Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Perplessità di molte associazioni, fondazioni e settore non profit in generale si stanno chiedendo molte domande importanti:
- Da quando si applicano le nuove disposizioni fiscali della Riforma del Ts?
- Dopo anni di attesa, il quadro è finalmente definito.
- Il problema: norme approvate nel 2017 ma sospese
Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha varato una nuova disciplina completamente nuova per enti del terzo setto ETS, contenuta nel Titolo X.
Ma la loro applicazione non è stata istantanea , la loro reale attivazione era soggetta al consenso della Commissione Europea necessario per verificare la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato.
Per diversi anni quindi, il nuovo codice ETS e la parte fiscale è stata “congelata”;
. continuavano ad applicarsi le vecchie regole (ONLUS, legge 398/1991, regime TUIR enti non commerciali, ecc.).
La svolta: operatività dal 1° gennaio 2026
Con il via libera della Commissione Europea arrivato nel 2025, è stata fissata la data di decorrenza effettiva e reale del nuovo codice ETS.
Le nuove disposizioni fiscali quindi sono applicate dal 1° gennaio 2026.
Dal 2026 diventano operative:
✔ Nuovi criteri di commercialità (art. 79 CTS)
La distinzione tra ente commerciale e non commerciale non seguirà più esclusivamente le logiche del TUIR, ma i parametri specifici previsti dal Codice.
✔ Regimi forfettari per ETS
Entrano in vigore i regimi fiscali agevolati previsti per:
ODV
APS
altri ETS non commerciali
✔ Superamento definitivo delle ONLUS
La disciplina ONLUS viene definitivamente abrogata e gli enti dovranno:
essere iscritti al RUNTS
adeguarsi al nuovo impianto fiscale
✔ Coordinamento con IVA e imposte dirette
La qualificazione delle attività verso soci e verso terzi assume una nuova rilevanza ai fini fiscali.
Attenzione: vale solo per chi è nel RUNTS
Un punto fondamentale che spesso viene sottovalutato:
👉 Le nuove agevolazioni si applicano esclusivamente agli enti iscritti al RUNTS.
Un’associazione non iscritta resta soggetta al regime ordinario degli enti non commerciali previsto dal TUIR.
Perché il 2026 è un anno spartiacque
Il 2026 rappresenta una vera “rifondazione fiscale” del Terzo Settore.
Dopo quasi dieci anni dall’approvazione del Codice:
si chiude definitivamente la fase transitoria;
si supera il sistema ONLUS;
entra a regime un impianto fiscale organico e strutturato.
Conclusione operativa per professionisti ed enti
Il 2025 deve essere considerato anno di preparazione:
verifica della qualifica di ETS non commerciale;
analisi delle attività svolte (istituzionali vs commerciali);
valutazione della convenienza dei regimi forfettari;
pianificazione dell’impatto su IRES, IVA e imposte indirette.
Per molti enti il 2026 non sarà solo un cambio di regime, ma un vero cambio di assetto fiscale.
ESEMPIO PRATICO:
Associazione culturale con attività istituzionale e sponsorizzazioni: cosa cambia tra 2025 e 2026?
Il caso pratico
Abbiamo una associazione culturale con:
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✅ Codice fiscale
-
✅ Partita IVA
-
✅ Attività istituzionale verso soci
-
✅ Sponsorizzazioni soggette a IVA
Iscritta al RUNTS come ETS.
📅 Situazione fino al 31.12.2025
Fino al 2025 si applica ancora il regime previgente:
-
Art. 148 TUIR (decommercializzazione quote associative)
-
Eventuale applicazione Legge 398/1991 (se optata)
-
Distinzione netta tra:
-
attività istituzionale (fuori campo imposte dirette)
-
attività commerciale (sponsorizzazioni → IVA + IRES)
-
📌 Esempio numerico 2025
-
Quote associative: € 40.000
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Contributi pubblici: € 20.000
-
Sponsorizzazioni: € 30.000 + IVA
Se in 398/91:
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Reddito imponibile IRES = 3% dei proventi commerciali
-
IVA versata in modo forfettario
L’ente resta non commerciale se l’attività commerciale non è prevalente.
Il riferimento è il TUIR, non ancora il nuovo test del CTS.
📅 Dal 1° gennaio 2026
Con l’entrata in vigore fiscale del:
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
cambia l’impostazione.
Non si guarda più solo alla distinzione “istituzionale vs commerciale” del TUIR.
Si applica l’art. 79 CTS.
⚖ Il cambiamento chiave: il test di commercialità
Dal 2026 l’ente sarà:
-
ETS non commerciale
oppure -
ETS commerciale
in base ai criteri dell’art. 79 CTS.
Non basta più dire: “le sponsorizzazioni sono minoritarie”.
Bisogna verificare:
-
prevalenza delle entrate derivanti da attività di interesse generale svolte in modo non commerciale;
-
modalità di svolgimento delle attività;
-
eventuale superamento dei limiti di secondarietà.
📊 Esempio comparativo 2025 vs 2026
Dati:
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Quote soci: € 40.000
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Contributi pubblici: € 20.000
-
Sponsorizzazioni: € 30.000
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Totale entrate: € 90.000
🔵 Nel 2025
-
Quote → decommercializzate
-
Sponsorizzazioni → attività commerciale
-
Possibile regime 398
-
L’ente resta non commerciale (se non prevalente)
Sistema “a compartimenti”.
🟠 Nel 2026
Si applica il test art. 79 CTS.
Bisogna verificare:
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Le attività culturali rientrano tra le attività di interesse generale? ✔
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Sono svolte dietro corrispettivi simbolici o in modo non lucrativo?
-
Le sponsorizzazioni sono attività secondarie e strumentali?
Se le sponsorizzazioni diventano economicamente rilevanti o strutturali, l’ente potrebbe:
👉 essere qualificato come ETS commerciale
👉 con tassazione piena IRES su tutto il reddito
Qui sta la differenza enorme.
