Pensando di fare cosa utile Vi pubblichiamo – tout court – la delega a professionisti per le esecuzioni immobiliari.
TRIBUNALE DI _______________
_______ SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
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R.E. n. ____________
IL GIUDICE DELLโESECUZIONE
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letti gli atti del procedimento;
preso atto, in particolare, dellโistanza di vendita formulata dal creditore procedente;
ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo dellโespropriazione forzata e, dunque, delle operazioni di vendita, le conclusioni della relazione dellโesperto, in ordine sia allโindividuazione degli immobili che alla stima del relativo valore di mercato;
ritenuto, pertanto, di disporre, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., la vendita coattiva del compendio pignorato, come identificato e descritto nellโelaborato peritale redatto dallโesperto, ing. ______________, ed al prezzo ivi indicato;
rilevato che lโelevato numero di procedimenti pendenti sul ruolo rende opportuno, ai fini di una piรน celere definizione degli stessi, delegare, a norma dellโart. 591 bis c.p.c., le operazioni di vendita della presente espropriazione;
rilevato, inoltre, che, ai sensi dellโart. 559, comma 4, c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, la sostituzione del debitore con un terzo quale custode giudiziario diviene automatica ed ineludibile conseguenza dellโordinanza di fissazione delle modalitร di vendita o di delega delle relative operazioni, onde garantire la produttivitร e lโottimale gestione del compendio pignorato nellโinteresse dei creditori, fatta salva lโipotesi in cui la custodia non risulti a tal fine utile;
considerato, tuttavia, che, nel caso di specie, la sostituzione del custode giudiziario รจ stata giร precedentemente disposta, ex art. 559, comma 3, c.p.c.;
P.Q.M.
delega lโespletamento delle operazioni di vendita al dott. _________ _______________________, con studio in ________________________, a tal fine disponendo che:
1. il termine finale per il compimento delle attivitร delegate รจ fissato alla data del 30 dicembre 2014[1]; il professionista delegato รจ tenuto ad iniziare le operazioni relative alla delega immediatamente dopo aver ritirato il fascicolo processuale ed averne estratto copia;
2. il professionista delegato relaziona al giudice dellโesecuzione sullo stato di attuazione del mandato in maniera periodica e, comunque, almeno ogni sei mesi;
3. prima di ogni altra attivitร , il professionista delegato verifica la corrispondenza tra beni pignorati, beni periziati e beni delegati e controlla nuovamente la proprietร degli stessi โ almeno nei limiti del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento โ alla stregua delle risultanze della relazione dellโesperto e sulla base della documentazione in atti e, ove occorra, mediante la rinnovazione dei certificati ipocatastali; provvede, qualora i beni risultino di proprietร solo o anche in parte di terzi, ovvero appartengano al debitore esecutato per una quota inferiore o per un diritto reale diverso da quello oggetto del pignoramento, ovvero nel caso in cui risultino creditori iscritti ai quali sia stata omessa la notifica dellโavviso di cui allโart. 498 c.p.c., ad informarne il giudice dellโesecuzione;
4. il professionista delegato assume, a base della vendita, il valore dellโimmobile per come determinato a norma dellโart. 568, comma 3, c.p.c. nonchรฉ lโeventuale ripartizione in lotti prospettata nella relazione dellโesperto;
5. il professionista delegato provvede agli adempimenti pubblicitari previsti dagli artt. 570 e, quando occorre, 576, comma 2, c.p.c.;
6. il professionista delegato stabilisce ed avvisa che la presentazione delle offerte di acquisto o delle istanze di partecipazione allโincanto nonchรฉ lโesame delle offerte di acquisto o lo svolgimento dellโincanto avranno luogo presso il suo studio, quale risulta dagli atti del rispettivo Consiglio dellโOrdine, ovvero nel diverso luogo autorizzato dal giudice dellโesecuzione;
7. il professionista delegato fissa i termini โ non inferiori a novanta giorni e non superiori a centoventi giorni dallโaccettazione dellโincarico โ per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto ed esamina, stabilendo lโorario, le offerte presentate il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse; con lo stesso avviso di gara, il professionista delegato fissa, per il caso in cui non abbia per qualsiasi motivo luogo la vendita senza incanto, anche la data per la vendita allโincanto;
8. il professionista delegato dร atto ed avvisa che: ciascun offerente, ai sensi dellโart. 571, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, รจ ammesso a formulare offerte per lโacquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dellโart. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrร , in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente lโordinario mandato alle liti; nellโipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrร essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui allโart. 583, comma 1, c.p.c.), presentando โ nel luogo di cui al punto 6 โ una dichiarazione, in regola con il bollo, contenente, a pena di inefficacia, lโindicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui lโofferta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dellโofferta; detta dichiarazione deve, altresรฌ, recare le generalitร dellโofferente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerร indicare anche le generalitร del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nellโipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di questโultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), lโespressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da copia di valido documento di identitร del medesimo e, se necessario, da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione (ad es. procura speciale o certificato camerale); lโofferta, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrร essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da piรน soggetti, deve essere indicato colui che abbia lโesclusiva facoltร di formulare eventuali offerte in aumento; in nessun caso sarร possibile trasferire lโimmobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive lโofferta;
