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Raddoppio dei termini per l’accertamento. Novità.

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Partono oggi i nuovi requisiti per il raddoppio dei termini per l’accertamento.

La denuncia penale esperita dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate deve essere presentata entro i termini ordinari per l’accertamento: 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, 31 dicembre del 5° anno successivo al periodo di imposta da accertare  se per lo stesso periodo non è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

La  nuova disposizione relativa al raddoppio dei termini per l’accertamento, stabilite  dal D.L.  n. 128/2015 (all’ art. 2) ha previsto due regimi momentanei:

  • Il regime ordinario che viene applicato per gli atti di rettifica o provvedimenti notificati a partire dal 3 settembre 2015 dispone che il raddoppio dei termini dell’accertamento tributario nei casi di reati tributari  non è valido  quando l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza non trasmettono la segnalazione di reato entro 4 anni dalla presentazione  della dichiarazione dei redditi e 5 anni in caso di omessa dichiarazione dei redditi).
  • Il regime transitorio invece permette il raddoppio dei termini a determinate condizioni. Tutela infatti  l’ accertamento notificato entro il 2 settembre 2o15. Sono escluse dalla norma prescrittiva gli avvisi di accertamento, gli avvisi di irrogazione delle sanzioni  e di ogni atto impugnabile quando notificati al contribuente entro il 2 settembre 2015.
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