Redditometro: no a medie istat.

Redditometro: no a medie istat.

Nuove modifiche al redditometro in riguardo all’applicabilitĆ  delle medie ISTAT al singolo contribuente, come spiegato nelle istruzioni diramate dall’Agenzia delle Entrate in data 31 luglio 2013 (circolare 24/E/2013) nelle quali viene chiarita l’esclusione della rilevanza delle spese medie istat rapportate al singolo cittadino, assolutamente illegittime.

Il nuovo strumento di accertamento Ā avrĆ  un effetto di controllo MENO INCISIVO rispetto a quanto inizialmente prospettato, avendo esclusoĀ “le spese medie istat”, non documentabili e chiaramente illegittime, quali ad esempio:

1) costi per il tempo libero;

2) per il ristorante;

3) e per il coiffers.

… Senza prove documentali.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare suddetta (n. 24/E del 31 luglio 2013) Ā adesso SPECIFICA le linee guida che l’Ufficio seguirĆ  per l’emissione degli accertamenti sintetici (ai sensi dell’art. 38 del DPR 600/73 come modificato dal D.L. 78/2010 e dopo il decreto del MEF datato 24 dicembre 2012) in base al redditometro.

PRESUPPOSTI DELL’ACCERTAMENTO IN BASE AL REDDITOMETRO. 1) Il nuovo accertamento sintetico, sarĆ  più realistico, in quanto osserverĆ  e verificherĆ  i contribuenti con scostamenti significativi tra reddito dichiarato e capacitĆ  di spesa manifestata, ma solo se IL PLUS sia Ā di almeno il 20% rispetto al denunciato. 2) I contribuenti selezionati per il controllo, saranno solo quelli per i quali esistano spese documentate e dati certi (presenti in Anagrafe tributaria o nella dichiarazione dei redditi), e non quelli presunti dalle medie istat,Ā Ā che, pertanto, non avranno considerazione Ā nel calcolo dello scostamento tra reddito denunciato e reddito ricostruito dall’Ufficio. Il documento rammenta che le nuove metodologie Ā di ricostruzione del reddito si applicano alle rettifiche dei redditi dichiarati a partire dall’anno 2009, mentre per gli anni precedenti vigeranno le vecchie regole (‘art. 22, co. 1 Dl n. 78/2010) e non saranno applicati i coefficienti alle singole voci, ma la spesa per il suo ammontare. Commento: In ogni caso i commercialisti giĆ  erano programmati contro eventuali accertamenti da redditometro che potessero imputare ad un contribuente, le spese medie delle famiglie italiane al proprio singolo nucleo familiare. Nessuna prova Ā infatti poteva dare fondamento all’accertamento, nella considerazione che ad esempio “per il tempo libero” la famiglia media Ā italiana spenda 500 euro al mese a paritĆ  di redditi, e per questo venga contestato al “singolo contribuente” Ā il medesimo ricavo a fronte di una spesa assolutamente non dimostrabile. Sicuramente il redditometro ha grande forza accertativa nel momento in cui il reddito ricostruito dall’ UFFICIO – con dati acquisti al singolo contribuente, siano superiori al 20% del dichiarato. In tal caso, il contribuente avrĆ  sicuramente utilizzato introiti sommersi, a meno che non dimostri che tali maggiori sostanze derivino da regali familiari, da risparmi di anni precedenti, o da redditi esenti, ecc. ecc… Restiamo in attesa di vostri commenti e domande.

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