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Nuovo accordo Italia-Svizzera sulla comunicazione di informazioni fiscali

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E’ stato siglato il nuovo accordo tra Italia e Svizzera sulla comunicazione di informazioni fiscali intercorrente tra i due Stati: la Svizzera da anni è sempre stata al centro del mirino dato che ha originato oltre il 70% dell’emersione del programma di voluntary disclosure. L’annosa questione ora si è definitivamente conclusa con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della ratifica dell’intesa tra Italia e Svizzera sullo scambio di informazioni. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.115 del 18 maggio, la Legge n. 69/2016 sullo scambio di informazioni fiscali tra Italia e Svizzera (Protocollo di Milano, firmato il 23 febbraio 2015) era entrato ufficialmente in vigore dal 19 maggio 2016. Italia e Svizzera hanno adesso concluso definitivamente un Accordo, in vigore dal 2 marzo 2017, per rendere operativo lo scambio di informazioni a fini fiscali attraverso “richieste di gruppo” in base all’articolo 27 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Svizzera, che definisce le modalità operative per una specifica categoria di “richieste di gruppo” ammissibili. Questo è quanto annunciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in un comunicato del 14/03/2017. La questione prevede la reciprocità di cooperazione tra gli Stati in materia di trasparenza tributaria: anche i frontalieri svizzeri che lavorano in Italia sono compresi nell’accordo. I lavoratori oltre confine saranno assoggettati ad imposizione sia nello Stato in cui esercitano l’attività, sia nello Stato di residenza: la quota spettante allo Stato in cui il lavoratore ha il lavoro ammonterà al massimo al 70% ed il paese di residenza applicherà l’imposta sul reddito, tenendo conto delle imposte già prelevate e versate nell’altro Stato ed eliminando l’eventuale doppia imposizione. Non vi sarà più alcuna compensazione finanziaria tra i due Stati, come previsto fino ad oggi in base all’accordo ratificato nel lontano 1974.

L’iniziativa è in linea con l’evoluzione del quadro di “cooperazione internazionale per la trasparenza fiscale”, che include lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali: il flusso automatico di informazioni tributarie tra i due paesi consentirà all’Italia di ricevere in via continuativa, a partire dal mese di settembre 2017, le informazioni nominative sugli italiani con disponibilità finanziarie presso i paesi esteri, compresi i maggiori centri finanziari. Ciò è sicuramente in linea con la Voluntary Disclosure 2 auspicata e lanciata dall’Agenzia delle Entrate che consente ai contribuenti italiani di collaborare, dichiarando tutte le attività detenute all’estero per regolarizzare la propria posizione contributiva ai fini tributari.

Nasce la Banca delle terre agricole nazionali: lo rivela il Mipaaf

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Crisi del lavoro in fabbrica? Parlare di ritorno al lavoro tra i campi fra i giovani italiani, ormai, è un fatto consolidato: il lavoro dei contadini e tra i terreni sta tornando alla ribalta. Per facilitare il mestiere dei nuovi agricoltori ora c’è la Banca delle terre, una piattaforma che mette all’asta 8mila ettari coltivabili con mutui agevolati per gli under 40enni. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha comunicato pochi giorni fa la presentazione della “Banca delle terre agricole“, un progetto di mappatura delle terre per consentire a chiunque di reperire su internet i terreni di natura pubblica in vendita. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio fondiario pubblico e riportare all’agricoltura anche le aree incolte, incentivando soprattutto il ricambio generazionale nel settore. Un’asta a tutti gli effetti per i giovani imprenditori agricoli, con un accesso privilegiato a tutti gli under 40enni: è l’ultimo progetto promosso da Mipaaf (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), la Banca delle terre agricole nazionali, progetto che si occupa di mappare tutte le aree coltivabili (8mila ettari in tutto) per agevolare il ritorno al lavoro in campagna. I terreni sono stati messi all’asta il 15 marzo 2017 e rappresentano un primo passo su questa nuova iniziativa.

