Professionista delegato alle esecuzioni immobiliari.

Pensando di fare cosa utile Vi pubblichiamo – tout court – la delega a professionisti per le esecuzioni immobiliari.


















 


TRIBUNALE DI _______________

_______ SEZIONE CIVILE

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

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R.E. n. ____________

IL GIUDICE DELLโ€™ESECUZIONE

ย 

letti gli atti del procedimento;

preso atto, in particolare, dellโ€™istanza di vendita formulata dal creditore procedente;

ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo dellโ€™espropriazione forzata e, dunque, delle operazioni di vendita, le conclusioni della relazione dellโ€™esperto, in ordine sia allโ€™individuazione degli immobili che alla stima del relativo valore di mercato;

ritenuto, pertanto, di disporre, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., la vendita coattiva del compendio pignorato, come identificato e descritto nellโ€™elaborato peritale redatto dallโ€™esperto, ing. ______________, ed al prezzo ivi indicato;

rilevato che lโ€™elevato numero di procedimenti pendenti sul ruolo rende opportuno, ai fini di una piรน celere definizione degli stessi, delegare, a norma dellโ€™art. 591 bis c.p.c., le operazioni di vendita della presente espropriazione;

rilevato, inoltre, che, ai sensi dellโ€™art. 559, comma 4, c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, la sostituzione del debitore con un terzo quale custode giudiziario diviene automatica ed ineludibile conseguenza dellโ€™ordinanza di fissazione delle modalitร  di vendita o di delega delle relative operazioni, onde garantire la produttivitร  e lโ€™ottimale gestione del compendio pignorato nellโ€™interesse dei creditori, fatta salva lโ€™ipotesi in cui la custodia non risulti a tal fine utile;

considerato, tuttavia, che, nel caso di specie, la sostituzione del custode giudiziario รจ stata giร  precedentemente disposta, ex art. 559, comma 3, c.p.c.;

P.Q.M.

delega lโ€™espletamento delle operazioni di vendita al dott. _________ _______________________, con studio in ________________________, a tal fine disponendo che:

1. il termine finale per il compimento delle attivitร  delegate รจ fissato alla data del 30 dicembre 2014[1]; il professionista delegato รจ tenuto ad iniziare le operazioni relative alla delega immediatamente dopo aver ritirato il fascicolo processuale ed averne estratto copia;

2. il professionista delegato relaziona al giudice dellโ€™esecuzione sullo stato di attuazione del mandato in maniera periodica e, comunque, almeno ogni sei mesi;

3. prima di ogni altra attivitร , il professionista delegato verifica la corrispondenza tra beni pignorati, beni periziati e beni delegati e controlla nuovamente la proprietร  degli stessi โ€“ almeno nei limiti del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento โ€“ alla stregua delle risultanze della relazione dellโ€™esperto e sulla base della documentazione in atti e, ove occorra, mediante la rinnovazione dei certificati ipocatastali; provvede, qualora i beni risultino di proprietร  solo o anche in parte di terzi, ovvero appartengano al debitore esecutato per una quota inferiore o per un diritto reale diverso da quello oggetto del pignoramento, ovvero nel caso in cui risultino creditori iscritti ai quali sia stata omessa la notifica dellโ€™avviso di cui allโ€™art. 498 c.p.c., ad informarne il giudice dellโ€™esecuzione;

4. il professionista delegato assume, a base della vendita, il valore dellโ€™immobile per come determinato a norma dellโ€™art. 568, comma 3, c.p.c. nonchรฉ lโ€™eventuale ripartizione in lotti prospettata nella relazione dellโ€™esperto;

5. il professionista delegato provvede agli adempimenti pubblicitari previsti dagli artt. 570 e, quando occorre, 576, comma 2, c.p.c.;

6. il professionista delegato stabilisce ed avvisa che la presentazione delle offerte di acquisto o delle istanze di partecipazione allโ€™incanto nonchรฉ lโ€™esame delle offerte di acquisto o lo svolgimento dellโ€™incanto avranno luogo presso il suo studio, quale risulta dagli atti del rispettivo Consiglio dellโ€™Ordine, ovvero nel diverso luogo autorizzato dal giudice dellโ€™esecuzione;

