Riforma del Terzo settore: da quando decorrono le disposizioni fiscali?
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Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Perplessità di molte associazioni, fondazioni e settore non profit in generale si stanno chiedendo molte domande importanti:

  • Da quando si applicano le nuove disposizioni fiscali della Riforma del Ts?
  • Dopo anni di attesa, il quadro è finalmente definito.
  • Il problema: norme approvate nel 2017 ma sospese

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha varato una nuova disciplina completamente nuova per enti del terzo setto ETS, contenuta nel Titolo X.

Ma la loro applicazione non è stata istantanea , la loro reale attivazione era soggetta al consenso della Commissione Europea necessario per verificare la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato.

Per diversi anni quindi, il nuovo codice ETS e la parte fiscale è stata “congelata”;

. continuavano ad applicarsi le vecchie regole (ONLUS, legge 398/1991, regime TUIR enti non commerciali, ecc.).

La svolta: operatività dal 1° gennaio 2026

Con il via libera della Commissione Europea arrivato nel 2025, è stata fissata la data di decorrenza effettiva e reale del nuovo codice ETS.

Le nuove disposizioni fiscali quindi sono applicate  dal 1° gennaio 2026.

Dal 2026 diventano operative:

✔ Nuovi criteri di commercialità (art. 79 CTS)

La distinzione tra ente commerciale e non commerciale non seguirà più esclusivamente le logiche del TUIR, ma i parametri specifici previsti dal Codice.

✔ Regimi forfettari per ETS

Entrano in vigore i regimi fiscali agevolati previsti per:

ODV

APS

altri ETS non commerciali

✔ Superamento definitivo delle ONLUS

La disciplina ONLUS viene definitivamente abrogata e gli enti dovranno:

essere iscritti al RUNTS

adeguarsi al nuovo impianto fiscale

✔ Coordinamento con IVA e imposte dirette

La qualificazione delle attività verso soci e verso terzi assume una nuova rilevanza ai fini fiscali.

Attenzione: vale solo per chi è nel RUNTS

Un punto fondamentale che spesso viene sottovalutato:

👉 Le nuove agevolazioni si applicano esclusivamente agli enti iscritti al RUNTS.

Un’associazione non iscritta resta soggetta al regime ordinario degli enti non commerciali previsto dal TUIR.

Perché il 2026 è un anno spartiacque

Il 2026 rappresenta una vera “rifondazione fiscale” del Terzo Settore.

Dopo quasi dieci anni dall’approvazione del Codice:

si chiude definitivamente la fase transitoria;

si supera il sistema ONLUS;

entra a regime un impianto fiscale organico e strutturato.

Conclusione operativa per professionisti ed enti

Il 2025 deve essere considerato anno di preparazione:

verifica della qualifica di ETS non commerciale;

analisi delle attività svolte (istituzionali vs commerciali);

valutazione della convenienza dei regimi forfettari;

pianificazione dell’impatto su IRES, IVA e imposte indirette.

Per molti enti il 2026 non sarà solo un cambio di regime, ma un vero cambio di assetto fiscale.

ESEMPIO PRATICO:

Associazione culturale con attività istituzionale e sponsorizzazioni: cosa cambia tra 2025 e 2026?

Il caso pratico

Abbiamo una associazione culturale con:

  • ✅ Codice fiscale

  • ✅ Partita IVA

  • ✅ Attività istituzionale verso soci

  • ✅ Sponsorizzazioni soggette a IVA

Iscritta al RUNTS come ETS.


📅 Situazione fino al 31.12.2025

Fino al 2025 si applica ancora il regime previgente:

  • Art. 148 TUIR (decommercializzazione quote associative)

  • Eventuale applicazione Legge 398/1991 (se optata)

  • Distinzione netta tra:

    • attività istituzionale (fuori campo imposte dirette)

    • attività commerciale (sponsorizzazioni → IVA + IRES)

📌 Esempio numerico 2025

  • Quote associative: € 40.000

  • Contributi pubblici: € 20.000

  • Sponsorizzazioni: € 30.000 + IVA

Se in 398/91:

  • Reddito imponibile IRES = 3% dei proventi commerciali

  • IVA versata in modo forfettario

L’ente resta non commerciale se l’attività commerciale non è prevalente.

Il riferimento è il TUIR, non ancora il nuovo test del CTS.


📅 Dal 1° gennaio 2026

Con l’entrata in vigore fiscale del:

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

cambia l’impostazione.

Non si guarda più solo alla distinzione “istituzionale vs commerciale” del TUIR.

Si applica l’art. 79 CTS.


⚖ Il cambiamento chiave: il test di commercialità

Dal 2026 l’ente sarà:

  • ETS non commerciale
    oppure

  • ETS commerciale

in base ai criteri dell’art. 79 CTS.

Non basta più dire: “le sponsorizzazioni sono minoritarie”.

Bisogna verificare:

  • prevalenza delle entrate derivanti da attività di interesse generale svolte in modo non commerciale;

  • modalità di svolgimento delle attività;

  • eventuale superamento dei limiti di secondarietà.


📊 Esempio comparativo 2025 vs 2026

Dati:

  • Quote soci: € 40.000

  • Contributi pubblici: € 20.000

  • Sponsorizzazioni: € 30.000

  • Totale entrate: € 90.000


🔵 Nel 2025

  • Quote → decommercializzate

  • Sponsorizzazioni → attività commerciale

  • Possibile regime 398

  • L’ente resta non commerciale (se non prevalente)

Sistema “a compartimenti”.


🟠 Nel 2026

Si applica il test art. 79 CTS.

Bisogna verificare:

  1. Le attività culturali rientrano tra le attività di interesse generale? ✔

  2. Sono svolte dietro corrispettivi simbolici o in modo non lucrativo?

  3. Le sponsorizzazioni sono attività secondarie e strumentali?

Se le sponsorizzazioni diventano economicamente rilevanti o strutturali, l’ente potrebbe:

👉 essere qualificato come ETS commerciale
👉 con tassazione piena IRES su tutto il reddito

Qui sta la differenza enorme.

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