La Banca può rappresentare uno strumento fondamentale per rispondere alla richiesta di terreni e per valorizzare meglio il patrimonio fondiario pubblico”, ha annunciato il ministro Maurizio Martina. Il ministro Martina ha sottolineato anche “come Governo abbiamo messo in campo strumenti utili per gli under 40 come i mutui a tasso zero per gli investimenti, l’aumento del 25% degli aiuti europei e soprattutto, con l’ultima legge di bilancio, l’esenzione totale dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi 3 anni di attività per le nuove imprese agricole condotte da giovani. La grande sfida che ci poniamo con la ‘Banca delle terre’ è costruire per la prima volta una mappatura precisa dei terreni di natura pubblica e lavorare per renderli produttivi. In questo senso rappresenta un mezzo centrale anche per il contrasto al consumo di suolo, perché la destinazione di questi terreni è e dovrà essere agricola.” Si tratta di creare un punto di riferimento per tutti i nuovi agricoltori: aumentano i laureati in Agraria, e così anche le esportazioni del Made in Italy nel mondo e l’imprenditorialità giovanile nel settore primario sembra destinata a crescere in maniera esponenziale. Chiunque potrà accedere al sito www.ismea.it e avviare la ricerca per regione: sono disponibili tutte le caratteristiche dei terreni, la loro posizione, le tipologie di coltivazioni e i valori catastali; oltre alla possibilità di fruire di mutui agevolati Ismea se la richiesta è effettuata da giovani.

INPS: premio natalità 800 euro, requisiti di accesso e chiarimenti

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Pubblicata la Circolare INPS n. 39 del 27 febbraio a cui ha fatto seguito la pubblicazione della Circolare n. 61 del 16 marzo 2017, la quale è intervenuta facendo chiarezza in merito ai requisiti generali di accesso e gli eventi coperti dalla nuova prestazione a sostegno della natalità. All’Inps è demandata la competenza in merito alla disciplina concernente la prestazione di sostegno alla natalità, bonus consistente nel premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore, introdotto dalla legge di Bilancio 2017 a favore della madre o della futura madre (articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Per quanto concerne i requisiti necessari per poter beneficiare del premio natalità, la Circolare Inps pubblicata in data 16 marzo 2017 n. 61 ha definitivamente fatto chiarezza in merito agli stessi. Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):

  • residenza in Italia;
  • cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
  • per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli art. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. Circolare INPS 214 del 2016).

Per quanto concerne la maturazione del premio natalità, la Circolare Inps 61 ha definitivamente sancito Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

  • compimento del 7° mese di gravidanza;
  • parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
  • adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi   dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.

Voucher stop: abolizione definitiva dal 2018

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E’ arrivata la soluzione definitiva in merito ai tanto odiati Voucher lavoro o dei “buoni lavoro” Inps che sarà ufficiale a partire dall’anno 2018: le attuali regole in vigore, intanto in attesa del voto in Parlamento, prevedono che potranno essere utilizzati fino alla data del 31 dicembre 2017. L’abolizione dei voucher nel 2018 è la scelta che il Governo ha deciso di adottare: «Useremo le prossime settimane per rispondere ad una esigenza che certamente l’eliminazione dei voucher non risolve, per una regolazione seria del lavoro saltuario e occasionale», lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, al termine del Cdm che ha dato il via libera al decreto legge per l’abolizione dei voucher.

«Lo strumento dei voucher si era deteriorato e non era uno strumento attraverso il quale, se non per situazione molto specifiche, si poteva dare una risposta efficiente e moderna. Avevamo la risposta sbagliata ad un’esigenza giusta e ora ci rivolgeremo con un confronto già nelle prossime settimane con le parti sociali e il Parlamentoabbiamo abrogato le norme su voucher e appalti nella consapevolezza che l’Italia non aveva certo bisogno nei prossimi mesi di una campagna elettorale su temi come questi e nella consapevolezza che la decisione è coerente con l’orientamento che è maturato nelle ultime settimane in Parlamento», ha aggiunto il premier Gentiloni.

Il decreto dell’esecutivo, varato dal Consiglio dei Ministri, ha abrogato le norme sui voucher e sugli appalti, ripristinando la responsabilità solidale e accogliendo la proposta Pd emersa dalla commissione Lavoro della Camera e votata, ieri in serata, anche da sigle come M5S, Mdp e Sinistra italiana. La “risposta sbagliata a un’esigenza giusta“, li ha definiti il premier Paolo Gentiloni, prendendo la parola a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri. Insomma, i buoni lavoro sono “uno strumento deteriorato“. Il Governo ha ritenuto giusto eliminare quelle norme “oggetto dei referendum convocati per il prossimo 28 maggio nella consapevolezza che l’Italia non ha certo bisogno nei prossimi mesi di una campagna elettorale su temi come questi“, ha spiegato Gentiloni. I voucher lavoro già acquistati potranno essere usati fino al prossimo 31 dicembre 2017, ha spiegato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, al termine del Cdm. «Non è previsto un cambio di passo nelle politiche del governo sul lavoro perché il voucher non era materia del Jobs Act, affrontiamo un tema che doveva essere affrontato», ha aggiunto il Ministro del Lavoro Poletti negando, dopo l’abolizione dei voucher, un cambio di linea del governo in materia di lavoro.

