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Sanzioni disciplinari professionisti dopo la Riforma.

Le SANZIONI DISCIPLINARI, che saranno comminate ai professionisti che violano il Regolamento dell’Ordine di appartenenza,  hanno avuto una importante revisione da parte della RIFORMA DELLE PROFESSIONI, come da DPR 137 2012.   

  

1) I Procedimenti disciplinari saranno esaminati e comminati da Organismi esterni ed indipendenti dagli Ordini.
Le deliberazioni delle sanzioni disciplinari a carico dei professionisti, dopo la Riforma, saranno affidate ad organismi esterni agli Ordini, ed indipendenti dagli iscritti sotto sorveglianza.
Tale incarico sarĆ  conferito ai costituendi CONSIGLI TERRITORIALI DI DISCIPLINA, che sebbene affiancati agli Ordini territoriali (i quali successivamente avranno esclusivamente funzioni amminstrative) saranno  deputati a  verificare e sanzionare, in maniera indipendente,  i comportamenti illeciti degli iscritti all’Ordine territoriale di appartenenza su cui il Consiglio avrĆ  la vigilanza.

Ai fini dell’autonomia di tali nuovi organi giudicanti, i loro componenti saranno nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ĆØ istituito l’Ordine territoriale.
Tali membri potranno anche non essere iscritti all’albo, mentre invece, per espressa previsione di legge,  non potranno essere scelti tra i componenti del Consiglio dell’Ordine in cui il professionista ĆØ iscritto.

2) Istituzione dell’Organo di Disciplina.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DPR 137 2012, ossia entro il 13 novembre 2012, i Consigli nazionali degli Ordini e degli Albi professionali dovranno stabilire (tramite l’emanazione di un regolamento)  le modalitĆ  di individuazione dei soggetti da proporre al Presidente del Tribunale quali componenti dell’organo Disciplinare.
L’elenco proposto dovrĆ  riportare un numero doppio di componenti indicati rispetto a quelli da nominare.

Inoltre il nuovo “regime disciplinare”  ha previsto, in caso di dissenso del professionista sanzionato, la possibilitĆ  di ricorrere in secondo grado presso i Consigli disciplinari nazionali. 

3) Funzioni di vigilanza del Ministero.
Il Ministero avrĆ  il compito di vigilare sullle attivitĆ  dei nuovi Consigli di Disciplina, sia nazionali che territoriali, in merito alla corretta applicazione delle norme sanzionatorie.
In difetto, ossia quando l’Organo Disciplinare abbia violato gravemente e ripetutamente la legge, ne potrĆ  disporre il commissariamento; tale provvedimento potrĆ  anche essere preso dal Ministero, quando gli stessi Organi non siano in grado di avere un funzionamento regolare.

Entro il 13 novembre 2012 i Consigli nazionali degli Ordini dovranno emanare un Regolamento che  traccerĆ  le modalitĆ  di ripartizione (tra i consiglieri dell’Ordine) delle funzioni di membri dei Consigli di disciplina – da proporre al Tribunale –  e membri del Consiglio Amministrativo.

FONTE: DPR 137-2012 In vigore dal 15-08-2012.

Commento RFW:
Ci auguriamo che tali nuovi Organi di vigilanza esecitino correttamente le funzioni a cui saranno deputati, con la dovuta imparzialitĆ  e fermezza, come nelle intenzioni del Legislatore.
Ciò al fine di salvaguardare l’interesse generale e quello dei colleghi, che oggi ĆØ spesso bistrattato, da taluni  professionisti, che continuano ad esercitare l’attivitĆ  (complici gli Ordini territoriali troppo benevoli)  pur con procedimenti penali in corso, o con reiterate violazioni della deontologia professionale o con violazione evidente degli obblighi di formazione continua.

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