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Reati tributari: La frode per imposte omesse.

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Reati tributari: La frode per imposte omesse, fa diventare reato anche le operazioni dispositive – precedenti l’accertamento – che si considerano eseguite a scopo di riduzione del proprio patrimonio.

Diritto Penale Tributario. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Nuove fattispecie di reati tributari.

L’essere consapevoli di aver aggirato, fraudolentemente, i propri doveri fiscali, comporta che ogni operazione messa in campo prima o dopo dell’accertamento, diventa automaticamente “reato tributario” a seguito dell’indiziaria attività simulatoria e fraudolenta azionata allo scopo dell’omissione del versamento delle imposte.

Tali fattispecie di reati tributari, per il quale non è necessario che sia già iniziata la riscossione coattiva, o sia stato emesso accertamento tributario, o siano state già intraprese verifiche e contestazioni, è prodromico alla tutela della riscossione coattiva mediante l’intangibilità della garanzia costituita dai beni di colui che ha commesso il reato. Tanto peggio se trattasi di un commercialista.

Diventano fraudolenti e quindi reati tributari ( posti in essere allo scopo di distrazione dei beni), ogni fatto o atto dispositivo diretto a ridurre la capacità patrimoniale di colui che è reo di fraudolenta sottrazione ai propri doveri di versamento delle imposte.

Tali tentativi di sottrarre i propri beni a possibili sequestri conservativi, ha rilevanza  penale quale prodromico ai reati tributari, anche se posti in essere prima della pretesa notificata dal FISCO.

I reati tributari non devono avere collegamento temporale  successivo all’accertamento, ma all’inverso.

Il reato per le operazioni dispositive dirette a ridurre il proprio patrimonio dovrà precedere la pretesa tributaria, in quanto preparazione al reato principale di mancato versamento fraudolento delle imposte.

In tal modo è possibile reprimere le condotte che mettono a rischio la conservazione della garanzia patrimoniale del reo nei confronti dell’Erario.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 39079 del 23-09-2013.

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