Corte costituzionale: nessuna pronuncia sull’aggravio del 10% semestrale sulle multe non pagate

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Per ora la maggiorazione del 10% semestrale sulle multe stradali non pagate resta legittima: la Corte costituzionale (ordinanza 25/2017 depositata gennaio scorso, non ha accolto i rilevi del Giudice di Pace di Grosseto, secondo cui un aggravio del 20% all’anno è eccessivo ed indurrebbe gli enti destinatari del gettito a ritagliarne il recupero per massimizzare l’incasso. La questione, comunque, non è ancora chiusa: la Consulta ha solo deciso di rimettere gli atti all’ufficio giudiziario che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. La norma su cui è sorta la questione è l’articolo 27 comma 6 della Legge 689/1981, il quale stabilisce che quando una sanzione pecuniaria, come la maggior parte di quelle previste dal Codice ella strada, diventa definitiva non viene pagata, la cartella di pagamento comporta la maggiorazione del 10%per ogni semestre trascorso dalla data in cui la somma è diventata esigibile e quella in cui il ruolo viene trasmesso all’esattore. Tale maggioranza è sempre stata applicata, nonostante negli ultimi anni siano sorti dubbi sulla sua legittimità. Dubbi che non riguardavano né l’entità dell’aggravio né ‘oggettivo incentivo che essa costituisce a ritardare l’emissione della cartella.

A novembre 2015 un Giudice di Pace di Grosseto, Adriano Simonetti, ha posto il problema alla Consulta, osservando che la maggiorazione del 20% annuo avrebbe natura sanzionatoria, mentre in ambito tributario, i morosi devono pagare interessi di mora limitati al 5%. Nell’ordinanza di rimessione, il Giudice sottolineava che il 20% sarebbe stata un’usura e che esso appare giustificato solo per il fatto che quando fu fissato, nell’anno 1981, l’inflazione era ai suoi massimi storici. Ma il diminuire dell’inflazione, che ha condotto al taglio degli interessi legali, ha reso la maggiorazione “incongrua e lesiva dell’articolo 3 della Costituzione (il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini). Sarebbe violato anche l’articolo 97 (principio di buon funzionamento della Pubblica Amministrazione), in quanto gli enti impositori hanno “un irragionevole vantaggio” nel ritardare la trasmissione dei ruoli, a differenza di quanto accade in ambito tributario. Infine, le maggiorazioni riguardano sanzioni di importo non rilevante dovuti da soggetti in difficoltà economiche, il che violerebbe anche gli articoli 2(principio di libertà) e l’articolo 53 (capacità contributiva) della Costituzione.

Borse UE, chiusura rialzo. Piazza Affari boom

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Borse UE, chiusura in rialzo per tutti gli indici del Continente. Record per il mercato finanziario milanese: effetto FED?

Borse UE, è una seduta positiva quella conclusa nel nostro continente dove i mercati finanziari chiudono, grazie soprattutto al rialzo dei tassi di interessi della FED, in positivo rispetto all’indice di Wall Street, dove la Borsa a stelle e strisce termina la giornata di ieri in ribasso.

Piazza Affari boom. Tra le Borse UE di spicco ecco Piazza Affari, in quel di Milano, dove il rialzo per la prima volta al gennaio 2016 è in rialzo di ben 20.000 punti e chiude la seduta di ieri in netto avanzo con la percentuale pari all’1,7%, grazie soprattutto all’ottima performance di tutto il pacchetto bancario. Bene la chiusura per le Generali, forte dei buoni cominciati della mattinata.

In rialzo anche le altre Borse UE. A Francoforte l’indice Dax sale dello 0,61%, a Parigi il Cac guadagna lo 0,56%, mentre a Londra l’indice Ftse segna il rialzo di un buon 0,64%. Come già citato ad inizio articolo, è in ribasso l’indice Wall’Street negli Stati Uniti, con il Dow Jones che chiude in ribasso dello 0,08%, l’S&P in ribasso dello 0,16 % e il Nasdaq oscilla intorno alla parità. La situazione petrolio è sempre più critica: dopo un breve rialzo, l’oro nero è tornato a scendere in maniera vertiginosa e i contratti sul greggio Wit con scadenza ad aprile, fanno segnare il ribasso di 24 centesimi a 48,62 dollari. Il Brent cala di 15 centesimi a 51,66 dollari, mentre a volare è il prezzo dell’oro con il lingotto a consegna immediata che passa di mano a 1.228 dollari l’oncia.