7. il professionista delegato fissa i termini โ€“ non inferiori a novanta giorni e non superiori a centoventi giorni dallโ€™accettazione dellโ€™incarico โ€“ per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto ed esamina, stabilendo lโ€™orario, le offerte presentate il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse; con lo stesso avviso di gara, il professionista delegato fissa, per il caso in cui non abbia per qualsiasi motivo luogo la vendita senza incanto, anche la data per la vendita allโ€™incanto;

8. il professionista delegato dร  atto ed avvisa che: ciascun offerente, ai sensi dellโ€™art. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, รจ ammesso a formulare offerte per lโ€™acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dellโ€™art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrร , in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente lโ€™ordinario mandato alle liti; nellโ€™ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrร  essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui allโ€™art. 583, comma 1, c.p.c.), presentando โ€“ nel luogo di cui al punto 6 โ€“ una dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, lโ€™indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui lโ€™offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dellโ€™offerta; detta dichiarazione deve, altresรฌ, recare le generalitร  dellโ€™offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerร  indicare anche le generalitร  del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nellโ€™ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di questโ€™ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), lโ€™espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identitร  del medesimo e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione (ad es. procura speciale o certificato camerale); lโ€™offerta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrร  essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da piรน soggetti, deve essere indicato colui che abbia lโ€™esclusiva facoltร  di formulare eventuali offerte in aumento; in nessun caso sarร  possibile trasferire lโ€™immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive lโ€™offerta;

9. il professionista delegato dร  atto ed avvisa che lโ€™offerta รจ irrevocabile, salvo che: 1) sia disposto lโ€™incanto; 2) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta;

10. il professionista delegato dร  atto ed avvisa che lโ€™offerta non รจ efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se รจ inferiore al prezzo determinato a norma dellโ€™art. 568, comma 3, c.p.c.; 3) se lโ€™offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato al medesimo professionista, in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;

11. il professionista delegato dร  atto ed avvisa che lโ€™offerta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale sono annotati, a cura del medesimo professionista ricevente o da suo delegato ad hoc, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dellโ€™esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per lโ€™esame delle offerte;

12. il professionista delegato stabilisce che gli assegni per cauzione devono essere inseriti nella busta, che egli โ€“ o un suo delegato ad hoc โ€“ sigilla idoneamente al momento del deposito;

13. le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dellโ€™offerente o degli offerenti lโ€™aggiudicazione sarร  comunque disposta, fatta salva lโ€™applicazione delle previsioni di cui allโ€™art. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di piรน offerte valide, si procederร  a gara sullโ€™offerta piรน alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva lโ€™applicazione dellโ€™art. 573, comma 2, c.p.c.;ย ย ย ย 

14. in alternativa alle modalitร  di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto puรฒ avvenire anche mediante lโ€™accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il โ€œMonte dei Paschi di Siena S.p.A.โ€ (sportello interno al Tribunale di Salerno), di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione al professionista delegato, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.;

15. il professionista delegato dร  atto ed avvisa che le spese del trasferimento (registrazione, trascrizione, voltura catastale), da versarsi, nella misura e secondo le modalitร  dal medesimo indicate nellโ€™avviso di gara, al momento del deposito della differenza del prezzo di aggiudicazione, cedono a carico dellโ€™aggiudicatario, sui cui incombono anche i costi per la cancellazione delle formalitร  pregiudizievoli gravanti sui beni e quelli occorrenti alla materiale liberazione dellโ€™immobile da parte del custode giudiziario;

16. il professionista delegato stabilisce, quale prezzo base per il primo tentativo di vendita allโ€™incanto, quello determinato dallโ€™esperto, con un rilancio minimo pari al 5% del medesimo;

