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Reati tributari: La frode per imposte omesse.

Reati tributari: La frode per imposte omesse, fa diventare reato anche le operazioni dispositive – precedenti l’accertamento – che si considerano eseguite a scopo di riduzione del proprio patrimonio.

Diritto Penale Tributario. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Nuove fattispecie di reati tributari.

L’essere consapevoli di aver aggirato, fraudolentemente, i propri doveri fiscali, comporta che ogni operazione messa in campo prima o dopo dell’accertamento, diventa automaticamente “reato tributario” a seguito dell’indiziaria attivitĆ  simulatoria e fraudolenta azionata allo scopo dell’omissione del versamento delle imposte.

Tali fattispecie di reati tributari, per il quale non ĆØ necessario che sia giĆ  iniziata la riscossione coattiva, o sia stato emesso accertamento tributario, o siano state giĆ  intraprese verifiche e contestazioni, ĆØ prodromico alla tutela della riscossione coattiva mediante l’intangibilitĆ  della garanzia costituita dai beni di colui che ha commesso il reato. Tanto peggio se trattasi di un commercialista.

Diventano fraudolenti e quindi reati tributari ( posti in essere allo scopo di distrazione dei beni), ogni fatto o atto dispositivo diretto a ridurre la capacitĆ  patrimoniale di colui che ĆØ reo di fraudolenta sottrazione ai propri doveri di versamento delle imposte.

Tali tentativi di sottrarre i propri beni a possibili sequestri conservativi, ha rilevanzaĀ Ā penale quale prodromico ai reati tributari, anche se posti in essere prima della pretesa notificata dal FISCO.

I reati tributari non devono avere collegamento temporale Ā successivo all’accertamento, ma all’inverso.

Il reato per le operazioni dispositive dirette a ridurre il proprio patrimonio dovrĆ  precedere la pretesa tributaria, in quanto preparazione al reato principale di mancato versamento fraudolento delle imposte.

In tal modo ĆØ possibile reprimere le condotte che mettono a rischio la conservazione della garanzia patrimoniale del reo nei confronti dell’Erario.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 39079 del 23-09-2013.

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