9. il professionista delegato dร atto ed avvisa che lโofferta รจ irrevocabile, salvo che: 1) sia disposto lโincanto; 2) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta;
10. il professionista delegato dร atto ed avvisa che lโofferta non รจ efficace: 1) se perviene oltre il termine stabilito; 2) se รจ inferiore al prezzo determinato a norma dellโart. 568, comma 3, c.p.c.; 3) se lโofferente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato al medesimo professionista, in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;
11. il professionista delegato dร atto ed avvisa che lโofferta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale sono annotati, a cura del medesimo professionista ricevente o da suo delegato ad hoc, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dellโesecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per lโesame delle offerte;
12. il professionista delegato stabilisce che gli assegni per cauzione devono essere inseriti nella busta, che egli โ o un suo delegato ad hoc โ sigilla idoneamente al momento del deposito;
13. le buste saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi; nel caso di mancata comparizione dellโofferente o degli offerenti lโaggiudicazione sarร comunque disposta, fatta salva lโapplicazione delle previsioni di cui allโart. 572, commi 2 e 3, c.p.c.; in caso di piรน offerte valide, si procederร a gara sullโofferta piรน alta secondo il sistema delle schede o buste segrete, fatta salva lโapplicazione dellโart. 573, comma 2, c.p.c.;ย ย ย ย
14. in alternativa alle modalitร di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto puรฒ avvenire anche mediante lโaccredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il โMonte dei Paschi di Siena S.p.A.โ (sportello interno al Tribunale di Salerno), di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione al professionista delegato, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso art. 571 c.p.c.;
15. il professionista delegato dร atto ed avvisa che le spese del trasferimento (registrazione, trascrizione, voltura catastale), da versarsi, nella misura e secondo le modalitร dal medesimo indicate nellโavviso di gara, al momento del deposito della differenza del prezzo di aggiudicazione, cedono a carico dellโaggiudicatario, sui cui incombono anche i costi per la cancellazione delle formalitร pregiudizievoli gravanti sui beni e quelli occorrenti alla materiale liberazione dellโimmobile da parte del custode giudiziario;
16. il professionista delegato stabilisce, quale prezzo base per il primo tentativo di vendita allโincanto, quello determinato dallโesperto, con un rilancio minimo pari al 5% del medesimo;
17. il professionista delegato dร atto ed avvisa che: ognuno, ai sensi dellโart. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, รจ ammesso a formulare offerte allโincanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dellโart. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrร , in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente lโordinario mandato alle liti; nellโipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrร essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui allโart. 583, comma 1, c.p.c.); ogni concorrente, per essere ammesso allโincanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, lโindicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui lโistanza stessa รจ riferita, il prezzo proposto, le proprie generalitร (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerร indicare anche le generalitร del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nellโipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di questโultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), lโespressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima; lโistanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrร essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme; in caso di istanza presentata congiuntamente da piรน soggetti, deve essere indicato colui che abbia lโesclusiva facoltร di formulare eventuali offerte in aumento; non sarร possibile trasferire lโimmobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive lโistanza; allโistanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identitร del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di societร ); lโistanza di partecipazione deve essere corredata da un assegno circolare intestato al professionista delegato, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo posto a base dโasta;
18. il professionista delegato dร atto ed avvisa che l’istanza di partecipazione allโincanto deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale sono annotati, a cura del medesimo professionista ricevente o da suo delegato ad hoc, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione, quello del professionista e la data fissata per lโincanto;