17. il professionista delegato dร  atto ed avvisa che: ognuno, ai sensi dellโ€™art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, รจ ammesso a formulare offerte allโ€™incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dellโ€™art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrร , in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente lโ€™ordinario mandato alle liti; nellโ€™ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrร  essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui allโ€™art. 583, comma 1, c.p.c.); ogni concorrente, per essere ammesso allโ€™incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, lโ€™indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui lโ€™istanza stessa รจ riferita, il prezzo proposto, le proprie generalitร  (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerร  indicare anche le generalitร  del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nellโ€™ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di questโ€™ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), lโ€™espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; lโ€™istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrร  essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da piรน soggetti, deve essere indicato colui che abbia lโ€™esclusiva facoltร  di formulare eventuali offerte in aumento; non sarร  possibile trasferire lโ€™immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive lโ€™istanza; allโ€™istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identitร  del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di societร ); lโ€™istanza di partecipazione deve essere corredata da un assegno circolare intestato al professionista delegato, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo posto a base dโ€™asta;

18. il professionista delegato dร  atto ed avvisa che l’istanza di partecipazione allโ€™incanto deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale sono annotati, a cura del medesimo professionista ricevente o da suo delegato ad hoc, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione, quello del professionista e la data fissata per lโ€™incanto;

19. il professionista delegato stabilisce che gli assegni per cauzione devono essere inseriti nella busta, che egli โ€“ o un suo delegato ad hoc โ€“ sigilla idoneamente al momento del deposito;

20. il professionista delegato dร  atto ed avvisa che le buste saranno aperte il giorno stabilito per lโ€™incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione รจ necessaria ai fini dellโ€™aggiudicazione, che sarร  disposta secondo le prescrizioni dellโ€™art. 581 c.p.c.;

21 il professionista delegato dร  atto ed avvisa che la mancata partecipazione allโ€™incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterร  lโ€™incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarร  immediatamente restituita dopo la chiusura dellโ€™incanto, ove lโ€™offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerร  comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire lโ€™aggiudicazione provvisoria;

22. il professionista delegato, infatti, dร  atto ed avvisa che: a norma dellโ€™art. 584 c.p.c., avvenuto lโ€™incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nellโ€™incanto; lโ€™aggiudicazione, pertanto, diverrร  definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate nel luogo di cui al punto 6, nelle forme di cui allโ€™art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione allโ€™incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrร  indetta una gara secondo le previsioni di cui allโ€™art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dellโ€™art. 584, comma 3, c.p.c., lโ€™aggiudicazione diventa definitiva e verrร  pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo รจ trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dallโ€™esecuzione;

23. il professionista delegato dร  atto ed avvisa che le spese del trasferimento (registrazione, trascrizione, voltura catastale), da versarsi, nella misura e secondo le modalitร  dal medesimo indicate nellโ€™avviso di gara, al momento del deposito della differenza del prezzo di aggiudicazione, cedono a carico dellโ€™aggiudicatario, sui cui incombono anche i costi per la cancellazione delle formalitร  pregiudizievoli gravanti sui beni e quelli occorrenti alla materiale liberazione dellโ€™immobile da parte del custode giudiziario;

24. sia nel caso di vendita senza incanto che nel caso di vendita allโ€™incanto, il professionista delegato dร  atto ed avvisa che: gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, cosรฌ come identificati, descritti e valutati dallโ€™esperto nella relazione, con ogni eventuale servitรน attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; la vendita รจ a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennitร  o riduzione del prezzo; la vendita forzata non รจ soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualitร , nรฉ potrร  essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente lโ€™esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualitร  o difformitร  della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessitร  di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dellโ€™anno in corso e dellโ€™anno precedenteย  non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, nonย  potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennitร  o riduzione del prezzo, essendosi di ciรฒ tenuto conto nella valutazione dei beni;

25. il professionista delegato provvede a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina prevista dallโ€™art. 583 c.p.c. ed assume, ai sensi dellโ€™art. 590 c.p.c., determinazioni sulle eventuali istanze di assegnazione, chiedendo, ove ritenuto opportuno, indicazioni al giudice dellโ€™esecuzione;