Oltre alle Borse UE ha chiuso la giornata di ieri in rialzo anche l’indice Nikkei di Tokyo. Il mercato finanziario nipponico aumenta della percentuale pari allo 0,07%. Sempre in terra giapponese da segnalare che la Banca Centrale ha scelto per il momento di lasciare invariati i tassi.

Giornata quindi positiva per gran parte delle borse non solo dell’Unione Europe (grande rialzo) ma anche per quella nipponica. In calo quella americana, anche se nella chiusura di oggi non c’è da illudersi e bisogna aspettarsi il nuovo ribasso di tutti gli indici UE e da valutare quanto reggerà l’effetto FED.

Appuntamento a questa sera con tutti i nostri lettori per analizzare la chiusura delle Borse europee per vedere se la situazione è restata positiva o subìrà delle modifiche in serata.

Lavori particolarmente usuranti: comunicazione monitoraggio entro 31 marzo

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Nessun rinvio, almeno per ora, sul termine per comunicare il monitoraggio dei lavori usuranti relativi all’anno 2016. La data per ottemperare all’adempimento introdotto dal Decreto Legislativo 67/2011 resta fissata al prossimo 31 marzo 2017. Dato che la normativa ha previsto per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di usufruire dell’accesso anticipato al pensionamento; il datore di lavoro è tenuto annualmente alla comunicazione. Il riferimento è ai lavori usuranti:

  • Indicati all’articolo 2 del Dm 19 maggio 1999 (lavori in galleria ed i lavori in cassoni ad aria compressa),
  • I lavori notturni indicati all’articolo 1 del Decreto Legislativo 66/2003,
  • Le lavorazioni espletate da addetti alla cosiddetta “linea catena” di cui all’articolo 1 del Decreto legislativo 67/2011,
  • I conducenti di veicoli da almeno 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

I riferimenti normativi si possono rinvenire oltre che nel Decreto legislativo 67 anche nel Dm del Lavoro del 20 settembre 2011 nonché negli interventi di prassi, ad opera del Lavoro con le note 4724 /2011 e 9630/2012.

Entro il prossimo 31 marzo 2017, come ogni anno, i datori di lavoro devono effettuare la comunicazione annuale per i lavori usuranti attraverso il modello LAV-US. Le comunicazioni sono di diverso tipo e concernono i lavoratori che espletano lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Il modello LAV-US va trasmesso dalle imprese interessate al Ministero del Lavoro per via telematica, pena l’applicazione di pesanti sanzioni (tra 500 e i 1.500 euro). I soggetti legittimati alla trasmissione della comunicazione sono:

  • i datori di lavoro privati;
  • le imprese utilizzatrici (qualora i lavoratori somministrati siano impegnati in lavori a catena o nel lavoro notturno);
  • i consulenti del lavoro o gli altri soggetti abilitati a compiere gli adempimenti relativi all’amministrazione del personale dipendente.

Entro il 31 marzo 2017, previo accreditamento al sistema, dovranno essere effettuate le comunicazioni utilizzando il modello LAV US concernenti:

·      lavoro usurante D.M. 1999 (monitoraggio);

·      lavoro usurante notturno (monitoraggio);

·      lavoro usurante a catena (inizio);

·      lavoro usurante a catena (monitoraggio);

·      lavoro usurante autisti (monitoraggio).

INAIL: scadenza 31 marzo per fare richiesta di indennizzo agli eredi di lavoratori deceduti per mesotelioma non professionale

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Ai sensi dell’art.1, comma 292, della legge di stabilità 2016, come modificato dal cosiddetto decreto milleproroghele prestazioni assistenziali di cui all’art.1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n.190, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell’anno 2015 e dell’anno 2016 possono essere erogate agli eredi […]” su domanda […] presentata dai medesimi entro il 31 marzo 2017”. Ne consegue che gli eredi di tutti i soggetti deceduti per mesotelioma non professionale sia nel corso dell’anno 2015, sia nel corso dell’anno 2016 potranno presentare domanda per il riconoscimento della prestazione una tantum a prescindere dal fatto che il relativo diritto sia stato esercitato in vita dal de cuius. Come già stabilito nella circolare Inail 24 marzo 2016, n. 13, resta fermo che gli eredi dei malati deceduti per la suddetta causa nel corso dell’anno 2017 potranno accedere alla prestazione di cui si tratta secondo le modalità già indicate nella circolare 6 novembre 2015, n. 76, tenendo presente che per la prestazione in oggetto le informazioni necessarie per l’accesso al beneficio dovranno fare riferimento anche alla scheda di morte Istat.