19. il professionista delegato stabilisce che gli assegni per cauzione devono essere inseriti nella busta, che egli โ o un suo delegato ad hoc โ sigilla idoneamente al momento del deposito;
20. il professionista delegato dร atto ed avvisa che le buste saranno aperte il giorno stabilito per lโincanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione รจ necessaria ai fini dellโaggiudicazione, che sarร disposta secondo le prescrizioni dellโart. 581 c.p.c.;
21 il professionista delegato dร atto ed avvisa che la mancata partecipazione allโincanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterร lโincameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarร immediatamente restituita dopo la chiusura dellโincanto, ove lโofferente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerร comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire lโaggiudicazione provvisoria;
22. il professionista delegato, infatti, dร atto ed avvisa che: a norma dellโart. 584 c.p.c., avvenuto lโincanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nellโincanto; lโaggiudicazione, pertanto, diverrร definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento; tali offerte potranno essere depositate nel luogo di cui al punto 6, nelle forme di cui allโart. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione allโincanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrร indetta una gara secondo le previsioni di cui allโart. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dellโart. 584, comma 3, c.p.c., lโaggiudicazione diventa definitiva e verrร pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo รจ trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dallโesecuzione;
23. il professionista delegato dร atto ed avvisa che le spese del trasferimento (registrazione, trascrizione, voltura catastale), da versarsi, nella misura e secondo le modalitร dal medesimo indicate nellโavviso di gara, al momento del deposito della differenza del prezzo di aggiudicazione, cedono a carico dellโaggiudicatario, sui cui incombono anche i costi per la cancellazione delle formalitร pregiudizievoli gravanti sui beni e quelli occorrenti alla materiale liberazione dellโimmobile da parte del custode giudiziario;
24. sia nel caso di vendita senza incanto che nel caso di vendita allโincanto, il professionista delegato dร atto ed avvisa che: gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, cosรฌ come identificati, descritti e valutati dallโesperto nella relazione, con ogni eventuale servitรน attiva e passiva inerente e quote condominiali relative; la vendita รจ a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennitร o riduzione del prezzo; la vendita forzata non รจ soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualitร , nรฉ potrร essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente lโesistenza di eventuali vizi, mancanza di qualitร o difformitร della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessitร di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dellโanno in corso e dellโanno precedenteย non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, nonย potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennitร o riduzione del prezzo, essendosi di ciรฒ tenuto conto nella valutazione dei beni;
25. il professionista delegato provvede a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina prevista dallโart. 583 c.p.c. ed assume, ai sensi dellโart. 590 c.p.c., determinazioni sulle eventuali istanze di assegnazione, chiedendo, ove ritenuto opportuno, indicazioni al giudice dellโesecuzione;
26. se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il professionista รจ sin dโoraย autorizzato a fissare nuova vendita allโincanto alle condizioni e al prezzo giร determinati o, qualora dal medesimo ritenuto opportuno, a stabilire nuove condizioni di vendita o a ridurre nella misura di ยผ il precedente prezzo di gara, in tal caso provvedendo, a norma degli artt. 591, commi 2 e 3, e 569, comma 3, ad assegnare un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta entro cui possono essere proposte offerte dโacquisto ai sensi dellโart. 571 c.p.c. e a prevedere la successiva vendita allโincanto per il caso in cui quella senza incanto non abbia luogo per qualsiasi ragione; per le ulteriori, eventuali rifissazioni, il professionista delegato chiederร indicazioni al giudice dellโesecuzione;
27. in ogni caso, il professionista delegato provvede alla fissazione dellโulteriore incanto nellโipotesi prevista dallโart. 587 c.p.c., comunicando la circostanza al giudice dellโesecuzione per i conseguenti provvedimenti, ed in ordine versamento del prezzo nellโipotesi di cui allโart. 585, comma 2, c.p.c., chiedendo, ove ritenuto opportuno, indicazioni al giudice dellโesecuzione;
28. in ogni caso, il professionista delegato provvede ad autorizzare lโassunzione dei debiti da parte dellโaggiudicatario o dellโassegnatario a norma dellโart. 508 c.p.c.,chiedendo, ove ritenuto opportuno, indicazioni al giudice dellโesecuzione;
29. divenuta definitiva lโaggiudicazione, il professionista delegato deposita lโimporto della cauzione e poi del saldo prezzo su di un libretto di deposito postale o bancario nominativo, intestato alla procedura e vincolato allโordine del giudice, presso un istituto di credito, da individuarsi secondo le condizioni contrattuali piรน favorevoli alla procedura ed in modo da garantire una sistematica rotazione o turnazione;