26. se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il professionista รจ sin dโ€™oraย  autorizzato a fissare nuova vendita allโ€™incanto alle condizioni e al prezzo giร  determinati o, qualora dal medesimo ritenuto opportuno, a stabilire nuove condizioni di vendita o a ridurre nella misura di ยผ il precedente prezzo di gara, in tal caso provvedendo, a norma degli artt. 591, commi 2 e 3, e 569, comma 3, ad assegnare un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta entro cui possono essere proposte offerte dโ€™acquisto ai sensi dellโ€™art. 571 c.p.c. e a prevedere la successiva vendita allโ€™incanto per il caso in cui quella senza incanto non abbia luogo per qualsiasi ragione; per le ulteriori, eventuali rifissazioni, il professionista delegato chiederร  indicazioni al giudice dellโ€™esecuzione;

27. in ogni caso, il professionista delegato provvede alla fissazione dellโ€™ulteriore incanto nellโ€™ipotesi prevista dallโ€™art. 587 c.p.c., comunicando la circostanza al giudice dellโ€™esecuzione per i conseguenti provvedimenti, ed in ordine versamento del prezzo nellโ€™ipotesi di cui allโ€™art. 585, comma 2, c.p.c., chiedendo, ove ritenuto opportuno, indicazioni al giudice dellโ€™esecuzione;

28. in ogni caso, il professionista delegato provvede ad autorizzare lโ€™assunzione dei debiti da parte dellโ€™aggiudicatario o dellโ€™assegnatario a norma dellโ€™art. 508 c.p.c.,chiedendo, ove ritenuto opportuno, indicazioni al giudice dellโ€™esecuzione;

29. divenuta definitiva lโ€™aggiudicazione, il professionista delegato deposita lโ€™importo della cauzione e poi del saldo prezzo su di un libretto di deposito postale o bancario nominativo, intestato alla procedura e vincolato allโ€™ordine del giudice, presso un istituto di credito, da individuarsi secondo le condizioni contrattuali piรน favorevoli alla procedura ed in modo da garantire una sistematica rotazione o turnazione;

30. il professionista delegato provvede alla deliberazione sulle offerte di acquisto senza incanto ovvero alla vendita allโ€™incanto redigendo verbale delle relative operazioni, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali la vendita si svolge, le generalitร  degli offerenti o delle persone ammesse allโ€™incanto, la descrizione delle attivitร  svolte, la dichiarazione dellโ€™aggiudicazione con lโ€™identificazione dellโ€™aggiudicatario; il verbale รจ sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui allโ€™art. 579, comma 2, c.p.c.;

31. il professionista delegato fissa il termine per il versamento del saldo del prezzo in sessanta giorni dalla data dellโ€™aggiudicazione definitiva; il professionista delegato cura che le somme versate dallโ€™aggiudicatario siano depositate sul corrispondente libretto di deposito giร  acceso; qualora il procedimento si basi su credito fondiario, al versamento su libretto sarร  sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1.9.93 n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato in via ipotecaria e previa precisazione del medesimo entro il termine di giorni trenta dallโ€™aggiudicazione definitiva, con detrazione di un eventuale accantonamento per spese di procedura, nella misura che sarร  indicata dal professionista delegato (tra il 15 e il 20%);

32. il professionista delegato provvede alla esecuzione delle formalitร  di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso alle pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonchรฉ allโ€™espletamento delle formalitร  di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dellโ€™esecuzione ai sensi dellโ€™art. 586 c.p.c.; a questo riguardo precisandosi fin dโ€™ora che gli importi occorrenti โ€“ borsuali e compensi โ€“ saranno a carico dellโ€™aggiudicatario; e dato atto che il professionista delegato o il cancelliere, in virtรน e in pendenza della delega, ha facoltร  di rilasciare e presentare ai Pubblici Uffici competenti, tra cui ad es. alla Conservatoria dei RR.II. o Servizio di Pubblicitร  Immobiliare dellโ€™Agenzia del Territorio, la copia autenticata e quella esecutiva del decreto di trasferimento necessaria per gli adempimenti successivi;

33. avvenuto il versamento del prezzo con le modalitร  stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, comma 2, c.p.c., il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio โ€“ nel caso in cui non faccia luogo allโ€™assegnazione o ad ulteriori vendite ai sensi dellโ€™art. 591 c.p.c. โ€“ al giudice dellโ€™esecuzione il fascicolo, allegando al decreto, se previsto dalla legge, il vigente certificato di destinazione urbanistica dellโ€™immobile;

