Il secondo acconto Irpef dovrà essere effettuato tramite la presentazione del Modello F24 con l’indicazione del codice tributo 4034 «Irpef secondo acconto o acconto in unica soluzione» indicando l’anno d’imposta 2013.

Se l’obbligazione tributaria conseguente alla determinazione degli acconti rimane sempre in capo al contribuente, le modalità di versamento variano a seconda che venga presentato il Modello Unico ovvero il Modello 730: nel primo caso, infatti, il contribuente procederà autonomamente in autoliquidazione al versamento di quanto dovuto sulla base di un criterio storico o previsionale; nel secondo caso, invece, gli adempimenti verranno direttamente effettuati dal sostituto d’imposta.

Qualora ci sia motivo di ritenere che per l’anno 2013 l’imposta da corrispondere sia inferiore a quella pagata per l’anno precedente l’importo determinato con il metodo storico si potrà decurtare con il seguente calcolo:

Minore acconto= imponibile 2012 – imponibile presunto 2013 x aliquota marginale (massima 2012).

Attenzione peró ad essere certi della diminuzione di imponibile 2013 per non incorrere in sanzioni.

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