30. il professionista delegato provvede alla deliberazione sulle offerte di acquisto senza incanto ovvero alla vendita allโincanto redigendo verbale delle relative operazioni, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali la vendita si svolge, le generalitร degli offerenti o delle persone ammesse allโincanto, la descrizione delle attivitร svolte, la dichiarazione dellโaggiudicazione con lโidentificazione dellโaggiudicatario; il verbale รจ sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui allโart. 579, comma 2, c.p.c.;
31. il professionista delegato fissa il termine per il versamento del saldo del prezzo in sessanta giorni dalla data dellโaggiudicazione definitiva; il professionista delegato cura che le somme versate dallโaggiudicatario siano depositate sul corrispondente libretto di deposito giร acceso; qualora il procedimento si basi su credito fondiario, al versamento su libretto sarร sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1.9.93 n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato in via ipotecaria e previa precisazione del medesimo entro il termine di giorni trenta dallโaggiudicazione definitiva, con detrazione di un eventuale accantonamento per spese di procedura, nella misura che sarร indicata dal professionista delegato (tra il 15 e il 20%);
32. il professionista delegato provvede alla esecuzione delle formalitร di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso alle pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonchรฉ allโespletamento delle formalitร di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dellโesecuzione ai sensi dellโart. 586 c.p.c.; a questo riguardo precisandosi fin dโora che gli importi occorrenti โ borsuali e compensi โ saranno a carico dellโaggiudicatario; e dato atto che il professionista delegato o il cancelliere, in virtรน e in pendenza della delega, ha facoltร di rilasciare e presentare ai Pubblici Uffici competenti, tra cui ad es. alla Conservatoria dei RR.II. o Servizio di Pubblicitร Immobiliare dellโAgenzia del Territorio, la copia autenticata e quella esecutiva del decreto di trasferimento necessaria per gli adempimenti successivi;
33. avvenuto il versamento del prezzo con le modalitร stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, comma 2, c.p.c., il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio โ nel caso in cui non faccia luogo allโassegnazione o ad ulteriori vendite ai sensi dellโart. 591 c.p.c. โ al giudice dellโesecuzione il fascicolo, allegando al decreto, se previsto dalla legge, il vigente certificato di destinazione urbanistica dellโimmobile;
34. il professionista delegato redige lโavviso di vendita applicando le norme del codice di rito e le relative disposizioni di attuazione, tra cui lโart. 173-quater;
35. il professionista delegato comunica lโavviso di cui al capo precedente ai creditori costituiti nonchรฉ ai creditori iscritti non intervenuti almeno trenta giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto e della data fissata per lโincanto;
36. il professionista delegato, nel redigere lโavviso di cui allโart. 570 c.p.c., specifica โ tra lโaltro โ che tutte le attivitร , che, a norma degli artt. 571 e segg. c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dellโesecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dellโesecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo di cui al capo 6 del presente provvedimento;
37. nellโavviso, comunque omesse le generalitร del debitore, il professionista delegato specifica le date, il prezzo base e lโaumento, nonchรฉ tutte le altre circostanze di cui sopra;
38. nel medesimo avviso il professionista delegato inserisce lโindicazione della possibilitร , per i partecipanti alle aste, di ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al c.d. protocollo ABI per la concessione di mutui agli aggiudicatari;
39. nel medesimo avviso, il professionista delegato avverte della possibilitร di conseguire, presso il suo studio o presso il sito internet dellโABI, lโelenco delle banche aderenti allโiniziativa per il Tribunale di Salerno;
40. nel medesimo avviso, il professionista invita a contattare direttamente le sedi delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse, delle quali sarร disponibile anche il recapito telefonico, sempre presso il professionista o presso il sito internet dellโABI;
41. quanto alla pubblicitร in funzione della vendita, lโavviso di cui ai capi 34 e seguenti del presente provvedimento va affisso dal professionista delegato allโalbo dellโUfficio;
42. sempre quanto alla pubblicitร in funzione della vendita, dellโavviso e della relazione dellโesperto va data diffusione, a cura del professionista, su un sito Internet individuato ai sensi dellโart. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui รจ data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dellโincanto;
43. sempre quanto alla pubblicitร in funzione della vendita, di un estratto dellโavviso va data divulgazione, a cura del professionista, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto, su un quotidiano di informazione a diffusione locale, a scelta del medesimo delegato, qualora non sia stata espressa alcuna indicazione da parte del procedente;
44. sempre quanto alla pubblicitร in funzione della vendita, il professionista delegato, ove ritenuto opportuno, รจ autorizzato a rendere noto lโavviso di cui ai capi 34 e seguenti del presente provvedimento mediante affissione muraria, da effettuarsi nei comuni di Salerno e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto;