34. il professionista delegato redige lโ€™avviso di vendita applicando le norme del codice di rito e le relative disposizioni di attuazione, tra cui lโ€™art. 173-quater;

35. il professionista delegato comunica lโ€™avviso di cui al capo precedente ai creditori costituiti nonchรฉ ai creditori iscritti non intervenuti almeno trenta giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto e della data fissata per lโ€™incanto;

36. il professionista delegato, nel redigere lโ€™avviso di cui allโ€™art. 570 c.p.c., specifica โ€“ tra lโ€™altro โ€“ che tutte le attivitร , che, a norma degli artt. 571 e segg. c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dellโ€™esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dellโ€™esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo di cui al capo 6 del presente provvedimento;

37. nellโ€™avviso, comunque omesse le generalitร  del debitore, il professionista delegato specifica le date, il prezzo base e lโ€™aumento, nonchรฉ tutte le altre circostanze di cui sopra;

38. nel medesimo avviso il professionista delegato inserisce lโ€™indicazione della possibilitร , per i partecipanti alle aste, di ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al c.d. protocollo ABI per la concessione di mutui agli aggiudicatari;

39. nel medesimo avviso, il professionista delegato avverte della possibilitร  di conseguire, presso il suo studio o presso il sito internet dellโ€™ABI, lโ€™elenco delle banche aderenti allโ€™iniziativa per il Tribunale di Salerno;

40. nel medesimo avviso, il professionista invita a contattare direttamente le sedi delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse, delle quali sarร  disponibile anche il recapito telefonico, sempre presso il professionista o presso il sito internet dellโ€™ABI;

41. quanto alla pubblicitร  in funzione della vendita, lโ€™avviso di cui ai capi 34 e seguenti del presente provvedimento va affisso dal professionista delegato allโ€™albo dellโ€™Ufficio;

42. sempre quanto alla pubblicitร  in funzione della vendita, dellโ€™avviso e della relazione dellโ€™esperto va data diffusione, a cura del professionista, su un sito Internet individuato ai sensi dellโ€™art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui รจ data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dellโ€™incanto;

43. sempre quanto alla pubblicitร  in funzione della vendita, di un estratto dellโ€™avviso va data divulgazione, a cura del professionista, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto, su un quotidiano di informazione a diffusione locale, a scelta del medesimo delegato, qualora non sia stata espressa alcuna indicazione da parte del procedente;

44. sempre quanto alla pubblicitร  in funzione della vendita, il professionista delegato, ove ritenuto opportuno, รจ autorizzato a rendere noto lโ€™avviso di cui ai capi 34 e seguenti del presente provvedimento mediante affissione muraria, da effettuarsi nei comuni di Salerno e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto;

45. inoltre, il professionista delegato รจ autorizzato ad avvalersi di ulteriori forme di pubblicitร  funzionali ad una piรน agevole liquidazione dei beni pignorati, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dellโ€™incanto;

46. la prova della pubblicitร  elettronica e a mezzo stampa va acclusa al piรน presto al fascicolo del professionista delegato;

47. si dichiara non necessaria, ai fini dellโ€™esperibilitร  della vendita, la prova delle ulteriori pubblicitร  di cui ai capi 44 e 45;

48. le forme di pubblicitร  sopra indicate si applicano anche per le nuove vendite rifissate ai sensi dellโ€™art. 591 c.p.c.;

49. una volta emesso il decreto di trasferimento relativo ad uno dei lotti in vendita, il professionista delegato procede alla formazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate, a meno che il prezzo realizzato non sia inferiore ad euro 50.000,00;

50. a tal fine, il professionista delegato assegna ai creditori un termine, non inferiore a venti e non superiore a quarantacinque giorni, per far pervenire presso il suo studio โ€“ o in altro luogo da lui indicato โ€“ le dichiarazioni di credito, i titoli in originale (o copia autentica) e le note delle spese sostenute; quindi, nei 30 giorni successivi, redige il progetto di distribuzione secondo le norme in tema di cause di prelazione ed i principi della graduazione e della proporzionalitร ;