La misura della prestazione economica è fissata, per espressa disposizione normativa, dal decreto interministeriale del 4 settembre 2015 e, quindi, nella misura di euro 5.600,00 ed è ripartita tra gli aventi diritto su istanza degli stessi nei limiti dello stanziamento previsto dal suddetto decreto per gli anni 2015 e 2016. Per accedere alla prestazione, l’interessato deve presentare alla Sede Inail competente per domicilio, o trasmettere tramite raccomandata a/r, apposita istanza sulla modulistica allegata alla circolare Inail 24 marzo 2016, n. 13 (mod. 190/E), scaricabile dal sito dell’Inail. Al riguardo, la Circolare ribadisce che, per espressa disposizione normativa, l’istanza, corredata di idonea documentazione, deve essere presentata dagli eredi entro il termine ordinatorio del 31 marzo 2017.

Frode fiscale: riorganizzazione per evitare escussione

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  • Condomini le spese di ristrutturazione per il 730 da inviare entro il 7 marzo 2017Sentenza Cassazione. È prova di frode fiscale la riorganizzazione del patrimonio familiare atta, in realtà, preservate le partecipazioni societarie dalla procedura di riscossione coattiva del socio debitore dell’Erario.
    La Corte di cassazione conferma: è colpevole del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte l’imprenditore che, non avendo risorse economiche sufficienti a estinguere il debito con l’erario, cede le quote aziendali alla figlia per un prezzo irrisorio, verosimilmente, per renderle intoccabili (Cassazione, sentenza 7682/2017).

Bonus per l’acquisto di strumenti musicali nuovi 2017

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Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato in data 14 marzo n. 50771, si chiarisce definitivamente chi può accedere al beneficioBonus per l’acquisto di strumenti musicali nuovi”, come ottenere l’agevolazione e le modalità con cui i venditori, a loro volta, possono recuperare tramite credito d’imposta lo sconto riconosciuto agli acquirenti. Questa agevolazione per l’acquisto degli strumenti musicali nuovi consiste in un contributo economico, a favore degli studenti, previsto dalla Legge di bilancio 2017, sotto forma di scontistica praticata sul prezzo di vendita del bene musicale. Come sancito e riportato nel suddetto provvedimento di Agenzia delle Entrate, Il contributo spetta per gli acquisti effettuati nell’anno 2017 per un importo non superiore al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro. “Il contributo spetta agli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2016-2017 o 2017-2018 ai licei musicali, ai corsi pre-accademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212”.

Per accedere al contributo erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita comprensivo di IVA, praticato dal rivenditore o produttore sullo strumento musicale nuovo, lo studente deve richiedere al proprio istituto un certificato d’iscrizione non ripetibile “per tale finalità”, da cui risulti il suo cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione nonché lo strumento musicale coerente con il corso di studi. Gli studenti iscritti ai corsi pre-accademici, nel caso in cui il corso sia affidato a soggetti terzi in base ad apposita convenzione, hanno diritto al contributo solo se la certificazione degli studi compiuti è rilasciata dal Conservatorio o dall’istituto superiore di studi musicali-ISSM e non dall’Istituzione convenzionata. Gli studenti iscritti ai licei musicali possono richiedere il certificato d’iscrizione per l’anno 2017-2018 solo a partire dall’avvio dell’anno scolastico. Il provvedimento, che contiene l’elenco degli istituti riconosciuti ai fini dell’agevolazione (allegato 1), specifica che per accedere al bonus è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2016-2017 o 2017-2018.

Ai rivenditori o ai produttori degli strumenti musicali è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto, nel limite delle risorse stanziate di 15 milioni di euro, assegnate in ordine cronologico. Per fruire del credito d’imposta, il rivenditore o produttore è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i seguenti dati: il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’imposta sul valore aggiunto. I rivenditori o produttori degli strumenti musicali devono espletare le opportune comunicazioni a decorrere dal 20 aprile 2017 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, o avvalendosi degli intermediari di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Al fine della compilazione e della trasmissione telematica dei file devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

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