45. inoltre, il professionista delegato รจ autorizzato ad avvalersi di ulteriori forme di pubblicitร funzionali ad una piรน agevole liquidazione dei beni pignorati, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dellโincanto;
46. la prova della pubblicitร elettronica e a mezzo stampa va acclusa al piรน presto al fascicolo del professionista delegato;
47. si dichiara non necessaria, ai fini dellโesperibilitร della vendita, la prova delle ulteriori pubblicitร di cui ai capi 44 e 45;
48. le forme di pubblicitร sopra indicate si applicano anche per le nuove vendite rifissate ai sensi dellโart. 591 c.p.c.;
49. una volta emesso il decreto di trasferimento relativo ad uno dei lotti in vendita, il professionista delegato procede alla formazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate, a meno che il prezzo realizzato non sia inferiore ad euro 50.000,00;
50. a tal fine, il professionista delegato assegna ai creditori un termine, non inferiore a venti e non superiore a quarantacinque giorni, per far pervenire presso il suo studio โ o in altro luogo da lui indicato โ le dichiarazioni di credito, i titoli in originale (o copia autentica) e le note delle spese sostenute; quindi, nei 30 giorni successivi, redige il progetto di distribuzione secondo le norme in tema di cause di prelazione ed i principi della graduazione e della proporzionalitร ;
51. il professionista delegato deposita il progetto di distribuzione in cancelleria, affinchรฉ il giudice dellโesecuzione, apportate le eventuali variazioni, fissi lโudienza per la discussione e lโapprovazione del medesimo, disponendone la trasmissione alle parti a cura del delegato entro un determinato termine; in caso di approvazione del piano di riparto o, comunque, di dichiarazione di relativa esecutivitร , il professionista delegato provvederร a darvi attuazione, effettuando i pagamenti;
52. il professionista delegato รจ autorizzato, ove alla data fissata per la celebrazione dellโincanto questo non abbia luogo per qualunque motivo, ad applicare immediatamente โ e cioรจ in quella stessa sede โ lโarticolo 591 c.p.c., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto provvedendo anche, se del caso, a disporre lโamministrazione giudiziaria;
53. in nessun caso il professionista delegato sospende o ritarda le operazioni su invito o richiesta di parte e senza previa espressa disposizione in tal senso del giudice delegante.
54. si determina e liquida, ai sensi dellโart. 5 del Decreto del Ministro della Giustizia 25.5.99 n. 313, nella parte in cui possa trovare applicazione in attesa dellโemanazione del successivo Decreto previsto dalla vigente normativa, lโanticipo da corrispondersi al professionista delegato in ragione di โฌ 3.000,00 (tremila/00) onnicomprensivi, quale acconto anche sulle spese di pubblicitร , da versarsi da parte del creditore procedente o surrogante, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e salvi ulteriori acconti, a richiesta del professionista delegato, in caso di rifissazione delle vendite o di insufficienza dei precedenti acconti; fin dโora prevedendosi che il professionista delegato emetta fattura o parcella soltanto al momento dellโeffettivo pagamento;
55. del mancato versamento entro il detto termine il professionista delegato deve informare il giudice, qualora intenda rinunciare al suo incarico;
56. in caso di omesso versamento dellโanticipo e di omessa dichiarazione esplicita di rinuncia, il professionista delegato รจ comunque obbligato a proseguire nellโespletamento delle operazioni delegategli; il professionista delegato, in caso di omesso o intempestivo versamento dellโanticipo, รจ autorizzato a richiedere ad uno dei gestori dei servizi pubblicitari di emettere la fattura correlata allโespletamento degli adempimenti previsti dallโart. 490 c.p.c. nei diretti confronti del creditore procedente o surrogante;
57. il professionista delegato provvede al piรน presto al ritiro dellโintero fascicolo di ufficio, anche a mezzo di persona da lui delegata e comunque dietro rilascio di adeguata ricevuta, al fine di estrarne copia per restituire entro i successivi dieci giorni lโoriginale in cancelleria (รจ possibile che il professionista delegato trattenga lโoriginale del solo elaborato peritale, purchรฉ provveda a depositarne in cancelleria una copia, anche per il tramite dellโesperto);
58. nelle more, in cancelleria devono essere trattenuti, in copia, soltanto la nota di trascrizione, lโelenco degli interventi e lโoriginale della comunicazione del presente provvedimento, in uno ad elenco degli indirizzi delle parti;
59. il professionista delegato deve comunicare ai creditori date e luoghi delle vendite nonchรฉ gli orari ed il luogo in cui saranno consultabili, per loro, lโintero fascicolo e, a partire da quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto o delle vendite allโincanto, per tutto il pubblico dei potenziali interessati, la relazione dellโesperto;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al professionista delegato ai fini dellโaccettazione dellโincarico.
______, lรฌย __________ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย Il Giudice dellโesecuzione
Per accettazione incarico
[1] Ordinariamente, ventiquattro mesi (da maggiorarsi delle sospensioni feriali, cui non soggiacciono i soli termini pubblicitari), salve richieste di proroga da presentare prima della scadenza.
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