51. il professionista delegato deposita il progetto di distribuzione in cancelleria, affinchรฉ il giudice dellโ€™esecuzione, apportate le eventuali variazioni, fissi lโ€™udienza per la discussione e lโ€™approvazione del medesimo, disponendone la trasmissione alle parti a cura del delegato entro un determinato termine; in caso di approvazione del piano di riparto o, comunque, di dichiarazione di relativa esecutivitร , il professionista delegato provvederร  a darvi attuazione, effettuando i pagamenti;

52. il professionista delegato รจ autorizzato, ove alla data fissata per la celebrazione dellโ€™incanto questo non abbia luogo per qualunque motivo, ad applicare immediatamente โ€“ e cioรจ in quella stessa sede โ€“ lโ€™articolo 591 c.p.c., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto provvedendo anche, se del caso, a disporre lโ€™amministrazione giudiziaria;

53. in nessun caso il professionista delegato sospende o ritarda le operazioni su invito o richiesta di parte e senza previa espressa disposizione in tal senso del giudice delegante.

54. si determina e liquida, ai sensi dellโ€™art. 5 del Decreto del Ministro della Giustizia 25.5.99 n. 313, nella parte in cui possa trovare applicazione in attesa dellโ€™emanazione del successivo Decreto previsto dalla vigente normativa, lโ€™anticipo da corrispondersi al professionista delegato in ragione di โ‚ฌ 3.000,00 (tremila/00) onnicomprensivi, quale acconto anche sulle spese di pubblicitร , da versarsi da parte del creditore procedente o surrogante, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e salvi ulteriori acconti, a richiesta del professionista delegato, in caso di rifissazione delle vendite o di insufficienza dei precedenti acconti; fin dโ€™ora prevedendosi che il professionista delegato emetta fattura o parcella soltanto al momento dellโ€™effettivo pagamento;

55. del mancato versamento entro il detto termine il professionista delegato deve informare il giudice, qualora intenda rinunciare al suo incarico;

56. in caso di omesso versamento dellโ€™anticipo e di omessa dichiarazione esplicita di rinuncia, il professionista delegato รจ comunque obbligato a proseguire nellโ€™espletamento delle operazioni delegategli; il professionista delegato, in caso di omesso o intempestivo versamento dellโ€™anticipo, รจ autorizzato a richiedere ad uno dei gestori dei servizi pubblicitari di emettere la fattura correlata allโ€™espletamento degli adempimenti previsti dallโ€™art. 490 c.p.c. nei diretti confronti del creditore procedente o surrogante;

57. il professionista delegato provvede al piรน presto al ritiro dellโ€™intero fascicolo di ufficio, anche a mezzo di persona da lui delegata e comunque dietro rilascio di adeguata ricevuta, al fine di estrarne copia per restituire entro i successivi dieci giorni lโ€™originale in cancelleria (รจ possibile che il professionista delegato trattenga lโ€™originale del solo elaborato peritale, purchรฉ provveda a depositarne in cancelleria una copia, anche per il tramite dellโ€™esperto);

58. nelle more, in cancelleria devono essere trattenuti, in copia, soltanto la nota di trascrizione, lโ€™elenco degli interventi e lโ€™originale della comunicazione del presente provvedimento, in uno ad elenco degli indirizzi delle parti;

59. il professionista delegato deve comunicare ai creditori date e luoghi delle vendite nonchรฉ gli orari ed il luogo in cui saranno consultabili, per loro, lโ€™intero fascicolo e, a partire da quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto o delle vendite allโ€™incanto, per tutto il pubblico dei potenziali interessati, la relazione dellโ€™esperto;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al professionista delegato ai fini dellโ€™accettazione dellโ€™incarico.

 

______, lรฌย  __________ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Il Giudice dellโ€™esecuzione

Per accettazione incarico



[1] Ordinariamente, ventiquattro mesi (da maggiorarsi delle sospensioni feriali, cui non soggiacciono i soli termini pubblicitari), salve richieste di proroga da presentare prima della scadenza.


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